ART. 10.
     (Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni).
  l. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.29,   e   successive
modificazioni,  possono  avvalersi,  per  le notificazioni dei propri
atti,   dei  messi  comunali,  qualora  non  sia  possibile  eseguire
utilmente  le  notificazioni  ricorrendo  al  servizio postale o alle
altre forme di notificazione previste dalla legge.
  2.  Al  comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione
richiedente,  per  ogni  singolo atto notificato, oltre alle spese di
spedizione  a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una
somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, dell'interno e delle finanze.
  3.  L'ente  locale  richiede,  con cadenza semestrale, alle singole
Amministrazioni  dello  Stato  la  liquidazione  e il pagamento delle
somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle
stesse  Amministrazioni,  allegando la documentazione giustificativa.
Alla  liquidazione  e  al  pagamento  delle somme dovute per tutte le
notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazione dello
Stato   provvede,  con  cadenza  semestrale,  il  dipendente  ufficio
periferico  avente  sede  nella  provincia  di appartenenza dell'ente
locale  interessato.  Le  entrate  di  cui  al  presente  comma  sono
interamente   acquisite   al   bilancio   comunale  e  concorrono  al
finanziamento delle spese correnti.
  4.  Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative
alla  tenuta  e  revisione  delle  liste  elettorali. Le spese per le
notificazioni  relative  alle consultazioni elettorali e referendarie
effettuate  per  conto  dello Stato, della regione e della provincia,
sono  a  carico  degli  enti  per  i quali si tengono le elezioni e i
referendum.   Ai   conseguenti   oneri   si  provvede  a  carico  del
finanziamento  previsto  dal  decreto  del  Ministro  del tesoro, del
bilancio   e  della  programmazione  economica  di  cui  al  comma  8
dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
  5.  Il  primo  comma dell'articolo 12 della legge 20 novembre 1982,
n.890, e' sostituito dal seguente:
  "Le  norme  sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della
posta  sono  applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.29, e successive modificazioni, da
parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso".
  6.  Dopo  il  quinto comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre
1981, n.689, e' inserito il seguente:
  "La  notificazione  dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere eseguita
dall'ufficio  che  adotta  l'atto,  secondo  le modalita' di cui alla
legge 20 novembre 1982, n.890".
  7.   Ciascuna   Amministrazione   dello  Stato  individua  l'unita'
previsionale   di  base  alla  quale  imputare  gli  oneri  derivanti
dall'attuazione  del  presente articolo entro i limiti delle relative
dotazioni di bilancio.
 
          Note all'art. 10:
            - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  (Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
            "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono  tutte  le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo, le regioni, le province, i comuni,  le  comunita'
          montane,  e  loro  consorzi ed associazioni, le istituzioni
          universitarie, gli  istituti  autonomi  case  popolari,  le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni   le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
            -  Si  riporta  il  testo  del comma 8 dell'art. 55 della
          legge  27  dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica):
            "8.   Fermo   quanto   previsto  dai  commi  6  e  7,  le
          amministrazioni   preposte   all'organizzazione   ed   allo
          svolgimento   delle   consultazioni   elettorali   dovranno
          comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare  un
          ulteriore   contenimento  delle  spese  rispetto  a  quelle
          scaturenti  dalla  normativa  vigente.  A  tale  scopo   in
          occasione  delle  convocazioni  dei  comizi elettorali, con
          decreto del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione   economica,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'interno e di grazia e giustizia, sara' determinata  la
          misura   massima  del  finanziamento  delle  spese  per  lo
          svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le  somme  da
          rimborsare   ai   comuni  per  l'organizzazione  tecnica  e
          l'attuazione delle elezioni i cui oneri, a norma  dell'art.
          17  della  legge  23  aprile  1976,  n.  136,  e successive
          modificazioni, e dell'art. 55 della legge 24 gennaio  1979,
          n.  18,  e  successive  modificazioni,  sono a carico dello
          Stato".
            - Si riporta il testo vigente dell'art. 12 della legge 20
          novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo  posta
          e   di   comunicazioni   a  mezzo  posta  connesse  con  la
          notificazione di  atti  giudiziari  come  modificato  dalla
          presente legge:
            "Art.  12.  -  Le  norme  sulla  notificazione degli atti
          giudiziari  a  mezzo  della  posta  sono  applicabili  alla
          notificazione   degli   atti   adottati   dalle   pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
          modificazioni, da  parte  dell'ufficio  che  adotta  l'atto
          stesso".
            Nel  caso  in cui il predetto ufficio possa avvalersi del
          disposto  dell'art.  54  del   codice   postale   e   delle
          telecomunicazioni,  le  tasse di spedizione dei pieghi sono
          poste a carico del destinatario.
            Se il destinatario o le persone alle quali e' autorizzata
          la consegna del  piego  rifiutino  di  pagare  le  predette
          tasse,  il  piego si considera rifiutato e la notificazione
          si ha come eseguita".
            - Si riporta il testo vigente dell'art. 18 della legge 24
          novembre  1981,  n. 689 (Modifiche al sistema penale), come
          modificato dalla presente legge:
            "Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il  termine  di
          trenta    giorni   dalla   data   della   contestazione   o
          notificazione della violazione, gli interessati possono far
          pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
          norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e  possono
          chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
            L'autorita'  competente,  sentiti  gli  interessati,  ove
          questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
          inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
          ritiene fondato l'accertamento,  determina,  con  ordinanza
          motivata,  la  somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
          il  pagamento,  insieme  con  le  spese,  all'autore  della
          violazione   ed   alle   persone   che  vi  sono  obbligate
          solidalmente;  altrimenti  emette  ordinanza  motivata   di
          archiviazione   degli   atti   comunicandola  integralmente
          all'organo che ha redatto il rapporto.
            Con  l'ordinanza-ingiunzione  deve  essere  disposta   la
          restituzione,  previo  pagamento  delle  spese di custodia,
          delle cose sequestrate, che non  siano  confiscate  con  lo
          stesso    provvedimento.   La   restituzione   delle   cose
          sequestrate  e'  altresi'  disposta  con   l'ordinanza   di
          archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
            Il  pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o al
          diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro
          il termine di trenta giorni dalla  notificazione  di  detto
          provvedimento,  eseguita nelle forme previste dall'art. 14,
          del pagamento e' data comunicazione,  entro  il  trentesimo
          giorno,   a   cura   dell'ufficio   che   lo  ha  ricevuto,
          all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
            Il termine per il pagamento  e'  di  sessanta  giorni  se
          l'interessato risiede all'estero.
            La  notificazione  dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
          eseguita  dall'ufficio  che  adotta  l'atto,   secondo   le
          modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
            L'ordinanza-ingiunzione   costituisce  titolo  esecutivo.
          Tuttavia  l'ordinanza  che  dispone  la  confisca   diventa
          esecutiva   dopo   il  decorso  del  termine  per  proporre
          opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e'  proposta,
          con  il  passaggio in giudicato della sentenza con la quale
          si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
          viene dichiarata inammissibile l'opposizione o  convalidato
          il   provvedimento   opposto  diviene  inoppugnabile  o  e'
          dichiarato inammissibile il  ricorso  proposto  avverso  la
          stessa".