Art. 2.
  1. Sono programmati dalle universita' gli accessi:
   a)  ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda
l'utilizzazione  di  laboratori  ad alta specializzazione, di sistemi
informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;
   b)  ai  corsi  di  diploma universitario, diversi da quelli di cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  per  i quali l'ordinamento
didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del
   percorso   formativo,   da   svolgere   presso  strutture  diverse
   dall'ateneo;
c) ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai
decreti  attuativi  delle disposizioni, di cui, all'articolo 17 comma
95, della. legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
  2.  Sono  programmati  dall'universita'  di  Trieste gli accessi al
corso  di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede in
Gorizia,   in  ragione  dei  particolari  compiti  di  collaborazione
transfrontaliera e internazionale adempiuti da tale corso.
 
          Nota all'articolo 2:
          Per il testo dei comma 95, dell'articolo 17 della legge  15
          maggio 1997, n. 127 si veda la nota all'articolo 1.