ART. 6.
 (Proroga del termine per l'integrazione dei contrattisti Schengen).

  1. Il termine per l'integrazione di duecento unita' del contingente
degli  impiegati  a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n. 18, e successive
modificazioni,  disposta  dall'articolo 7 del decreto legge 1^ luglio
1996,  n.  347,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996,  n. 426, e' prorogato fino al 31 dicembre 2001. Nell'ambito del
suddetto  contingente,  l'Amministrazione degli affari esteri, tenuto
conto  delle  esigenze  di servizio della rete diplomatico-consolare,
puo' procedere a nuove assunzioni o, alternativamente, al rinnovo dei
contratti gia' stipulati.
 
          Note all'art. 6:

          -  Per  il  testo  dell'art. 152 del decreto del Presidente
          della   Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18  (Ordinamento
          dell'Amministrazione  degli  affari  esteri),  si vedano le
          note all'art. 4.

          Il  testo  dell'art. 7 del decreto-legge 1^ luglio 1996, n.
          347  (Differimento  di  termini  previsti  da  disposizioni
          legislative  concernenti il Ministero degli affari esteri e
          norme   relative   ad   impegni   internazionali   ed  alla
          cooperazione allo sviluppo) e' il seguente:

          "Art. 7 - 1. Limitatamente ad un triennio a decorrere dalla
          data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il
          contingente  degli  impiegati  a contratto, di cui all'art.
          152  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967,  n.  18,  e successive modificazioni, e' integrato di
          duecento   unita'.  Tale  disponibilita',  nell'ambito  del
          contingente medesimo, e' esclusivamente destinata ad essere
          ricoperta  con personale avente specifiche professionalita'
          nel   campo  informatico  al  fine  di  corrispondere  alle
          necessita'  operative conseguenti agli adempimenti relativi
          all'attuazione   del   sistema   di  informazione  previsto
          dall'accordo  di  Shengen  di  cui  alla legge 30 settembre
          1993, n. 388.

          2.  All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 7.700
          milioni  per l'anno 1996, in lire 11.840 milioni per l'anno
          1997  e in lire 12.200 milioni per l'anno 1998, si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 1996-1998. al
          capitolo  6856  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

          3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con
          propri decreti, le occorrenti varianoni di bilancio".

          N.B.  -  Il  testo  sopra riportato non e' stato modificato
          dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 426.