Art. 11 
  Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge 8  giugno  1990,  n.142,
sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  "Il  funzionamento  dei
consigli,  nel  quadro  dei  principi  stabiliti  dallo  statuto,  e'
disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza  assoluta,  che
prevede, in particolare, le modalita' per la convocazione  e  per  la
presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento  indica
altresi' il numero dei consiglieri necessario per la validita'  delle
sedute, prevedendo che in ogni caso  debba  esservi  la  presenza  di
almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge  all'ente,  senza
computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia". 
  2. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il  comma
1 e'  inserito  il  seguente:  "1-bis.  I  consigli  sono  dotati  di
autonomia funzionale ed  organizzativa.  Con  norme  regolamentari  i
comuni e le province fissano le modalita' attraverso le quali fornire
ai consigli servizi,  attrezzature  e  risorse  finanziarie,  potendo
altresi'  prevedere,  per  i  comuni  con  popolazione  superiore   a
quindicimila abitanti e per le province, strutture  apposite  per  il
funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al  comma  1  i
consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite  per
il  proprio  funzionamento  e  per  quello  dei   gruppi   consiliari
regolarmente costituiti". 
  3. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il  comma
3 e' inserito il seguente:  "3-  bis.  I  consigli  provinciali  e  i
consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a quindicimila
abitanti sono presieduti da un presidente eletto  tra  i  consiglieri
nella prima seduta del consiglio. Al presidente  del  consiglio  sono
attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e  direzione  dei
lavori e delle attivita' del consiglio. Quando lo statuto non dispone
diversamente, le funzioni vicarie di presidente  del  consiglio  sono
esercitate dal consigliere anziano ai sensi  dell'articolo  1,  comma
2-ter, della legge 25 marzo 1993, n.81. Nei  comuni  con  popolazione
sino a quindicimila abitanti lo statuto puo' prevedere la figura  del
presidente del consiglio". 
  4. Dopo il comma 6 dell'articolo 31  della  legge  8  giugno  1990,
n.142, e' inserito il seguente: "6-bis. Lo statuto stabilisce i  casi
di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le  relative
procedure, garantendo il diritto del  consigliere  a  far  valere  le
cause giustificative". 
  5. All'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno  1990,  n.142,  e
successive modificazioni, dopo la parola: "comunale" sono inserite le
seguenti: "o provinciale"; dopo le parole: "il sindaco" sono inserite
le seguenti: "o il presidente della provincia". 
  6. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il  comma
7- bis, e' inserito il seguente: "7-ter. Il presidente del  consiglio
comunale  o  provinciale   assicura   una   adeguata   e   preventiva
informazione ai gruppi consiliari  e  ai  singoli  consiglieri  sulle
questioni sottoposte al consiglio". 
  7. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n.142, i commi 1 e  2
sono sostituiti dal seguente: "1. La  giunta  comunale  e  la  giunta
provinciale  sono  composte  rispettivamente  dal   sindaco   e   dal
presidente della provincia, che la presiedono,  e  da  un  numero  di
assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore  ad
un terzo, arrotondato aritmeticamente,  del  numero  dei  consiglieri
comunali e provinciali, computando  a  tale  fine  il  sindaco  e  il
presidente  della  provincia,  e  comunque  non  superiore  a  sedici
unita'". 
  8.  Fino  all'adozione  delle  nuove  norme   statutarie   di   cui
all'articolo 33, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142, nel testo
modificato dal comma 7 del presente articolo, le  giunte  comunali  e
provinciali  sono  composte  da  un  numero  di  assessori  stabilito
rispettivamente nelle seguenti misure: 
    a) non superiore a 4  nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a
10.000 abitanti;  non  superiore  a  6  nei  comuni  con  popolazione
compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni
con popolazione  compresa  tra  100.001  e  250.000  abitanti  e  nei
capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; 
non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001  e
500.000 abitanti; non superiore  a  14  nei  comuni  con  popolazione
compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei
comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti; 
    b) non superiore a 6 per le province  a  cui  sono  assegnati  24
consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui  sono  assegnati
30 consiglieri; non superiore  a  10  per  le  province  a  cui  sono
assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle  a  cui  sono
assegnati 45 consiglieri. 
  9. All'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142, come
sostituito dall'articolo 16 della  legge  25  marzo  1993,  n.81,  le
parole da: "unitamente" fino alla fine del comma sono soppresse. 
  10.  All'articolo  34  della  legge  8  giugno  1990,  n.142,  come
sostituito dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n.81, dopo  il
comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Entro  il  termine  fissato
dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la
giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche  relative  alle
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo  statuto
disciplina altresi' i modi della partecipazione  del  consiglio  alla
definizione,    all'adeguamento    e    alla    verifica    periodica
dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del
presidente della provincia e dei singoli assessori". 
  11. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge 8 giugno  1990,  n.142,
come sostituo dall'articolo 16 della legge 25 marzo  1993,  n.81,  e'
abrogato. 
  12. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno  1990,  n.142,
e' sostituito dal seguente: "3. Il sindaco  coordina  e  riorganizza,
sulla  base  degli  indirizzi  espressi  dal  consiglio  comunale   e
nell'ambito dei criteri eventualmente  indicati  dalla  regione,  gli
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici,  nonche',  d'intesa  con  i  responsabili  territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari  di  apertura
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine
di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive
e generali degli utenti". 
  13. E' abrogata la legge 13 luglio 1966,  n.611.  All'attivita'  di
panificazione autorizzata  ai  sensi  della  legge  31  luglio  1956,
n.1002, si applicano gli articoli 11, comma 4, 12 e  13  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.114. 
  14. Al comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno  1990,  n.142,
come sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997,
n.127,  sono  soppresse  le  parole:  "della  spalla  destra"  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo : "Distintivo  del  presidente
della provincia e' una fascia di colore azzurro con lo  stemma  della
Repubblica  e  lo  stemma  della  propria  provincia,  da  portare  a
tracolla". 
  15. All'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n.142, e  successive
modificazioni, al comma 2, secondo periodo, dopo le  parole:  "almeno
due quinti dei consiglieri  assegnati"  sono  inserite  le  seguenti:
",senza computare a  tal  fine  il  sindaco  e  il  presidente  della
provincia,". 
  16. All'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma
2 e' inserito il seguente: " 2-bis. In casi  di  emergenza,  connessi
con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero
quando  a  causa  di   circostanze   straordinarie   si   verifichino
particolari necessita' dell'utenza, il sindaco  puo'  modificare  gli
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici,  nonche',  d'intesa  con  i  responsabili  territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari  di  apertura
al  pubblico  degli  uffici  pubblici  localizzati  nel   territorio,
adottando i provvedimenti di cui al comma 2". 
 
          Note all'art. 11:
            -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 31 della citata
          legge 6 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla presente
          legge:
            "Art.  31  (Consigli  comunali  e  provinciali).   -   1.
          L'elezione  dei  consigli  comunali  e provinciali, la loro
          durata in carica, il  numero  dei  consiglieri  e  la  loro
          posizione   giuridica   sono   regolati   dalla  legge.  Il
          funzionamento  dei  consigli,  nel  quadro  dei   princi'pi
          stabiliti  dallo  statuto, e' disciplinato dal regolamento,
          approvato  a  maggioranza   assoluta,   che   prevede,   in
          particolare,  le  modalita'  per  la  convocazione e per la
          presentazione  e  la   discussione   delle   proposte.   Il
          regolamento  indica  altresi'  il  numero  dei  consiglieri
          necessario per la validita' delle sedute, prevedendo che in
          ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo  dei
          consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a
          tale fine il sindaco e il presidente della provincia.
            1-bis.  I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed
          organizzativa.   Con norme  regolamentari  i  comuni  e  le
          province  fissano  le modalita' attraverso le quali fornire
          ai consigli servizi, attrezzature  e  risorse  finanziarie,
          potendo  altresi'  prevedere,  per i comuni con popolazione
          superiore  a  quindicimila  abitanti  e  per  le  province,
          strutture  apposite  per il funzionamento dei consigli. Con
          il regolamento di cui al comma 1 i consigli disciplinano la
          gestione  di  tutte  le  risorse  attribuite per il proprio
          funzionamento  e   per   quello   dei   gruppi   consiliari
          regolarmente costituiti.
            2.   I  consiglieri  entrano  in  carica  all'atto  della
          proclamazione ovvero, in caso di surrogazione,  non  appena
          adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
            2-bis.   Le   dimissioni  dalla  carica  di  consigliere,
          indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere  assunte
          immediatamente    al   protocollo   dell'ente   nell'ordine
          temporale di presentazione.  Esse  sono  irrevocabili,  non
          necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
          Il   consiglio,  entro  e  non  oltre  dieci  giorni,  deve
          procedere alla surruga dei  consiglieri  dimissionari,  con
          separate  deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione
          delle dimissioni quale risulta dal protocollo.   Non si  fa
          luogo  alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si

          debba procedere allo scioglimento  del  consiglio  a  norma
          dell'art.    39,  comma  1,  lettera  b),  numero 2), della
          presente legge.
            3. I consigli durano  in  carica  sino  all'elezione  dei
          nuovi,  limitandosi,  dopo  la pubblicazione del decreto di
          indizione dei  comizi  elettorali,  ad  adottare  gli  atti
          urgenti ed improrogabili.
            3-bis.  I  consigli provinciali e i consigli comunali dei
          comuni con popolazione superiore  a  quindicimila  abitanti
          sono  presieduti  da un presidente eletto tra i consiglieri
          nella  prima  seduta  del  consiglio.  Al  presidente   del
          consiglio   sono   attribuiti,   tra  altri,  i  poteri  di
          convocazione e direzione dei lavori e delle  attivita'  del
          consiglio.  Quando  lo statuto non dispone diversamente, le
          funzioni  vicarie  di   presidente   del   consiglio   sono
          esercitate  dal  consigliere  anziano ai sensi dell'art. 1,
          comma 2-ter, della legge 25 marzo 1993, n. 81.  Nei  comuni
          con  popolazione  sino  a  quindicimila abitanti lo statuto
          puo' prevedere la figura del presidente del consiglio.
            4. Quando lo statuto lo preveda, il consig1io  si  avvale
          di  commissioni  costituite  nel  proprio seno con criterio
          proporzionale. Il regolamento  determina  i  poteri,  delle
          commissioni  e ne disciplina l'organizzazione e le forme di
          pubblicita' dei lavori.
            5. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto  di
          ottenere  dagli uffici, rispettivamente, del comune e della
          provincia, nonche' dalle loro aziende ed  enti  dipendenti,
          tutte  le notizie e le informazioni in loro possesso, utili
          all'espletamento del proprio mandato. Essi sono  tenuti  al
          segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
            6.  I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di
          iniziativa su ogni questione sottoposta alla  deliberazione
          del  consiglio.  Hanno  inoltre  il  diritto  di presentare
          interrogazioni e mozioni.
            6-bis. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza  per  la
          mancata  partecipazione alle sedute e le relative procedure
          garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause
          giustificative.
            7.  Il presidente del consiglio comunale o provinciale e'
          tenuto a riunire il consiglio, in un termine non  superiore
          a   venti   giorni  quando  lo  richiedano  un  quinto  dei
          consiglieri, o il sindaco, o il presidente della  provincia
          inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
            7-bis.  Nei  casi  in  cui il consiglio e' presieduto dal
          sindaco o dal presidente  della  provincia,  questi  ultimi
          provvedono  alla  convocazione  del  consiglio ai sensi del
          comma 7.
            7-ter. Il presidente del consiglio comunale o provinciale
          assicura una adeguata e preventiva informazione  ai  gruppi
          consiliari   e   ai  singoli  consiglieri  sulle  questioni
          sottoposte al consiglio.
            8. Le sedute  del  consiglio  e  delle  commissioni  sono
          pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento".
            -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 33 della legge
          citata  8  giugno  1990,  n.  142,  come  modificato  dalla
          presente legge:
            "Art.  33  (Composizione  delle  giunte).  - 1. La giunta
          comunale   e   la   giunta   provinciale   sono    composte
          rispettivamente   dal   sindaco   e  dal  presidente  della
          provincia, che la presiedono, e da un numero di  assessori,
          stabilito  dagli  statuti, che non deve essere superiore ad
          un  terzo,  arrotondato  aritmeticamente,  del  numero  dei
          consiglieri  comunali e provinciali, computando a tale fine
          il sindaco e il presidente della provincia, e comunque  non
          superiore sedici unita'.
            2. (Soppresso).
            3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
          e  nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o
          dal presidente della  provincia,  anche  al  di  fuori  dei
          componenti  del  consiglio, fra i cittadini in possesso dei
          requisiti di compatibilita' ed eleggibilita' alla carica di
          consigliere.
            4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
          lo  statuto  puo'  prevedere  la  nomina  ad  assessore  di
          cittadini  non facenti parte del consiglio, in possesso dei
          requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla  carica
          di consigliere".
            -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 34 della citata
          legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla presente
          legge:
            "Art. 34 (Elezione del sindaco  e  del  presidente  della
          provincia  -  Nomina  della  giunta).  - 1. Il sindaco e il
          presidente della provincia  sono  eletti  dai  cittadini  a
          suffragio  universale  e  diretto  secondo  le disposizioni
          dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
            2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano  i
          componenti  della  giunta,  tra  cui  un  vicesindaco  e un
          vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella
          prima seduta successiva alla elezione.
            2-bis. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco
          o   il  presidente  della  provincia,  sentita  la  giunta,
          presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle
          azioni e ai progetti da realizzare nel corso  del  mandato.
          Lo  statuto disciplina altresi' i modi della partecipazione
          del consiglio  alla  definizione,  all'adeguamento  e  alla
          verifica     periodica    dell'attuazione    delle    linee
          programmatiche da parte del sindaco o del presidente  della
          provincia e dei singoli assessori.
            3. (Abrogato).
            4. Il sindaco puo' revocare uno o piu' assessori, dandone
          motivata comunicazione al consiglio".
            -  La  legge  13 luglio 1966, n. 611, reca: "Disposizioni
          sul riposo settimanale degli  addetti  alla  produzione  ed
          alla vendita del pane".
            -  La  legge  31 luglio 1956, n. 1002, reca: "Nuove norme
          sulla panificazione".
            - Si riporta il  testo  del  comma  4  dell'art.  11  del
          decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 114 (Riforma della
          disciplina relativa  al  settore  del  commercio,  a  norma
          dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
            "4.  Gli  esercizi  di  vendita al dettaglio osservano la
          chiusura domenicale e festiva dell'esercizio  e,  nei  casi
          stabiliti  dai  comuni, sentite le organizzazioni di cui al
          comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale".
            - Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
          relativa  al  settore  del  commercio, a norma dell'art. 4,
          comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
            "Art. 12 (Comuni ad economia prevalentemente turistica  e
          citta' d'arte). - 1. Nei comuni ad economia prevalentemente
          turistica,  nelle citta' d'arte o nelle zone del territorio
          dei medesimi, gli  esercenti  determinano  liberamente  gli
          orari   di  apertura  e  di  chiusura  e  possono  derogare
          dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4.
            2. Al fine  di  assicurare  all'utenza,  soprattutto  nei
          periodi  di  maggiore afflusso turistico, idonei livelli di
          servizio e di informazione, le  organizzazioni  locali  dei
          consumatori,  delle  imprese  del commercio e del turismo e
          dei lavoratori  dipendenti,  possono  definire  accordi  da
          sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui
          all'art.  36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142
            3.  Entro  centottanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore del presente decreto, anche su proposta  dei  comuni
          interessati  e  sentite  le organizzazioni dei consumatori,
          delle imprese del commercio e del turismo e dei  lavoratori
          dipendenti,  le  regioni  individuano  i comuni ad economia
          prevalentemente turistica, le citta' d'arte o le  zone  del
          territorio  dei  medesimi  e i periodi di maggiore afflusso
          turistico nei quali gli  esercenti  possono  esercitare  la
          facolta' di cui al comma 1".
            "Art.  13  (Disposizioni  speciali). - 1. Le disposizioni
          del  presente  titolo  non  si  applicano   alle   seguenti
          tipologie   di   attivita':   le  rivendite  di  generi  di
          monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi,  ai
          villaggi  e  ai  complessi  turistici  e  alberghieri;  gli
          esercizi di vendita al  dettaglio  situati  nelle  aree  di
          servizio  lungo  le autostrade, nelle stazioni ferroviarie,
          marittime ed aeroportuali; alle rivendite di  giornali;  le
          gelaterie  e  gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie;
          gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori,
          piante e articoli da giardinaggio, mobili,  libri,  dischi,
          nastri   magnetici,   musicassette,   videocassette,  opere
          d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli
          da ricordo e artigianato locale,  nonche'  le  stazioni  di
          servizio  autostradali,  qualora  le  attivita'  di vendita
          previste  dal  presente  comma  siano  svolte  in   maniera
          esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche".
            -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 36 della citata
          legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla presente
          legge:
            "Art. 36 (Competenze del sindaco e del  presidente  della
          provincia).    -  01.  Il  sindaco  e  il  presidente della
          provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione
          del comune e della provincia.
            1.  Il  sindaco   e   il   presidente   della   provincia
          rappresentano  l'ente,  convocano  e  presiedono la giunta,
          nonche' il consiglio quando non e' previsto  il  presidente
          del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi
          e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
            2.  Essi  esercitano  le  funzioni  loro attribuite dalle
          leggi, dallo statuto  e  dai  regolamenti  e  sovrintendono
          altresi'   all'espletamento   delle   funzioni   statali  e
          regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
            3. Il sindaco coordina e riorganizza,  sulla  base  degli
          indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei
          criteri  eventualmente  indicati  dalla  regione, gli orari
          degli esercizi commerciali, dei  pubblici  esercizi  e  dei
          servizi  pubblici,  nonche',  d'intesa  con  i responsabili
          territorialmente    competenti    delle     amministrazioni
          interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
          pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare
          l'espletamento  dei  servizi  con le esigenze complessive e
          generali degli utenti.
            4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione
          del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
            5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio  il
          sindaco  e  il  presidente  della provincia provvedono alla
          nomina, alla designazione e alla revoca dei  rappresentanti
          del  comune  e  della  provincia  presso  enti,  aziende ed
          istituzioni.
            5-bis. Tutte le nomine e le designazioni  debbono  essere
          effettuate  entro  quarantacinque  giorni dall'insediamento
          ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
          In mancanza, il comitato regionale di  controllo  adotta  i
          provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art.  48.
            5-ter.   Il  sindaco  e  il  presidente  della  provincia
          nominano  i  responsabili  degli  uffici  e  dei   servizi,
          attribuiscono  e  definiscono  gli incarichi dirigenziali e
          quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed  i
          criteri   stabiliti  dall'art.  51  della  presente  legge,
          nonche' dai rispettivi statuti  e  regolamenti  comunali  e
          provinciali.
            6.  Il  sindaco  e il presidente della provincia prestano
          davanti al consiglio,  nella  seduta  di  insediamento,  il
          giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
            7.  Distintivo  del sindaco e' la fascia tricolore con lo
          stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi
          a tracolla.  Distintivo del presidente della  provincia  e'
          una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica
          e   lo   stemma  della  propria  provincia,  da  portare  a
          tracolla".
            - Si riporta il testo dell'art. 37 della citata  legge  8
          giugno 1990, n. 142, come modificato dalla presente legge:
            "Art.  37  (Mozione  di  sfiducia).  -  1.  Il  voto  del
          consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad
          una proposta del sindaco, del presidente della provincia  o
          delle  rispettive  giunte  non comporta le dimissioni degli
          stessi.
            2.  Il  sindaco,  il  presidente  della  provincia  e  le
          rispettive   giunte   cessano   dalla  carica  in  caso  di
          approvazione di una mozione di sfiducia votata per  appello
          nominale  dalla  maggioranza  assoluta  dei  componenti  il
          consiglio. La mozione di sfiducia deve  essere  motivata  e
          sottoscritta   da   almeno   due   quinti  dei  consiglieri
          assegnati, senza computare a  tal  fine  il  sindaco  e  il
          presidente  della  provincia,  e viene messa in discussione
          non prima di dieci giorni e non oltre trenta  giorni  dalla
          sua  presentazione.  Se  la  mozione  viene  approvata,  si
          procede allo scioglimento del consigli e alla nomina di  un
          commissario ai sensi delle leggi vigenti".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 38 della citata legge 8
          giugno 1990, n. 142, come modificato dalla presente legge:
            "Art.  38  (Attribuzioni  del  sindaco  nei  servizi   di
          competenza  statale).  - 1. Il sindaco, quale ufficiale del
          Governo, sovraintende:
             a) alla  tenuta  dei  registri  di  stato  civile  e  di
          popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in
          materia elettorale, di leva militare e di statistica;
             b)  alla  emanazione  degli atti che gli sono attribuiti
          dalle leggi e dai regolamenti in materia  di  ordine  e  di
          sicurezza pubblica, di sanita' e di igiene pubblica;
             c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e
          di polizia giudiziaria, delle  funzioni  affidategli  dalla
          legge;
             d)  alla  vigilanza su tutto quanto possa interessare la
          sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
            2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo,  adotta,  con
          atto   motivato  e  nel  rispetto  dei  princi'pi  generali
          dell'ordinamento giuridico,  provvedimenti  contingibili  e
          urgenti in materia di sanita' ed igiene, edilizia e polizia
          locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
          minacciano  l'incolumita'  dei  cittadini; per l'esecuzione
          dei  relativi  ordini  puo'  richiedere  al  prefetto,  ove
          occorra, l'assistenza della forza pubblica.
            2-bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o
          con  l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a
          causa   di   circostanze   straordinarie   si   verifichino
          particolari   necessita'   dell'utenza,   il  sindaco  puo'
          modificare  gli  orari  degli  esercizi  commerciali,   dei
          pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa
          con    responsabili   territorialmente   competenti   delle
          amministrazioni  interessate,  gli  orari  di  apertura  al
          pubblico  degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
          adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
            3. Se l'ordinanza  adottata  ai  sensi  del  comma  2  e'
          rivolta  a  persone  determinate  e  queste non ottemperano
          all'ordire impartito, il sindaco puo' provvedere  d'ufficio
          a  spese  degli  interessati, senza pregiudizio dell'azione
          penale per i reati in cui fossero incorsi.
            4. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le  funzioni
          di cui al presente articolo.
            5.  Nell'ambito  dei servizi di cui al presente articolo,
          il  prefetto  puo'  disporre  ispezioni  per  accertare  il
          regolare  funzionamento  dei  servizi  stessi  nonche'  per
          l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi
          di carattere generale.
            6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c)  e  d)
          del  comma  1,  nonche'  dall'art.  10,  il sindaco, previa
          comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio  delle
          funzioni   ivi   indicate   al   presidente  del  consiglio
          circoscrizionale; ove non siano costituiti  gli  organi  di
          decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega
          ad  un  consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni
          nei quartieri e nelle frazioni.
            7. Ove il sindaco o  chi  ne  esercita  le  funzioni  non
          adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto
          puo'   nominare  un  commissario  per  l'adempimento  delle
          funzioni stesse.
            8.  Alle  spese  per  il  commissario   provvede   l'ente
          interessato.
            9.  Ove  il  sindaco non adotti i provvedimenti di cui al
          comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza".