(Accordo-art. 9)
                             ARTICOLO 9 
   Le  due  Parti  Contraenti  si  impegneranno  e   considerare   la
possibilita' di porre allo studio la valutazione  dei  titoli  e  dei
diplomi  universitari  rilasciati  dalle   istituzioni   riconosciute
dall'altra Parte Contraente che, all'occorrenza, verra' regolamentata
da un accordo sulla base di una proposta elaborata da un gruppo misto
di esperti convocato, per le vie diplomatiche.