Art. 9 Conferimento degli incarichi 1. Ferme restando le rimanenti norme sul conferimento di funzioni contenute nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la carica di segretario generale e' in ogni caso conferita ad un ambasciatore; alla direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio, e' preposto un dirigente generale amministrativo; al servizio storico, archivi e documentazione e' preposto un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario ovvero, per esigenze di servizio, temporaneamente un consigliere di ambasciata. Al servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra e' preposto un dirigente generale con specifica professionalita' tecnica, ovvero, per esigenze di servizio, temporaneamente un funzionario di livello dirigenziale. 2. Per esigenze di servizio, le funzioni di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, cosi' come le funzioni di capo del servizio storico, archivi e documentazione possono essere temporaneamente conferite ad esperti estranei ai ruoli del Ministero degli affari esteri, dipendenti dello Stato. Parimenti le funzioni di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri. 3. Agli uffici dirigenziali sono preposti funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata o dirigenti amministrativi, in relazione alla natura dell'attivita' degli uffici. 4. Alle sezioni sono preposti funzionari della carriera diplomatica ovvero funzionari amministrativi o amministrativo-contabili, in relazione alla natura dell'attivita' delle sezioni.
Nota all'art. 9 - L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 detta le nome particolari per il conferimento delle funzioni per le cariche all'interno del Ministero degli affari esteri del segretario generale e dei capi servizi.