Art. 13 Tariffe 1. Le tariffe dei servizi riservati sono determinate, nella misura massima, dall'autorita' di regolamentazione, sentito il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e in coerenza con le linee guida definite dal CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza. 2. I prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale, che esulano dall'area della riserva, sono determinati, nella misura massima, dall'autorita' di regolamentazione in coerenza con la struttura tariffaria dei servizi riservati. 3. Le tariffe ed i prezzi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nel rispetto dei seguenti criteri: a) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti; b) essere correlati ai costi; c) essere fissati, ove opportuno o necessario, in misura unica per l'intero territorio nazionale; d) non escludere la facolta' del fornitore del servizio universale di concludere con i clienti accordi individuali; e) essere trasparenti e non discriminatori.