Art. 6. Riconoscimento delle "strade" gia' istituite 1. Le regioni determinano tempi e modalita' per l'adeguamento e il riconoscimento, in base alle disposizioni della presente legge, delle "strade del vino" e delle "strade dell'olio" gia' istituite. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 luglio 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto