Art. 5. Consiglio per gli affari internazionali 1. E' istituito il Consiglio per gli affari internazionali con le seguenti competenze: a) analisi degli indirizzi strategici di politica estera; b) coordinamento generale dei programmi di attivita'; c) esame delle situazioni internazionali di crisi; d) esame delle attivita', aventi incidenze e riflessi internazionali, delle altre amministrazioni statali e degli enti pubblici. 2. Il Consiglio per gli affari internazionali e' presieduto dal Ministro degli affari esteri e composto dai sottosegretari di Stato e dal segretario generale, nonche' dal capo di gabinetto, dal direttore generale per gli affari politici multilaterali e i diritti umani, dal direttore generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale e dal direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale. 3. I direttori generali, se convocati, partecipano al Consiglio per gli affari internazionali per l'esame delle materie di rispettiva competenza. L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, il capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, il direttore dell'Istituto diplomatico e i capi servizio possono essere di volta in volta chiamati a riferire al Consiglio. 4. Il Consiglio per gli affari internazionali e' convocato dal Ministro, che lo presiede. Le funzioni di segretario del Consiglio per gli affari internazionali sono esercitate dal capo dell'unita' analisi e programmazione della segreteria generale.