Art. 2. Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione 1. Le regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle "strade del vino", possono prevedere i seguenti strumenti: a) il disciplinare della "strada del vino" sottoscritto dai vari soggetti aderenti; b) il comitato promotore; c) il comitato di gestione; d) il sistema della segnaletica; e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale. 2. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle "strade del vino". 3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, e' il seguente: "Art. 39 (Segnali verticali). - 1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: A)-B) (Omissis); C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di localita', itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in: a)-g) (Omissis); h) segnali turistici e di territorio".