ART. 2.
(Revisione degli organici delle qualifiche dirigenziali del Ministero
  degli affari esteri, incluse le qualifiche dirigenziali dell'area
                    della promozione culturale).

  1.  Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si
provvede,  nei  limiti di una spesa annua complessiva non superiore a
lire 3,019 miliardi per l'anno 1999, a lire 6,038 miliardi per l'anno
2000 e a lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001:
    a)  alla  individuazione  degli  uffici  di livello dirigenziale,
generale  e  non, sulla base delle esigenze derivanti dalla normativa
vigente e dal nuovo assetto strutturale dell'Amministrazione centrale
degli affari esteri previsto dalla riforma;
    b)  alla  individuazione del numero dei posti-funzione all'estero
ai quali destinare dirigenti amministrativi;
    c) alla individuazione del numero dei posti-funzione di direzione
di Istituti italiani di cultura all'estero.
 
          Nota all'art. 2:
          -  Il  comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e Ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri), introdotto
          dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. e' il seguente:

          "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:

          a)  riordino  degli  uffici di diretta collaborazione con i
          Ministri  ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
          uffici  hanno  esclusive competenze di supporto dell'organo
          di   direzione   politica   e  di  raccordo  tra  questo  e
          l'amministrazione:

          b)  individuazione  degli  uffici  di  livello dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra   strutture   con   funzioni   finali  e  con  funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;

          c)   previsione   di   strumenti   di   verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;

          d)  indicazione  e  revisione  periodica  della consistenza
          delle piante organiche;

          e)   previsione  di  decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".