ART. 11.
                     (Disposizione transitoria).

  1.  Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica
di  recepimento  dell'accordo  previsto  dall'articolo  10,  comma 1,
lettera   a),   della  presente  legge,  resta  ferma  l'applicazione
dell'articolo  17  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24
aprile  1982,  n.  340,  per  il personale delle qualifiche direttive
della  carriera prefettizia, nonche' delle disposizioni in materia di
adeguamento     retributivo     automatico    del    personale    non
contrattualizzato,  per  il  personale  delle qualifiche dirigenziali
della medesima carriera prefettizia.
  2. Gli incrementi corrisposti ai sensi del comma 1 sono riassorbiti
dagli incrementi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).
  3.   Con  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  di  cui
all'articolo  10,  comma  1,  lettera a), si provvede all'abrogazione
delle disposizioni incompatibili.
 
          Note all'art. 11:

          -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica  24  aprile  1982,  n.  340
          (Ordinamento  del  personale  e organizzazione degli uffici
          dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno).

          "Art. 17 (trattamento, economico). - Ai vice consiglieri di
          prefettura  e  di  ragioneria,  competono lo stipendio e la
          progressione  economica  previsti  per  i  funzionari della
          Polizia  di  Stato  di  cui alla lettera e), settimo comma,
          dell'art. 43 della legge 1^ aprile 1981, n. 121.

          Ai  direttori  di  sezione  ed  ai  direttori di sezione di
          ragioneria   competono   lo  stipendio  e  la  progressione
          economica  previsti per i funzionari della Polizia di Stato
          di cui alla lettera f) del settimo comma dell'art. 43 della
          legge suddetta.

          Ai   vice  prefetti  ispettori  aggiunti  ed  ai  direttori
          aggiunti  di divisione di ragioneria competono lo stipendio
          e  la  progressione  economica previsti per i vice questori
          aggiunti  del  ruolo  della  Polizia  di  Stato di cui alla
          lettera  g)  del  settimo  comma  dell'art.  43 della legge
          citata.

          -  Si trascrive il testo del settimo comma, lettere e), f),
          g), del citato art. 43 della legge 1^ aprile 1981, n. 121:

          "Ai  fini  degli  inquadramento  di  cui  all'art.  36,  le
          qualifiche  dei ruoli del personale che espleta funzioni di
          polizia  sono  distribuite  nei  livelli retributivi di cui
          alla   legge   11   luglio   1980,  n.  312,  o  in  quelli
          corrispondenti   all'atto   dell'entrata  in  vigore  della
          presente legge, come segue:

          a)-d) (Omissis);

          e)  VII  livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche
          del ruolo direttivo;

          f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;

          g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo direttivo;
          a  detta  qualifica  di  ruolo  direttivo  e' attribuito il
          livello  di  stipendio previsto dal secondo comma dell'art.
          137, legge 11 luglio 1980, n. 312)".