Art. 2. 1. Sono programmati dalle universita' gli accessi: a) ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati; b) ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo; c) ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni, di cui, all'articolo 17 comma 95, della. legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni 2. Sono programmati dall'universita' di Trieste gli accessi al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede in Gorizia, in ragione dei particolari compiti di collaborazione transfrontaliera e internazionale adempiuti da tale corso.
Nota all'articolo 2: Per il testo dei comma 95, dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 si veda la nota all'articolo 1.