ART. 7.
   (Stipula di contratti di prestazione d'opera con traduttori ed
                            interpreti).

  1. Dopo il quarto comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aggiunto il seguente:
    "L'Amministrazione  degli  affari  esteri puo' altresi' stipulare
annualmente con traduttori e interpreti esterni, entro i limiti dello
stanziamento  annuale  del pertinente capitolo di bilancio, un numero
non  superiore  a  venti  contratti  di  prestazione  d'opera  di cui
all'articolo 2 della legge 23 giugno 1961. n. 520, con durata massima
annuale".
 
          Note all'art. 7:

          -  Il  testo  dell'art. 24 del decreto del Presidente della
          Repubblica    5    gennaio   1967,   n.   18   (Ordinamento
          dell'Amministrazione  degli  affari esteri, come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:

          "Art.  24  (Organizzazione  e  funzionamento di particolari
          servizi  tecnici).  -  Il Ministro, sentito il Consiglio di
          amministrazione,  stabilisce  con  suo decreto le norme per
          l'organizzazione  e  il funzionamento dei servizi tecnici e
          in   particolare  di  quelli  concernenti  la  cifra  e  le
          telecomunicazioni, gli archivi, la copia e riproduzione, il
          centro  organizzazione conferenze internazionali, il centro
          traduzioni,   il   centro   meccanografico,  la  tipografia
          riservata,  il  centro  meccanografico,  il  gabinetto  dei
          microfilm e il centro documentazione automatica.

          Il  servizio di corriere diplomatico fra il Ministero e gli
          uffici  all'estero  e'  disimpegnato  da apposito nucleo di
          impiegati salvo quanto stabilito dal regolamento.

          La dotazione relativa ai servizi cui sono adibiti impiegati
          qualificati  ai  sensi  dell'art.  124  e'  determinata con
          decreto del Ministro.

          Per  esigenze  particolari  e  temporanee l'Amministrazione
          degli  affari esteri puo' ricorrere all'opera di traduttori
          e  interpreti  a  prestazione  saltuaria.  Con  decreto del
          Ministro  per gli affari esteri di concerto con il Ministro
          per  il  tesoro  sono  determinati i criteri concernenti le
          condizioni  delle  prestazioni  nonche', per ogni esercizio
          finanziario,   i   limiti   di   spesa.   Si  applicano  le
          disposizioni  degli  articoli 11 e 12 della legge 23 giugno
          1961, n. 520.

          L'Amministrazione   degli   affari   esteri  puo'  altresi'
          stipulare  annualmente con traduttori e interpreti esterni,
          entro  i  limiti  dello stanziamento annuale del pertinente
          capitolo  di  bilancio,  un  numero  non  superiore a venti
          contratti  di  prestazione  d'opera di cui all'art. 2 della
          legge 23 giugno 1961, n. 520, con durata massinia annuale".

          -  Il  testo dell'art. 2 della legge 23 giugno 1961, n. 520
          (Disciplina  del  rapporto di lavoro del personale estraneo
          all'Amministrazione  dello  Stato  assunto  per le esigenze
          dell'attivita'  specializzata  dei  servizi  del  turismo e
          dello  spettacolo  informazioni e proprieta' intellettuale)
          e' il seguente:

          "Art.  2.  - Il personale a contratto a termine rinnovabile
          assunto  con le modalita' stabilite nei successivi articoli
          per  i  servizi che richiedono prestazioni con carattere di
          continuita',  e'  classificato  nelle  seguenti  categorie,
          cosi' raggruppate:

          gruppo  1^:  redattori, recensori, commentatori, traduttori
          interpreti,  speakers,  stenointerpreti  e  intercettatori,
          esperti     statistici     bibliografici,     musicali    e
          cinematografici, esperti per pubblicita' turistica;

          gruppo  2^:  stenografi  d'ufficio  e  redazionali, esperti
          fonografici,    fototecnici,   cinetecnici,   radiotecnici,
          vetrinisti, aiuto vetrinisti schedaristi;

          gruppo   3^:   operatori  dei  vari  sistemi  di  scrittura
          multipla,     operatori    meccanografici    e    operatori
          cinematografici di cabina".