Art. 5.

               Consiglio per gli affari internazionali
1.  E'  istituito  il  Consiglio per gli affari internazionali con le
seguenti competenze:

a) analisi degli indirizzi strategici di politica estera;

b) coordinamento generale dei programmi di attivita';

c) esame delle situazioni internazionali di crisi;

d) esame delle attivita', aventi incidenze e riflessi internazionali,
delle altre amministrazioni statali e degli enti pubblici.

2.  Il  Consiglio  per  gli  affari  internazionali e' presieduto dal
Ministro degli affari esteri e composto dai sottosegretari di Stato e
dal segretario generale, nonche' dal capo di gabinetto, dal direttore
generale per gli affari politici multilaterali e i diritti umani, dal
direttore  generale  per  la  cooperazione  economica  e  finanziaria
multilaterale  e  dal  direttore  generale  per  la  promozione  e la
cooperazione culturale.

3.  I  direttori generali, se convocati, partecipano al Consiglio per
gli  affari  internazionali  per  l'esame delle materie di rispettiva
competenza.   L'ispettore  generale  del  Ministero  e  degli  uffici
all'estero,  il capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, il
direttore  dell'Istituto diplomatico e i capi servizio possono essere
di volta in volta chiamati a riferire al Consiglio.

4.  Il  Consiglio  per  gli  affari  internazionali  e' convocato dal
Ministro,  che  lo  presiede. Le funzioni di segretario del Consiglio
per  gli  affari  internazionali sono esercitate dal capo dell'unita'
analisi e programmazione della segreteria generale.