ART. 11. (Disposizione transitoria). 1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della presente legge, resta ferma l'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per il personale delle qualifiche direttive della carriera prefettizia, nonche' delle disposizioni in materia di adeguamento retributivo automatico del personale non contrattualizzato, per il personale delle qualifiche dirigenziali della medesima carriera prefettizia. 2. Gli incrementi corrisposti ai sensi del comma 1 sono riassorbiti dagli incrementi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a). 3. Con il decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno). "Art. 17 (trattamento, economico). - Ai vice consiglieri di prefettura e di ragioneria, competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i funzionari della Polizia di Stato di cui alla lettera e), settimo comma, dell'art. 43 della legge 1^ aprile 1981, n. 121. Ai direttori di sezione ed ai direttori di sezione di ragioneria competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i funzionari della Polizia di Stato di cui alla lettera f) del settimo comma dell'art. 43 della legge suddetta. Ai vice prefetti ispettori aggiunti ed ai direttori aggiunti di divisione di ragioneria competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i vice questori aggiunti del ruolo della Polizia di Stato di cui alla lettera g) del settimo comma dell'art. 43 della legge citata. - Si trascrive il testo del settimo comma, lettere e), f), g), del citato art. 43 della legge 1^ aprile 1981, n. 121: "Ai fini degli inquadramento di cui all'art. 36, le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli corrispondenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come segue: a)-d) (Omissis); e) VII livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche del ruolo direttivo; f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo; g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo direttivo; a detta qualifica di ruolo direttivo e' attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo comma dell'art. 137, legge 11 luglio 1980, n. 312)".