ART. 15.
 (Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive dei
   decreti legislativi n. 196 del 1995 e nn. 464 e 490 del 1997).

  1.  Il  Governo,  nell'ambito  della riforma delle Forze armate, e'
delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1999 e senza oneri a carico
del  bilancio  dello  Stato,  uno  o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni  correttive  ai  decreti  legislativi 12 maggio 1995, n.
196, 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490.
  2.  I  decreti  legislativi  di  cui al comma 1 devono attenersi ai
principi   e   ai   criteri   direttivi  contenuti,  rispettivamente,
nell'articolo  3  della  legge 6 marzo 1992, n. 216, nell'articolo 1,
comma  1,  lettera  a),  della  legge  28  dicembre  1995,  n. 549, e
nell'articolo 1, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e sono adottati secondo le procedure previste dalle medesime leggi.
 
          Note all'art. 15.

          -  Il  decreto  legislativo  12  maggio 1995, n. 196, reca:
          "Attuazione  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in  materia  di  riordino dei ruoli, modifica alle norme di
          reclutamento,   stato  ed  avanzamento  del  personale  non
          direttivo delle Forze armate".

          - Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, reca:

          "Riforma  strutturale delle Forze armate, a norma dell'art.
          1,  comma  1  lettere  a), d) e h), della legge 28 dicembre
          1995, n. 549".

          -  Il  decreto  legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, reca:
          "Riordino   del   reclutamento,  dello  stato  giuridico  e
          dell'avanzamento  degli  ufficiali,  a  norma  dell'art. 1,
          comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

          -  Il  testo  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1992, n. 216
          (Conversione  in legge con modificazioni, del decreto-legge
          7  gennaio  1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per
          la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali
          dell'Arma  dei carabinieri in relazione alla sentenza della
          Corte   costituzionale  n.  277  del  3-12  giugno  1991  e
          all'esecuzione  dei  giudicati,  nonche'  perequazione  dei
          trattamenti   economici   relativi   al   personale   delle
          corrispondenti  categorie  delle  altre  Forze  di polizia.
          Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto
          di  impiego  delle  Forze  di polizia e del personale delle
          Forze   armate  nonche'  per  il  riordino  delle  relative
          carriere,  attribuzioni  e  trattamenti  economici),  e' il
          seguente:

          "Art.  3.  -  1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare,   entro   il   31   dicembre  1992,  su  proposta,
          rispettivamente,  dei  Ministri dell'interno, della difesa,
          delle  finanze,  di grazia e giustizia e dell'agricoltura e
          delle  foreste,  di concerto con i Ministri per la funzione
          pubblica  e  del  tesoro, decreti legislativi contenenti le
          necessarie  modificazioni  agli  ordinamenti  del personale
          indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti
          e  direttivi  e gradi corrispondenti, per il riordino delle
          carriere,  delle  attribuzioni e dei trattamenti economici,
          allo  scopo  di  conseguire  una disciplina omogenea, fermi
          restando  i  rispettivi  compiti  istituzionali,  le  norme
          fondamentali   di  stato,  nonche'  le  attribuzioni  delle
          autorita'  di  pubblica  sicurezza,  previsti dalle vigenti
          disposizioni  di  legge.  Per  il  personale delle Forze di
          polizia  i  decreti  legislativi  sono  adottati  sempre su
          proposta  dei  Ministri  interessati e con la concertazione
          del Ministro dell'interno.

          2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle
          organizzazioni    sindacali   del   personale   interessato
          maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale e agli
          organismi di rappresentanza del personale militare, perche'
          possano  esprimere  il  proprio  parere  entro il temine di
          trenta   giorni   dalla   ricezione  degli  schemi  stessi,
          trascorso  il  quale  il parere si intende favorevole. Essi
          saranno,  inoltre,  trasmessi,  almeno tre mesi prima della
          scadenza  del  termine  di  cui  al  comma 1, al Parlamento
          affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
          dei  deputati  e  del  Senato della Repubblica esprimano il
          proprio  parere  secondo  le  modalita' di cui all'art. 24,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

          3.   Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  i  decreti
          legislativi   potranno   prevedere   che   la   sostanziale
          equiordinazione  dei  compiti  e  dei  connessi trattamenti
          economici  sia conseguita attraverso la revisione di ruoli,
          gradi  e  qualifiche  e,  ove  occorra,  anche  mediante la
          soppressione   di   qualifiche  o  gradi,  ovvero  mediante
          l'istituzione   di  nuovi  moli,  qualifiche  o  gradi  con
          determinazione  delle  relative  dotazioni organiche, ferme
          restando  le  dotazioni organiche complessive previste alla
          data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
          Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
          legislativi potranno prevedere che:

          a)  per  l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche,
          ovvero   per  l'attribuzione  di  specifiche  funzioni  sia
          stabilito  il  superamento  di  un  concorso  pubblico, per
          esami,  al  quale  sono  ammessi a partecipare candidati in
          possesso  di  titolo  di  studio di scuola media di secondo
          grado;

          b)  l'accesso  a  ruoli,  gradi  e qualifiche superiori sia
          riservato,  fino  al  limite  massimo  del 30 per cento dei
          posti  disponibili  e mediante concorso interno, per titoli
          ed  esami,  al  personale  appartenente  al  ruolo, grado o
          qualifica   immediatamente   sottostante   in  possesso  di
          determinate  anzianita'  di  servizio,  anche  se privo del
          prescritto titolo di studio. Il limite predetto puo' essere
          diversamente  definito  per il solo accesso dai ruoli degli
          assistenti   e   degli   agenti   ed  equiparati  a  quello
          immediatamente    superiore.   Con   i   medesimi   decreti
          legislativi   saranno   altresi'   previste  le  occorrenti
          disposizioni transitorie.

          4.  Al  personale che, alla data di entrata in vigore della
          presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata
          e'   attribuito,  a  decorrere  dal  1^  gennaio  1993,  il
          trattamento   economico   corrispondente   al   V   livello
          retributivo.  A  decorrere  dalla  stessa  data  e' inoltre
          attribuito  il  trattamento  economico corrispondente al VI
          livello  retributivo  agli  assistenti capo o equiparati in
          possesso   della   qualifica   di   ufficiale   di  polizia
          giudiziaria,  previa collocazione degli stessi in posizione
          transitoria  fino alla istituzione di apposito ruoto, anche
          ad  esaurimento.  Al  personale con qualifica di agente, di
          agente  scelto  e  di  assistente capo ufficiale di polizia
          giudiziaria   e   con  qualifiche  o  gradi  equiparati  e'
          corrisposta,  per  l'anno  1992,  una  somma una tantum non
          superiore a L. 500.000 per ciascuno.

          5.  Fermo  restando  quanto  stabilito dal comma 4, l'onere
          relativo  all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
          1  e  3  non  puo'  superare  il  limite di spesa di 30.000
          milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".

          - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 29
          dicembre  1996,  n.  549 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:

          "1.  Il  Governo  della  Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro  cinque  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a:

          a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e
          delle  altre  strutture  periferiche  della Difesa, anche a
          livello   di  regione  militare  di  dipartimento  militare
          marittimo, di regione aerea, ivi comprese le corrispondenti
          direzioni  di amministrazione, e di istituti di formazione,
          garantendo    una   loro   piu'   efficace   articolazione,
          composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze".

          -  Il  testo  dell'art.  1,  commi  96 e 97, della legge 23
          dicembre  1996,  n.  662 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:

          "96.  Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione
          centrale,   territoriale   e   periferica   della   Difesa,
          disciplinata  dai  decreti legislativi previsti dalla legge
          28  dicembre  1995,  n.  549,  le  dotazioni organiche e le
          consistenze   effettive,  complessive  degli  ufficiali  in
          servizio   permanente  dell'esercito,  esclusa  l'Arma  dei
          carabinieri, della Marina, militare, escluso il Corpo delle
          capitanerie  di  porto,  e  dell'Aeronautica  militare sono
          ridotte  del  25  per  cento entro otto anni, attraverso la
          riduzione  almeno  del 30 per cento della alimentazione dei
          ruoli".

          "97.  Nell'ambito  delle  riduzioni  di cui al comma 96, il
          Governo  e'  delegato  ad  emanare, entro dodici mesi dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
          decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello
          stato  giuridico  e  dell'avanzamento  degli ufficiali, che
          dovranno:

          a)  definire  per  ciascuna Forza armata, in relazione alle
          esigenze  ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai livelli
          gerarchici  da  assicurare, in rapporto anche alle funzioni
          da   svolgere   nell'ambito   delle   strutture   integrate
          dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali
          similari,  i  ruoli  normali  e  speciali  anche attraverso
          revisione  dei  ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la
          soppressione,   esaurimento  ovvero  istituzione  di  nuovi
          ruoli,   con   determinazione  delle  relative  consistenze
          organiche;

          b)  apportare  le  necessarie  modificazioni alla normativa
          vigente  al  fine  di  realizzare,  in  ambito  interforze,
          avanzamenti  normalizzati  paritetici  ed  uguali limiti di
          eta'  per  la  cessazione  dal  servizio tra ruoli omologhi
          preposti a funzioni similari;

          c)  prolungare  opportunamente  la  permanenza  nei singoli
          gradi  in  relazione  ai  piu'  elevati limiti di eta', che
          comunque non possono eccedere i sessantacinque anni;

          d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui
          alla  legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto
          previsto  nel  comma 96, precisando le cariche da escludere
          dal collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di
          cui all'art. 7 della medesima legge n. 904 del 1973;

          e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in
          un  arco di otto anni, dalla vigente normativa a quella che
          verra'  definita  con  i decreti legislativi, tenendo conto
          dei  giudizi  di  idoneita'  espressi  dalle commissioni di
          avanzamento  alla  data  di  entrata in vigore dei predetti
          decreti,  nonche'  disciplinando  il  transito, senza oneri
          aggiuntivi,    del    personale    eccedente    in    altre
          amministrazioni;

          f)  prevedere  la  semplificazione  e  la razionalizzazione
          delle  procedure relative alla valutazione del personale ai
          fini  dell'avanzamento,  nel  rispetto dei principi sanciti
          dalla  legge  12  novembre  1955, n. 1137, e dalla legge 19
          maggio 1986, n. 224, mediante l'utilizzazione prevalente di
          voti numerici quale sintesi valutativa della documentazione
          caratteristica   disponibile,   la   razionalizzazione  del
          funzionamento   dei   collegi   giudicanti   preposti  alla
          valutazione  del  personale,  nonche' procedure di verifica
          dell'operato  delle  commissioni  di avanzamento in caso di
          annullamento delle valutazioni;

          g)   aggiornare   la   normativa  relativa  alla  posizione
          dell'ausiliaria,  limitandone  le  condizioni  di  accesso,
          riducendone la durata che sara' allineata ai limiti di eta'
          per  la  cessazione dal servizio previsti per le differenti
          categorie  del  pubblico  impiego,  ampliandone le cause di
          esclusione  e  di cessazione anticipata e ridisciplinandone
          le modalita' di impiego, continuando comunque ad assicurare
          il   versamento   delle   ritenute   contributive  ai  fini
          pensionistici  per tutta la durata della permanenza in tale
          posizione;

          h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli
          oneri  per  gli  ufficiali in servizio permanente effettivo
          previsti  ai  fini  del  bilancio  triennale 1997-1999, non
          inferiori,  rispettivamente,  a  lire 60 miliardi nel 1997,
          lire 84 miliardi nel 1998 e lire 138 miliardi nel 1999".