Art. 19 (Responsabilita') 1. La disciplina della responsabilita' per la fornitura del servizio universale e' fissata dall'articolo 6 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. 2. Per gli operatori diversi dal fornitore del servizio universale si applicano le norme di diritto civile.
Nota all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 6 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156 del 1973: "Art. 6 (Esclusione o limitazione di responsabilita'). - L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilita' per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge. La medesima norma e' applicabile ai concessionari dei servizi".