ARTICOLO 9 Le due Parti Contraenti si impegneranno e considerare la possibilita' di porre allo studio la valutazione dei titoli e dei diplomi universitari rilasciati dalle istituzioni riconosciute dall'altra Parte Contraente che, all'occorrenza, verra' regolamentata da un accordo sulla base di una proposta elaborata da un gruppo misto di esperti convocato, per le vie diplomatiche.