ART. 7. (Stipula di contratti di prestazione d'opera con traduttori ed interpreti). 1. Dopo il quarto comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aggiunto il seguente: "L'Amministrazione degli affari esteri puo' altresi' stipulare annualmente con traduttori e interpreti esterni, entro i limiti dello stanziamento annuale del pertinente capitolo di bilancio, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 2 della legge 23 giugno 1961. n. 520, con durata massima annuale".
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 24 (Organizzazione e funzionamento di particolari servizi tecnici). - Il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, stabilisce con suo decreto le norme per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi tecnici e in particolare di quelli concernenti la cifra e le telecomunicazioni, gli archivi, la copia e riproduzione, il centro organizzazione conferenze internazionali, il centro traduzioni, il centro meccanografico, la tipografia riservata, il centro meccanografico, il gabinetto dei microfilm e il centro documentazione automatica. Il servizio di corriere diplomatico fra il Ministero e gli uffici all'estero e' disimpegnato da apposito nucleo di impiegati salvo quanto stabilito dal regolamento. La dotazione relativa ai servizi cui sono adibiti impiegati qualificati ai sensi dell'art. 124 e' determinata con decreto del Ministro. Per esigenze particolari e temporanee l'Amministrazione degli affari esteri puo' ricorrere all'opera di traduttori e interpreti a prestazione saltuaria. Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro sono determinati i criteri concernenti le condizioni delle prestazioni nonche', per ogni esercizio finanziario, i limiti di spesa. Si applicano le disposizioni degli articoli 11 e 12 della legge 23 giugno 1961, n. 520. L'Amministrazione degli affari esteri puo' altresi' stipulare annualmente con traduttori e interpreti esterni, entro i limiti dello stanziamento annuale del pertinente capitolo di bilancio, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera di cui all'art. 2 della legge 23 giugno 1961, n. 520, con durata massinia annuale". - Il testo dell'art. 2 della legge 23 giugno 1961, n. 520 (Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attivita' specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo informazioni e proprieta' intellettuale) e' il seguente: "Art. 2. - Il personale a contratto a termine rinnovabile assunto con le modalita' stabilite nei successivi articoli per i servizi che richiedono prestazioni con carattere di continuita', e' classificato nelle seguenti categorie, cosi' raggruppate: gruppo 1^: redattori, recensori, commentatori, traduttori interpreti, speakers, stenointerpreti e intercettatori, esperti statistici bibliografici, musicali e cinematografici, esperti per pubblicita' turistica; gruppo 2^: stenografi d'ufficio e redazionali, esperti fonografici, fototecnici, cinetecnici, radiotecnici, vetrinisti, aiuto vetrinisti schedaristi; gruppo 3^: operatori dei vari sistemi di scrittura multipla, operatori meccanografici e operatori cinematografici di cabina".