Art. 6
                  Funzioni delle direzioni generali

  1. Le funzioni del Ministero degli affari esteri sono ripartite fra
le  direzioni generali secondo le disposizioni del presente articolo.
Nulla e' innovato nelle competenze o responsabilita' della Presidenza
del Consiglio e degli altri Ministeri o amministrazioni.
  2. Le direzioni generali geografiche, con l'ausilio delle direzioni
generali   competenti   per   materia,  attendono  all'analisi,  alla
definizione  e  all'attuazione dell'azione diplomatica bilaterale fra
l'Italia  ed  i singoli paesi compresi nell'area di competenza, sulla
base  delle  priorita'  e  degli obiettivi fissati negli indirizzi di
politica  estera.  In  particolare  le direzioni generali geografiche
attendono ai seguenti compiti:
a) promuovono  i  rapporti  bilaterali fra l'Italia e i singoli paesi
   dell'area  per  gli  aspetti  di  carattere  politico,  economico,
   culturale e di qualsiasi altra natura;
b) curano i negoziati bilaterali fra Italia e i paesi dell'area nelle
   materie predette;
c) seguono  la  situazione  interna  dei  singoli  paesi  dell'area e
   l'andamento della loro politica estera;
a) curano   la   partecipazione   italiana   alle   attivita'   delle
   cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali.
  3.  Ferme  restando le responsabilita' del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  e  le  competenze  da questi eventualmente delegate al
Ministro  delle  politiche  comunitarie,  la  direzione  generale per
l'integrazione  europea  cura le attivita' di integrazione europea in
relazione  alle  istanze  ed  ai  processi  negoziali  riguardanti  i
trattati  dell'Unione  europea, della Comunita' europea, della CECA e
dell'EURATOM.  Nelle  materie relative alla integrazione europea essa
ha  competenza  primaria rispetto ai settori di attivita' delle altre
direzioni  generali.  In particolare la direzione generale attende in
tale ambito ai seguenti compiti:
a) promuove  la  formulazione  delle  posizioni  italiane  presso  le
   istituzioni  e  gli  organi dell'Unione europea, e cura i rapporti
   con  la Commissione europea e con le altre istituzioni dell'Unione
   europea;
b) cura   i  negoziati  sulle  questioni  attinenti  al  processo  di
   integrazione europea;
c) collabora  con  l'Istituto  diplomatico  e  con le amministrazioni
   competenti  nella formazione dei funzionari pubblici delle materie
   comunitarie.
  4. La direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i
diritti umani attende ai seguenti compiti:
a) tratta  le  questioni politiche di competenza di enti, organismi e
   organizzazioni internazionali del sistema delle Nazioni Unite;
b) tratta   le   questioni  attinenti  ai  problemi  della  sicurezza
   internazionale,  del  disarmo  e controllo degli armamenti e della
   non proliferazione;
c) cura  la  trattazione  delle  questioni attinenti ai diritti umani
   nelle  sedi  multilaterali  e  nei  rapporti  con gli organi della
   Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
d) cura  i  negoziati concernenti accordi multilaterali con gli enti,
   gli organisnii e le organizzazioni di cui alle lettere a), b) e c)
   del  presente  comma,  nonche'  i  negoziati  di carattere globale
   relativi  alle  materie  di  cui  sopra, fatte salve le specifiche
   competenze  delle  altre  amministrazioni  statali, normativamente
   previste;
e) cura la concertazione internazionale contro le sfide globali e, in
   particolare,  contro  il  terrorismo,  la criminalita' organizzata
   transnazionale ed il narcotraffico;
f) segue le tematiche politiche inerenti al processo G7/8.
  5.   La   direzione   generale  per  la  cooperazione  economica  e
finanziaria  multilaterale, attende, nell'ambito delle attribuzioni e
delle  funzioni  del  Ministero  degli  affari  esteri,  ai  seguenti
compiti:
a) tratta  le  questioni  di  competenza delle organizzazioni e delle
   istituzioni   internazionali   per  la  cooperazione  finanziaria,
   economica e commerciale;
b) partecipa  alle  attivita'  degli  enti  ed  organismi  di diritto
   italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito
   e degli investimenti all'estero;
c) segue le tematiche economiche e globali inerenti al processo G7/8;
d) promuove  e  sviluppa, d'intesa con il Ministero del commercio con
   l'estero,  iniziative  dirette  a sostenere l'attivita' all'estero
   delle   imprese   italiane   ed   a  favorire  l'incremento  degli
   investimenti esteri in Italia;
e) sovrintende  all'attivita'  della unita' per le autorizzazioni dei
   materiali  di  armamento  e  tratta,  per quanto di competenza, le
   questioni  attinenti alla politica di esportazione ed importazione
   degli armamenti e dei materiali a doppio uso;
f) tratta   le   questioni  relative  alla  tutela  della  proprieta'
   intellettuale;
g) tratta   le   questioni   di  rilevanza  economica  relative  alla
   disciplina  internazionale nei settori dell'energia, dell'ambiente
   e della cooperazione tecnologica multilaterale.
  6.  La  direzione  generale  per  la  promozione  e la cooperazione
culturale attende ai seguenti compiti:
a) cura   la   diffusione  della  lingua  e  della  cultura  italiana
   all'estero;
b) tratta le questioni culturali e scientifiche in relazione a enti e
   organizzazioni internazionali;
c) sovraintende  al  funzionamento degli istituti italiani di cultura
   e,   sentito   il   Ministero  della  pubblica  istruzione,  delle
   istituzioni    scolastiche,   educative   e   culturali   italiane
   all'estero.   Segue   l'attivita'  delle  istituzioni  scolastiche
   straniere  in  Italia. Amministra il personale non appartenente ai
   ruoli  del Ministero degli affari esteri, addetto alle istituzioni
   scolastiche, educative e culturali all'estero;
d) concorre  a  promuovere  la collaborazione culturale e scientifica
   internazionale;
e) partecipa  alla  selezione  degli studenti italiani assegnatari di
   borse di studio all'estero e provvede all'assegnazione di borse di
   studio  a  favore  di  studenti  stranieri in Italia, nonche' agli
   scambi giovanili;
f) provvede  all'attivita'  relativa  alle  borse  di  studio per gli
   studenti  italiani  all'estero  e  per  gli  studenti stranieri in
   Italia, nonche' agli scambi giovanili;
g) adotta   le  opportune  iniziative  internazionali  per  agevolare
   l'attivita'  presso  universita'  ed  enti  di ricerca italiani di
   qualificati  docenti  e ricercatori stranieri, nonche' l'attivita'
   presso  universita'  ed  enti  di  ricerca  stranieri di docenti e
   ricercatori italiani.
  7. La direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche
migratorie attende ai seguenti compiti:
a) promuove,  coordina  e sviluppa le politiche concernenti i diritti
   degli italiani nel mondo;
b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani
   nel  mondo  ed  alla  promozione sociale, linguistica e scolastica
   delle collettivita' italiane all'estero;
c) provvede agli affari consolari;
d) tratta le questioni concernenti gli stranieri in Italia;
e) tratta  le  questioni  sociali  e migratorie in relazione a enti e
   organizzazioni internazionali.
  8.  La  direzione  generale  per  il  personale attende ai seguenti
compiti:
a) l'organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero;
b) il reclutamento, la gestione e i movimenti del personale;
c) la  determinazione  del  trattamento  economico all'estero e delle
   provvidenze a favore del personale;
d) l'elaborazione   di   proposte   di  provvedimenti  legislativi  e
   regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione;
e) il contenzioso del personale e le questioni disciplinari;
f) i rapporti con le organizzazioni sindacali;
g) la  promozione  dell'assunzione  di  personale  italiano presso le
   organizzazioni internazionali.
  9. La direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio
e il patrimonio attende ai seguenti compiti:
a) il bilancio;
b) i finanziamenti e i controlli;
c) i rimborsi per i viaggi e i trasporti;
d) la liquidazione del trattamento economico spettante al personale;
e) i trattamenti di quiescenza;
f) le   questioni   relative   ai  mezzi  di  funzionamento  ed  alle
   attrezzature  degli uffici centrali, fatte salve le competenze del
   servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;
g) l'acquisto,   la   vendita,   la  costruzione,  la  locazione,  la
   ristrutturazione,  la  manutenzione  di  beni  mobili ed immobili,
   destinati  ad  attivita'  di  interesse dell'Amministrazione degli
   affari esteri.
  10.  Il  coordinamento tra le direzioni generali si realizza, oltre
che  tramite  l'attivita'  svolta a tal fine dal segretario generale,
per mezzo di periodiche riunioni dei direttori generali sulle materie
di  interesse  comune.  Inoltre  vengono adottate procedure di lavoro
atte  ad  assicurare  un  coordinamento  permanente  e  completo,  in
particolare   attribuendo   all'ufficio   titolare  della  competenza
principale  l'onere di indicare sui documenti contenenti gli atti del
procedimento  le direzioni generali titolari di competenze connesse o
secondarie, che devono partecipare al procedimento.