Art. 12 (Qualita' del servizio universale) 1. L'autorita' di regolamentazione, al fine di garantire un servizio postale di buona qualita', stabilisce, sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, essenzialmente con riguardo ai tempi di istradamento e di recapito ed alla regolarita' ed affidabilita' dei servizi . Detti standard sono recepiti nella carta della qualita' del servizio pubblico postale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994. 2. La qualita' per i Servizi transfrontalieri intracomunitari e' stabilita in conformita' agli obiettivi indicati nell'allegato al presente decreto. 3. L'autorita' di regolamentazione informa la Commissione europea circa le norme di qualita' adottate. L'autorita', in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica, puo' stabilire deroghe agli obiettivi di qualita', comunicandole alla Commissione predetta ed alle autorita' di regolamentazione dei Paesi membri. 4. Il controllo della qualita' e' svolto dall'autorita' di regolamentazione; sulla programmazione della relativa attivita' e' sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. L'autorita' di regolamentazione effettua verifiche su base campionaria delle prestazioni con regolarita' avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dall"autorita' di regolamentazione nel rispetto della normativa in vigore. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a carico del fornitore del servizio universale. I risultati sono pubblicati almeno una volta l'anno e, ove necessario, sono prese misure correttive.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273: "Art. 2 (Qualita' dei servizi pubblici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi pubblici, predisposte, d'intesa con le amministrazioni interessate, dal Dipartimento della funzione pubblica per i settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere b), e), f), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e riportati nell'allegato elenco n. 2. 1-bis. I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del ''Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni'' adottate con decreto del Ministro per la funzione pubblica. 2. Gli enti erogatori di servizi pubblici, non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla direttiva e dello schema generale di riferimento, dandone adeguata pubblicita' agli utenti e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica". - La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 fissa i principi cui deve essere uniformata l'erogazione dei servizi pubblici.