ART. 4.
  (Personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche,
     dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura
                            all'estero).

  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi   in   materia  di  personale  assunto  localmente  dalle
rappresentanze  diplomatiche,  dagli  uffici  consolari  e,  ai sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della  legge 22 dicembre 1990, n. 401,
dagli  Istituti  italiani di cultura all'estero. Nell'esercizio della
delega  verranno  osservati  i seguenti principi e criteri direttivi,
tenuto  conto  della  contrattazione collettiva esistente in materia,
senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:
    a)  revisione  delle disposizioni di cui ai titolo VI del decreto
del  Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni;
    b)  semplificazione  e  omogeneizzazione  dei  differenti  regimi
esistenti;
    c)   fissazione   delle   retribuzioni   e  del  relativo  regime
previdenziale ed assistenziale, in un quadro di riferimento generale,
tenendo  conto  delle  condizioni  del  mercato  del lavoro locale e,
principalmente,  delle  retribuzioni corrisposte nella stessa sede da
rappresentanze  diplomatiche  e  uffici  consolari  degli altri Stati
europei,  prevedendo  emolumenti comunque sufficienti ad attrarre gli
elementi piu' qualificati;
    d)  stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli
Stati  di accreditamento, assicurando comunque uno standard minimo di
trattamento  nei  casi  e  per  le materie in cui le previsioni della
normativa  locale  si  rivelino  inesistenti  o  insufficienti,  e in
particolare  per  quanto  riguarda la maternita', l'orario di lavoro,
l'assistenza  sanitaria  e  per  infortuni  sul  lavoro, i carichi di
famiglia;
    e) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
  2.  Gli  schemi  di  decreto  legislativo  di  cui  al comma 1 sono
trasmessi  alle  Camere  per  l'espressione del parere da parte delle
Commissioni  parlamentari  competenti  per materia, esteso anche alle
conseguenze di carattere finanziario.
 
          Nota all'art. 4:

          -  Il  testo dell'art. 17, comma 1, della legge 22 dicembre
          1990,  n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e
          interventi  per  la promozione della cultura e della lingua
          italiane all'estero) e' il seguente;

          "1.   Gli   Istituti,  per  lo  svolgimento  delle  proprie
          attivita'  e  previa  autorizzazione del Ministero, possono
          assumere  personale  a contratto, anche di cittadinanza non
          italiana, entro il limite massimo di 450 unita', da adibire
          a  mansioni  di  concetto,  esecutive  e  ausiliarie. Detto
          contingente  sostituisce  quello  di  cui all'art. 27 della
          legge  25  agosto 1982, n. 604, limitatamente alla parte di
          esso destinata agli Istituti di cultura".

          Si  riporta il testo degli articoli contenuti nel titolo VI
          della  parte II del decreto del Presidente della Repubblica
          5  gennaio  1967,  n.  18 (Ordinamento dell'Amministrazione
          degli affari esteri):

                                  "TITOLO VI

                         IMPIEGATI ASSUNTI A CONTRATTO
                            DAGLI UFFICI ALL'ESTERO

                                    Capo I

                             DISPOSIZIONI GENERALI

          Art.    152   (Contingente,   luogo   di   reclutamento   e
          nazionalita'.

          L'Amministrazione  degli  affari  esteri puo' assumere, nel
          limite  complessivo  di un contingente di millequattrocento
          unita',   personale  a  contratto  per  le  esigenze  delle
          rappresentanze diplomatiche, e degli uffici consolari di 1a
          categoria.  Gli  impiegati a contratto svolgono mansioni di
          concetto, esecutive e ausiliarie.

          Essi  sono  assunti  tra  cittadini  italiani  residenti da
          almeno due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui
          debbono prestare servizio oppure tra stranieri. Per i Paesi
          in  cui  vi  sia difficolta' di ricoprire posti in organico
          con  personale di ruolo e di reclutare in loco il personale
          idoneo   necessario,   possono   essere  assunti  cittadini
          italiani  non  residenti. I predetti Paesi sono determinati
          all'inizio  di  ogni  anno  con  decreto del Ministro degli
          affari  esteri  di  concerto  con  quello  del  tesoro.  Il
          decreto,  da  pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiate, dovra'
          contenere  anche  l'indicazione delle mansioni per le quali
          e'  prevista  l'assunzione  di personale a contratto, delle
          conoscenze  linguistiche  e degli altri requisiti richiesti
          per l'assunzione, nonche' l'invito a chi vi abbia interesse
          a   presentare   domanda   al  Ministero  per  l'iscrizione
          nell'elenco degli aspiranti contrattisti.

          A secondo delle esigenze il Ministro stabilisce, nei limiti
          del  contingente  di  cui  al  primo  comma, le aliquote di
          personale   da   adibire   rispettivamente  a  mansioni  di
          concetto, esecutive ed ausiliarie.

          Art.   153  (Assunzioni  di  impiegati  temporanei).  -  Le
          rappresentanze  diplomatiche e gli uffici consolari possono
          essere  autorizzati  a sostituire, con impiegati temporanei
          per il tempo di assenza dal servizio e comunque per periodi
          di  tempo  non  superiori  a  sei  mesi,  gli  impiegati  a
          contratto  che  si  trovano  in  una  delle  situazioni che
          comportano    la    sospensione   dell'intero   trattamento
          economico.

          Per   particolari   esigenze   di   servizio  degli  uffici
          all'estero possono essere assunti, utilizzando fino a cento
          posti  del  contingente  di  cui  all'art.  152,  impiegati
          temporanei  per  periodi non superiori a sei mesi e fino ad
          un  numero  di  unita' i cui periodi complessivi di impiego
          non superino annualmente i mille e duecento mesi.

          Il  rapporto  di  impiego  del personale indicato nei commi
          precedenti  e' regolato dalla legge e dagli usi locali e la
          retribuzione   non   puo'  superare  la  retribuzione  base
          iniziale  prevista  per  l'impiegato a contratto che svolge
          analoghe   mansioni.   Si   prescinde   dalle  disposizioni
          contenute  nell'art.  152,  secondo comma, e nell'art. 155,
          fermo  il  requisito  dell'idoneita'  da valutarsi dal capo
          dell'ufficio.

          Art.  154  (Regime  dei contratti). - I contratti stipulati
          con cittadini italiani sono regolati dalle disposizioni del
          I e del II capo del presente titolo, sempre che non osti la
          legge locale.

          I  contratti  stipulati  con  cittadini italiani possono, a
          domanda,  essere  eventualmente  regolati  dalla  legge del
          luogo  salvo  quanto  espressamente  previsto  dal presente
          capo.

          E  contratti  stipulati  con  persone non in possesso della
          cittadinanza  italiana  sono regolati dalla legge del luogo
          salvo  quanto  espressamente  previsto  nel  presente capo.
          Nelle materie in cui le disposizioni locali non statuiscano
          o    statuiscano    soltanto    in    modo   manifestamente
          insufficiente,  ivi  compresi  gli  aumenti  per  carico di
          famiglia    e    quelli   per   anzianita'   di   servizio,
          l'amministrazione  puo'  a  suo  giudizio  e nei limiti che
          ritiene  opportuni  fare ricorso alle disposizioni del capo
          II  in  quanto applicabili o conformarsi a quanto praticato
          da altre rappresentanze diplomatiche e uffici consolari del
          luogo.

          Nel  caso  di  acquisto  o  riacquisto  della  cittadinanza
          italiana  dopo  la  stipulazione  dei  predetti  contratti,
          questi  possono,  a  domanda, essere convertiti o rinnovati
          alla  scadenze  come  contratti regolati dalle disposizioni
          del  I e II capo del presente titolo, previa autorizzazione
          del  Ministero, tenuto conto delle esigenze di servizio. La
          perdita  della  cittadinanza  straniera  e'  condizione per
          l'emanazione di tale autorizzazione.

          Art.  155  (Requisiti  e  modalita'  per  l'assunzione).  -
          Possono  essere  assunti  a  contratto  coloro  che abbiano
          compiuto  il  diciottesimo  e  non superato il quarantesimo
          anno di eta', che siano di buona condotta e di costituzione
          fisica  idonea all'espletamento delle mansioni per le quali
          debbono essere impiegati.

          Le  persone  da  assumere  devono  dimostrare  di possedere
          l'attitudine  e  le qualificazioni professionali necessarie
          per lo svolgimento delle mansioni di concetto, esecutive ed
          ausiliarie  per  le  quali  debbono essere impiegate. Nella
          valutazione dell'attitudine a svolgere le mansioni si tiene
          conto,  fra  l'altro,  della  conoscenza  delle  lingue, di
          quella  dell'ambiente,  degli  usi locali e del corso degli
          studi effettuati e dei titoli conseguiti.

          Le  condizioni  di  cui  al comma precedente sono accertate
          mediante  idonea prova d'esame. Il Ministero sulla base del
          risultato  delle  prove  autorizza gli uffici interessati a
          stipulare  il  contratto.  I  contratti  sono approvati con
          decreto  del  Ministro.  Nelle  predette prove per le prime
          assunzioni  dopo  l'entrata in vigore della presente legge,
          cento  posti  sono  riservati  a  coloro che furono assunte
          temporaneamente  a  contratto  ai  sensi dell'art. 53 della
          legge 24 gennaio 979, n. 18.

          Per  le  assunzioni di cittadini italiani non residenti, di
          cui  al  secondo  comma  dell'art.  152,  il Ministro degli
          affari   esteri   costituisce,  con  proprio  decreto,  una
          commissione,  comprendente  anche  una  rappresentanza  del
          personale,  che  provvede  alla  tenuta  dell'elenco  degli
          aspiranti  contrattisti,  alla  valutazione dei requisiti e
          dell'idoneita' degli stessi, da accertare mediante prova di
          esame,  esperibile  anche  presso  gli uffici all'estero, e
          alla  ponderazione  di  piu'  domande  concorrenti  per  la
          medesima  sede.  Ai  fini  della  ponderazione  costituisce
          titolo di preferenza, tra i requisiti prescritti, il numero
          degli  anni  di  residenza  nel  Paese in cui deve attuarsi
          l'assunzione. Sulla base del giudizio della commissione, il
          Ministero  autorizza  gli uffici interessati a stipulare il
          contratto.   Il   viaggio,   eventualmente  compiuto  dagli
          aspiranti  contrattisti  cosi' prescelti per raggiungete la
          sede  all'estero  ove saranno assunti come contrattisti, e'
          considerato di servizio agli effetti dell'art. 159.

          Art.  156  (Doveri  dell'impiegato).  -  Nel contratto sono
          particolarmente richiamati fra i doveri dell'impiegato, gli
          obblighi:  di fedelta'; di prestare la propria opera con la
          massima  diligenza  nel  disimpegno  delle mansioni che gli
          sono   affidate;   della  disciplina;  dell'osservanza  del
          segreto  d'ufficio;  di conformarsi nei rapporti di ufficio
          al  principio  di  un'assidua  solerte  collaborazione;  di
          tenere nei confronti del pubblico un comportamento conforme
          al  prestigio  dell'ufficio  all'estero e tale da stabilire
          rapporti  di  fiducia; di adeguare a condotta anche privata
          alla   dignita'   dell'ufficio;  della  residenza;  di  non
          esercitare altre attivita.

          Gli  impiegati  assunti  pronunciano  solenne  promessa  di
          lealta' nell'adempimento dei doveri dell'ufficio.

          Art.  157 (Retribuzione). - La retribuzione annua base, che
          comprende  ogni forma di compenso ordinario o straordinario
          con  l'esclusione  degli aumenti per carico di famiglia, e'
          fissata  dal  contratto  tenuto  conto  delle  retribuzioni
          locali o delle retribuzioni corrisposte ella stessa sede da
          rappresentanze  diplomatiche  e  uffici  consolari di altri
          Paesi.  La  retribuzione  stessa  varia  in  relazione alle
          mansioni di impegno indicate nell'art. 152, ultimo comma, e
          non puo' superare il 5 per cento del controvalore in valuta
          locale  dell'indennita'  di  servizio all'estero che, nella
          stessa  sede,  percepisce  l'impiegato  di  ruolo assegnato
          rispettivamente   al   posto  di  cancelliere,  archivista,
          commesso.

          Il  contratto  prevede  gli aumenti per carico di famiglia,
          per  anzianita' di servizio, per eta' o per altro eventuale
          titolo secondo quanto stabilito dalla legge locale.

          La  retribuzione annua base e' suscettibile di revisione in
          relazione  alle mutazioni dei termini di riferimento di cui
          al  primo comma e nei limiti di cui al comma stesso; in tal
          caso  si  procede  anche  alla riliquidazione degli aumenti
          attribuiti ai sensi del comma precedente.

          La   retribuzione  annua,  comprensiva  di  ogni  forma  di
          compenso  ordinario  o straordinario e degli aumenti di cui
          al  secondo  comma  con  esclusione di quelli per carico di
          famiglia,  non  puo' in alcun caso superare il 95 per cento
          del   controvalore  in  valuta  locale  dell'indennita'  di
          servizio  all'estero  che,  nella  stessa  sede, percepisce
          l'impiegato  i  ruolo assegnato rispettivamente al posto di
          cancelliere  capo  di prima classe, di archivista capo e di
          commesso capo.

          Qualora  nella sede non siano istituiti i posti cui occorre
          riferirsi  per  la  determinazione  dei  limiti  di  cui ai
          precedenti  primo  e  quarto  comma,  i  limiti stessi sono
          stabiliti   sentito   il   parere   della   commissione  di
          finanziamento.

          Agli  effetti  del  primo  e  del quarto comma del presente
          articolo,  nonche'  del  terzo  comma  dell'art.  162.  per
          controvalore  dell'indennita'  di  servizio  all'estero  si
          intende  il  corrispettivo in valuta locale dell'indennita'
          stessa   calcolato   secondo   un  rapporto  di  ragguaglio
          stabilito in via amministrativa.

          La retribuzione e' corrisposta di norma in valuta locale.

          Art. 158 (Previdenza e assistenza). - Gli impiegati assunti
          con  contratto  regolato  da  legge  locale che non preveda
          obbligo  assicuravo per invalidita', vecchiaia e superstiti
          e  per  malattia  possono  essere  assicurati  presso  enti
          assicurativi   italiani   o   stranieri  nei  limiti  delle
          corrispondenti   assicurazioni   garantite   alle  analoghe
          categorie di impiegati in Italia.

          Per  l'assicurazione  malattia, anche se la legge locale ne
          prevede   l'obbligo,   puo'   provvedersi  per  particolari
          situazioni locali, in Paesi da determinarsi con decreto del
          Ministro  per gli affari esteri di concerto con il Ministro
          per  il  tesoro,  ad  un'assicurazione  integrativa  presso
          l'ENPAS  mediante  contributo  da  ripartirsi  fra  Stato e
          beneficiari  nella  proporzione  prevista  dall'art. 31 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n.
          749.

          Si applica il quarto comma dell'art. 165.

          I  contratti  di  assicurazione  con  istituti assicurativi
          italiani  sono stipulati sulla base di convenzioni concluse
          con  gli istituti stessi dal Ministro per gli affari esteri
          d'intesa  con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la
          previdenza sociale.

          Art.  159 (Viaggi di servizio). - All'impiegato a contratto
          spetta,  per  i viaggi di servizio, il trattamento iniziale
          della carriera corrispondente.

          L'indennita' giornaliera, nei casi in cui sia stabilita per
          l'impiegato   di   ruolo  in  relazione  all'indennita'  di
          servizio  all'estero,  viene  rapportata  per l'impiegato a
          contratto  alla  retribuzione  base  in  godimento  o  alla
          retribuzione  base  dell'impiegato con analoghe mansioni in
          servizio  nel  Paese  in  cui  la  mansione  e' effettuata.
          Qualora  nel  Paese  stesso  non  vi  siano  impiegati  con
          analoghe mansioni, l'indennita' e' fissata dal Ministero.

          Art.  160  (Assunzione  presso altro ufficio). - Qualora un
          ufficio  all'estero concluda un contratto di assunzione con
          un  impiegato  fino tre mesi prima in servizio presso altro
          ufficio,  l'impiegato  stesso  conserva a tutti gli effetti
          anche per il trattamento previsto dagli articoli 163 e 165,
          se  e per quanto non liquidato, la precedente anzianita' di
          servizio.

          Si   prescinde,   nella  riassunzione,  dalle  disposizioni
          contenute nell'art. 152, comma secondo, e nell'art. 155.

          Non  puo' in ogni caso essere riassunto l'impiegato che sia
          cessato dal servizio ai sensi dell'art. 161 e delle lettere
          a) e c) dell'art. 166.

          Art.  161  (Cessazione  dal  servizio).  -  Gli impiegati a
          contratto,   oltre   che   per   le  cause  previste  dalle
          disposizioni  del presente titolo, cessano in ogni caso dal
          servizio  anche  in  costanza del rapporto contrattuale, il
          primo   giorno   del  mese  successivo  al  compimento  del
          sessantacinquesimo anno di eta'.

                                    Capo II

                     DISPOSIZIONI SPECIALI PER I CONTRATTI
                        NON REGOLATI DALLA LEGGE LOCALE

          Art.  162  (Durata  del  contratto  -  Retribuzione).  - Il
          contratto  di  prima  assunzione  ha  temine  alla fine del
          secondo anno solare successivo alla stipulazione.

          In  caso  di  successiva  conferma  in  servizio  il  nuovo
          contratto e' stipulato a tempo indeterminato.

          La  retribuzione  annua base e' fissata secondo i criteri e
          nei limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 157.

          La  retribuzione  base  e' determinata in modo uniforme per
          Paese  e  per  mansioni.  Puo'  essere  consentita  in  via
          eccezionale,  nello  stesso Paese, una retribuzione diversa
          per  quei  centri che presentano un divario particolarmente
          sensibile nel costo della vita.

          Art.  163  (Congedo),  -  Il  contratto  prevede un congedo
          ordinario  annuale  di  tre settimane durante il periodo di
          contratto  a  termine,  e  di un mese durante il periodo di
          contratto a tempo indeterminato. Il congedo e' aumentato di
          una  o  di  due  settimane  per  gli  impiegati in servizio
          rispettivamente   nelle   sedi   disagiate   e  nelle  sedi
          particolarmente disagiate.

          L'impiegato non puo' rinunciare al congedo. Per esigenze di
          servizio  il  godimento  del  congedo ordinario puo' essere
          rimandato  all'anno successivo. Non possono essere cumulati
          piu' di due periodi di congedo ordinario annuale.

          La  durata  del  congedo  straordinario  per  gravidanza  e
          puerperio  e'  stabilita dalla legge italiana. Durante tale
          periodo l'impiegata ha diritto alla retribuzione intera nel
          primo  mese e alla retribuzione ridotta di un quinto per un
          ulteriore periodo massimo di due mesi e mezzo

          In  caso di malattia, all'impiegato puo' essere concesso un
          congedo straordinario con corresponsione della retribuzione
          fino a un massimo di un mese in un anno. Durante il periodo
          di  contratto  a termine puo' essere concesso nell'anno per
          gli  stessi motivi un secondo mese di congedo straordinario
          non  retribuito;  durante  il  periodo di contratto a tempo
          indeterminato  puo'  essere concesso nell'anno e sempre per
          motivi  di  salute un secondo mese di congedo straordinario
          con corresponsione della retribuzione ridotta di un quinto,
          cui  puo'  in  casi  di particolare gravita' aggiungersi un
          congedo  straordinario  non  retribuito  per  non  piu'  di
          quattro mesi.

          Per gravi motivi di famiglia l'impiegato puo' ottenere, nel
          periodo  di  contratto  a  tempo  indeterminato, un congedo
          straordinario non retribuito per non piu' di tre mesi.

          La  durata  complessiva  del congedo straordinario non puo'
          superare, in ogni caso, dodici mesi in un quinquennio.

          Art.  164  (Sanzioni  disciplinari).  -  Agli  impiegati  a
          contratto   e  inflitta  per  lievi  infrazioni  ai  doveri
          d'ufficio la sanzione della censura.

          In   caso   di   ripetuta   o  piu'  grave  negligenza,  di
          inosservanza  dei  doveri di ufficio, di contegno scorretto
          verso  i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico
          o di comportamento non conforme al decoro delle funzioni e'
          inflitta,  previa  autorizzazione ministeriale, la sanzione
          della  riduzione della retribuzione in misura non superiore
          a un quinto e per non piu' di sei mesi.

          Nei   casi   di  infrazioni  piu'  gravi  si  procede  alla
          risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'art. 166.

          Nei  casi previsti dai precedenti commi l'irrogazione della
          sanzione  disciplinare  e'  preceduta  dalla  contestazione
          scritta  dell'addebito. All'impiegato e' dato un termine di
          dieci giorni per dare le proprie giustificazioni.

          Salva  l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui  al  primo,
          secondo  e  terzo  comma,  al personale che svolge mansioni
          ausiliarie  puo'  essere  inflitta  la  sanzione della pena
          pecuniaria per le infrazioni minori in misura non eccedente
          mezza   giornata   di  retribuzione,  fino  ad  un  importo
          complessivo  che non ecceda durante l'anno una settimana di
          retribuzione.

          Il  contratto e' risolto in tutti i casi previsti dall'art.
          85  del  testo  unico  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

          Art. 165 (Assicurazioni sociali). - Il contratto di impiego
          prevede  le  assicurazioni  per  invalidita',  vecchiaia  e
          superstiti   gestite  dall'  INPS  nonche'  per  assistenza
          malattia  da parte dell'ENPAS, sempre con le corrispondenti
          forme   di   protezione  sociale  non  siano  stabilite  in
          carattere di obbligatorieta' dalla legislazione locale.

          Ove   la   legge   locale   prevede   l'obbligo   di   tali
          assicurazioni,  puo' provvedersi per particolari situazioni
          locali,  in  Paesi da determinarsi con decreto del Ministro
          per  gli  affari  esteri di concerto con il Ministro per il
          tesoro,  ad  un'assicurazione  integrativa  presso l'INPS e
          l'ENPAS.

          Il   premio   mensile  dell'assicurazione  integrativa  per
          invalidita', vecchiaia e superstiti non puo' superare il 70
          per  cento  del  contributo  dovuto  per  la corrispondente
          assicurazione sociale obbligatoria del personale di analoga
          categoria  in Italia ed e' ripartito fra Stato e dipendenti
          nella proporzione stabilita per gli iscritti alla relativa,
          gestione INPS.

          I contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS
          e   all'ENPAS   sono   commisurati   ad   una  retribuzione
          convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri per il
          lavoro e la previdenza sociale, per gli affari esteri e per
          il tesoro sentito l'ente assicuratore interessato.

          I  contratti di assicurazione con l'INPS e con l'ENPAS sono
          stipulati  sulla  base di convenzioni concluse con gli enti
          stessi dal Ministro per gli affari esteri previa intesa con
          i  Ministri  per  il tesoro e per il lavoro e la previdenza
          sociale.

          Il  contratto di impiego prevede altresi' la concessione di
          un  equo,  indennizzo  nelle stesse misure stabilite per le
          corrispondenti  categorie degli impiegati di ruolo, qualora
          il   contrattista,   a  causa  di  infermita'  riconosciuta
          dipendente  da causa di servizio, subisce la perdita totale
          o parziale dell'integrita' fisica.

          Art.  166  (Risoluzione  del  contratto). - Il contratto di
          prima  assunzione a tempo determinato di cui al primo comma
          dell'art.    162    puo'    essere   risolto   a   giudizio
          dell'Amministrazione   o   da   parte   dell'impiegato  con
          preavviso di tre mesi.

          Il  contratto  a tempo indeterminato puo' essere risolto da
          parte  dell'impiegato  con  preavviso di tre mesi. Da parte
          dell'Amministrazione  il  contratto  e'  risolto  nei  casi
          seguenti:

          a)  per  incapacita'  professionale, per scarso rendimento,
          per motivi disciplinari;

          b) per riduzione di personale;

          c) per motivi straordinari, a giudizio del Ministro per gli
          affari esteri sentito il Consiglio di amministrazione.

          Salvo  che nei casi di risoluzione del contratto per motivi
          disciplinari  di  cui  al  terzo  comma  dell'art. 164 e in
          quelli  indicati  nel  sesto  comma  dell'articolo  stesso,
          l'Amministrazione e' tenuta ad un preavviso di tre mesi. In
          luogo   del   preavviso   l'Amministrazione  puo'  disporre
          l'erogazione  di  un'indennita'  in  misura  corrispondente
          all'intera    retribuzione   spettante   per   il   periodo
          corrispondente a quello del mancato preavviso.

          Nei casi del primo comma e del secondo comma lettera a), il
          rapporto   d'impiego   e'   risolto  previa  autorizzazione
          ministeriale.  I  provvedimenti  di  risoluzione  di cui al
          secondo  comma lettera a), sono impugnabili gerarchicamente
          con ricorso al Ministro.

          In  caso  di  risoluzione del contratto o di cessazione dal
          servizio  per  limiti  di eta' e' corrisposta un'indennita'
          pari  alla  meta' dell'ultima retribuzione mensile per ogni
          anno di servizio prestato.

                                   Capo III

                       AMMISSIONE NEI RUOLI DELLO STATO

          Art.  167  (Concorsi per l'ammissione ai ruoli organici). -
          Gli  impiegati  con contratto a tempo indeterminato possono
          accedere,  mediante  concorsi  per  titoli  ad  esami  loro
          riservati,   alle   carriere   di  concetto,  esecutiva  ed
          ausiliaria dell'Amministrazione degli affari esteri.

          I   concorsi   sono  banditi  ogni  qualvolta  lo  siano  i
          corrispondenti  concorsi  ordinari  e  per  non  meno di un
          decimo  dei posti previsti per questi ultimi. Tale aliquota
          puo'   essere  variata  in  aumento  o  in  diminuzione  in
          corrispondenza  al  numero  dei  contrattisti  che,  al  1^
          gennaio  dell'anno  nel  quale  viene  bandito il concorso,
          abbiano    maturato   l'anzianita'   prevista   dal   comma
          successivo.

          Sono  ammessi  ai  concorsi  gli  impiegati di cittadinanza
          italiana  che  non abbiano superato il quarantesimo anno di
          eta',   che   siano   in  possesso  degli  altri  requisiti
          prescritti  per l'ammissione alle carriere a cui aspirano e
          che abbiano compiuto cinque anni di servizio continuativo e
          lodevole  svolgendo  mansioni analoghe o superiori a quelle
          delle carriere per cui concorrono.

          Il  giudizio  sulla  quantita'  del servizio e sulla natura
          delle mansioni e' espresso dal Consiglio di amministrazione
          sulla base dei rapporti del capo dell'ufficio e degli altri
          elementi   di   cui   esso   disponga.   Il   Consiglio  di
          amministrazione  si  esprime altresi' sull'equipollenza dei
          titoli di studio stranieri,

          Si  applica  il  quarto  comma dell'art. 94, Il regolamento
          stabilisce  altresi'  le  norme  relative  alle  sedi  dove
          possono svolgersi le prove.

          Al personale a contratto che entra nei ruoli dello Stato e'
          valutato  a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza,
          il  servizio a contratto in precedenza prestato, secondo le
          nome in vigore per il riscatto del servizio non di ruolo.

          Il   personale  a  contratto  dovra'  effettuare  entro  un
          quadriennio  dalla  sua  immissione  nei  ruoli  almeno  un
          biennio di servizio presso l'amministrazione centrale".