Art. 13
         Autonomia organizzativa, ordinamento del personale
                e disposizioni in materia di bilancio

  1.  All'articolo  51  della  legge  8 giugno 1990, n.142, prima del
comma  1 e' inserito il seguente: "01. Ferme restando le disposizioni
dettate  dalla  normativa  concernente  gli  enti locali dissestati e
strutturalmente   deficitari  di  cui  all'articolo  45  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n.504, e successive modificazioni, i
comuni,  le  province  e  gli  altri  enti  locali  territoriali, nel
rispetto  dei  principi fissati dalla presente legge, provvedono alla
determinazione    delle    proprie   dotazioni   organiche,   nonche'
all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria
autonomia  normativa  e  organizzativa,  con  i soli limiti derivanti
dalle  proprie  capacita'  di  bilancio e dalle esigenze di esercizio
delle  funzioni,  dei  servizi  e  dei  compiti  loro  attribuiti. E'
conseguentemente  abrogato  l'articolo  2  del decreto del Presidente
della   Repubblica  25  giugno  1983,  n.347.  Nell'organizzazione  e
gestione  del  personale  gli  enti  locali  tengono  conto di quanto
previsto  dalla  contrattazione  collettiva  di  lavoro. Il personale
assegnato  ai  comuni  ai  sensi  dell'ultimo  periodo  del  comma 46
dell'articolo  1 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e' collocato in
un  ruolo  sovrannumerario  ad  esaurimento  in attesa che si rendano
liberi  posti  nell'organico  dell'ente di pari livello da destinare,
prioritariamente, a detto personale".
  2. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n.449,
le  parole:  "e  che  al  termine del periodo massimo previsto per la
chiamata  alle  armi non sia stato incorporato," sono soppresse; dopo
le  parole:  "polizia municipale" sono inserite le seguenti: "e delle
guardie provinciali"; e dopo le parole: "culturali e ambientali" sono
inserite  le seguenti: "ad attivita' di vigilanza ittico-venatoria in
ambito  provinciale,  per  servizi di tutela ambientale e di gestione
dei beni culturali di interesse dei comuni".
  3.  All'articolo  53  della  legge  8  giugno 1990, n.142, il primo
periodo  del comma 1 e' sostituito dal seguente: "Su ogni proposta di
deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero
atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola
regolarita'  tecnica  del  responsabile  del  servizio interessato e,
qualora  comporti  impegno  di  spesa  o  diminuzione di entrata, del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile".
  4. Il comma 2 dell'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n.142, e'
sostituito  dal seguente: "2. I comuni e le province deliberano entro
il  31  dicembre  il  bilancio  di  previsione per l'anno successivo,
osservando   i  principi  di  unita',  annualita',  universalita'  ed
integrita',  veridicita',  pareggio  finanziario  e  pubblicita'.  Il
termine  puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze".
 
          Note all'art. 13:
            -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 51 della citata
          legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla presente
          legge:
            "Art. 51 (Organizzazione degli uffici e del personale). -
          01.  Ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa
          concernente gli enti locali  dissestati  e  strutturalmente
          deficitari  di  cui all'art.  45 del decreto legislativo 30
          dicembre  1992,  n.  504,  e  successive  modificazioni,  i
          comuni,  le  province e gli altri enti locali territoriali,
          nel rispetto dei princi'pi fissati  dalla  presente  legge,
          provvedono  alla  determinazione  delle  proprie  dotazioni
          organiche,  nonche'  all'organizzazione  e   gestione   del
          personale  nell'ambito  della propria autonomia normativa e
          organizzativa, con i soli limiti  derivanti  dalle  proprie
          capacita'  di  bilancio e dalle esigenze di esercizio delle
          funzioni, dei servizi e dei  compiti  loro  attribuiti.  E'
          conseguentemente   abrogato  l'art.    2  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  25  giugno  1983,  n.    347.
          Nell'organizzazione  e  gestione  del  personale  gli  enti
          locali   tengono   conto   di   quanto    previsto    dalla
          contrattazione collettiva di lavoro. Il personale assegnato
          ai  comuni  ai  sensi  dell'ultimo  periodo  del  comma  46
          dell'art. l della legge 23  dicembre  1996,  n.    662,  e'
          collocato  in  un  ruolo  sovrannumerario ad esaurimento in
          attesa che si rendano liberi posti nell'organico  dell'ente
          di  pari  livello  da  destinare, prioritariamente, a detto
          personale.
            1. I comuni  e  le  province  disciplinano  con  appositi
          regolamenti,  in  conformita' con lo statuto, l'ordinamento
          generale degli uffici e dei servizi, in base a  criteri  di
          autonomia,  funzionalita'  ed  economicita'  di gestione, e
          secondo princi'pi di  professionalita'  e  responsabilita'.
          Nelle   materie  soggette  a  riserva  di  legge  ai  sensi
          dell'art. 2, comma 1, lettera c), della  legge  23  ottobre
          1992,  n.  421,  la  potesta'  regolamentare  degli enti si
          esercita  tenendo  conto  della  contrattazione  collettiva
          nazionale   e   comunque   in   modo  da  non  determinarne
          disapplicazioni  durante  il  periodo  di  vigenza.   Nelle
          materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'art. 2
          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni e integrazioni, si  applica  anche
          ai regolamenti di cui al presente comma.
            2.  Spetta  ai  dirigenti la direzione degli uffici e dei
          servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli  statuti
          e  dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i
          poteri di indirizzo e di  controllo  spettano  agli  organi
          elettivi mentre la gestione amministrativa e' attribuita ai
          dirigenti.
            3.  Spettano  ai  dirigenti  tutti  i  compiti,  compresa
          l'adozione di atti che  impegnano  l'amministrazione  verso
          l'esterno,  che  la  legge  e  lo statuto espressamente non
          riservino agli organi di governo dell'ente.   Sono ad  essi
          attribuiti  tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e
          dei programmi definiti con gli atti di  indirizzo  adottati
          dall'organo  politico,  tra i quali in particolare, secondo
          le modalita' stabilite  dallo  statuto  o  dai  regolamenti
          dell'ente:
             a)   la  presidenza  delle  commissioni  di  gara  e  di
          concorso;
             b) la responsabilita' delle  procedure  d'appalto  e  di
          concorso;
             c) la stipulazione dei contratti;
             d)  gli  atti  di  gestione  finanziaria,  ivi  compresa
          l'assunzione di impegni di spesa;
             e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
             f) i  provvedimenti  di  autorizzazione,  concessione  o
          analoghi,   il  cui  rilascio  presupponga  accertamenti  e
          valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di
          criteri predeterminati dalla  legge,  dai  regolamenti,  da
          atti  generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni
          e le concessioni edilizie;
             f-bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei  lavori,
          abbattimento   e   riduzione   in  pristino  di  competenza
          comunale, nonche' i  poteri  di  vigilanza  edilizia  e  di
          irrogazione  delle  sanzioni  amministrative previsti dalla
          vigente legislazione statale  e  regionale  in  materia  di
          prevenzione   e   repressione  dell'abusivismo  edilizio  e
          paesaggistico-ambientale;
             g)  le  attestazioni,   certificazioni,   comunicazioni,
          diffide,  verbali,  autenticazioni,  legalizzazioni ed ogni
          altro atto costituente  manifestazione  di  giudizio  e  di
          conoscenza;
             h)  gli  atti  ad  essi  attribuiti  dallo statuto e dai
          regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
            3-bis.  Nei  comuni  privi  di  personale  di   qualifica
          dirigenziale  le  funzioni  di  cui al comma 3, fatta salva
          l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'art. 17 della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite,  a
          seguito   di   provvedimento   motivato   del  sindaco,  ai
          responsabili degli uffici o dei servizi,  indipendentemente
          dalla  loro  qualifica  funzionale,  anche in deroga a ogni
          diversa disposizione.
            3-ter. In attesa di  apposita  definizione  contrattuale,
          nei comuni di cui al comma 3-bis, ai responsabili di uffici
          e  servizi  possono essere assegnate indennita' di funzione
          localmente  determinate,  nell'ambito   delle   complessive
          disponibilita' di bilancio dei comuni medesimi.
            3-quater.   Nei   comuni   tra   loro  convenzionati  per
          l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento
          associato dei servizi, ai responsabili degli uffici  o  dei
          servizi  che  svolgano la loro funzione anche per gli altri
          comuni, in attesa  di  apposita  definizione  contrattuale,
          possono  essere  assegnate indennita' di funzione in deroga
          alle normative vigenti. La relativa  maggiore  spesa  sara'
          rimborsata  dagli  altri  enti  convenzionati  nei  termini
          previsti dalla convenzione.
            4.  I  dirigenti  sono  direttamente   responsabili,   in
          relazione   agli  obiettivi  dell'ente,  della  correttezza
          amministrativa e dell'efficienza della gestione.
            5.  Lo  statuto puo' prevedere che la copertura dei posti
          di responsabili dei servizi o degli uffici,  di  qualifiche
          dirigenziali  o  di  alta  specializzazione, possa avvenire
          mediante contratto a tempo determinato di diritto  pubblico
          o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto
          privato,   fermi   restando  i  requisiti  richiesti  dalla
          qualifica da ricoprire.
            5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi, negli  enti  in  cui  e'  prevista  la  dirigenza,
          stabilisce  i  limiti,  i  criteri  e  le modalita' con cui
          possono essere  stipulati,  al  di  fuori  della  dotazione
          organica,  contratti  a tempo determinato per i dirigenti e
          le  alte  specializzazioni,  fermi  restando  i   requisiti
          richiesti  per  la  qualifica  da ricoprire. Tali contratti
          sono stipulati in misura complessivamente non superiore  al
          5  per  cento  del  totale  della  dotazione organica della
          dirigenza e dell'area direttiva e comunque per  almeno  una
          unita'.   Negli   altri   enti   locali,   il   regolamento
          sull'ordinamento degli uffici e dei  servizi  stabilisce  i
          limiti,  i  criteri  e  le modalita' con cui possono essere
          stipulati, al di fuori della dotazione  organica,  solo  in
          assenza  di  professionalita' analoghe presenti all'interno
          dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
          specializzazioni o funzionari  dell'area  direttiva,  fermi
          restando   i   requisiti  richiesti  per  la  qualifica  da
          ricoprire.    Tali  contratti  sono  stipulati  in   misura
          complessivamente   non  superiore  al  5  per  cento  della
          dotazione organica dell'ente, o ad una  unita'  negli  enti
          con  una  dotazione  organica  inferiore  alle 20 unita'. I
          contratti di cui al presente comma non possono avere durata
          superiore al mandato elettivo del sindaco o del  presidente
          della   provincia  in  carica.  Il  trattamento  economico,
          equivalente  a  quello  previsto  dai   vigenti   contratti
          collettivi  nazionali  e  decentrati per il personale degli
          enti  locali,  puo'  essere  integrato,  con  provvedimento
          motivato  della  giunta,  da  una  indennita'  ad personam,
          commisurata alla specifica qualificazione  professionale  e
          culturale,  anche in considerazione della temporaneita' del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche   competenze   professionali.   Il   trattamento
          economico  e  l'eventuale  indennita'  ad   personam   sono
          definiti  in stretta correlazione con il bilancio dell'ente
          e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
          Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto  nel
          caso  in  cui  l'ente locale dichiari il dissesto o venga a
          trovarsi nelle situazioni  strutturalmente  deficitarie  di
          cui  all'art.  45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
          n. 504, e successive modificazioni.
            6. Gli incarichi  dirigenziali  sono  conferiti  a  tempo
          determinato,  con provvedimento motivato e con le modalita'
          fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi, secondo criteri di  competenza  professionale,  in
          relazione    agli    obiettivi   indicati   nel   programma
          amministrativo del sindaco o del presidente della provincia
          e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del
          sindaco  o  del  presidente della provincia, della giunta o
          dell'assessore  di  riferimento,  o  in  caso  di   mancato
          raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli
          obiettivi  loro  assegnati  nel piano esecutivo di gestione
          previsto dall'art. 11 del decreto legislativo  25  febbraio
          1995,   n.   77,   e   successive   modificazioni,   o  per
          responsabilita' particolarmente grave o reiterata  e  negli
          altri   casi   disciplinati   dall'art.   20   del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  dai  contratti
          collettivi  di lavoro.  L'attribuzione degli incarichi puo'
          prescindere dalla precedente assegnazione  di  funzioni  di
          direzione a seguito di concorsi.
            7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine,
          il  regolamento  puo'  prevedere  collaborazioni esterne ad
          alto  contenuto  di  professionalita'.     Il   regolamento
          sull'ordinamento  degli  uffici  e dei servizi puo' inoltre
          prevedere la costituzione  di  uffici  posti  alle  dirette
          dipendenze  del  sindaco,  del  presidente della provincia,
          della giunta  o  degli  assessori,  per  l'esercizio  delle
          funzioni  di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla
          legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero,  purche'
          l'ente  non  abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle
          situazioni strutturalmente deficitarie di cui  all'art.  45
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e
          successive  modificazioni,  da  collaboratori  assunti  con
          contratto a tempo determinato.
            8. 9. 10. (Abrogati).
            11.  Le  norme  del  presente articolo si applicano anche
          agli uffici ed al  personale  degli  enti  dipendenti,  dei
          consorzi   e   delle   comunita'   montane,   salvo  quanto
          diversamente previsto dalla legge".
            - Si riporta il testo vigente del comma 1,  dell'art.  46
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449  (Misure  per la
          stabilizzazione della finanza pubblica):
            "1. In attesa dell'entrata in vigore della normativa  sul
          servizio  civile nazionale, la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  e'  autorizzata  a  disporre   l'impiego,   quali
          volontari  in  servizio  sostitutivo di leva, del personale
          idoneo al servizio militare che ne abbia fatto richiesta  e
          da  destinare  con  priorita' nei comuni della provincia di
          residenza ai corpi di polizia municipale  e  delle  guardie
          provinciali  e  ad attivita' di vigilanza dei musei e delle
          bellezze naturali alle dipendenze del Ministero per i  beni
          culturali   e   ambientali,   ad   attivita'  di  vigilanza
          ittico-venatoria in ambito provinciale, per  i  servizi  di
          tutela  ambientale  e  di  gestione  dei  beni culturali di
          interesse  dei  comuni.  L'entita'   del   contingente   e'
          determinata   annualmente   sulla   base   delle  richieste
          comunicate dalle singole  amministrazioni  alla  Presidenza
          del  Consiglio  dei  ministri  entro il 30 giugno dell'anno
          precedente all'impiego".
            -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 53 della citata
          legge 8 agosto 1990, n. 142, come modificato dalla presente
          legge:
            "Art. 53.  (Responsabilita'  del  segretario  degli  enti
          locali  e dei dirigenti dei servizi). - 1. Su ogni proposta
          di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che
          non sia mero atto di indirizzo  deve  essere  richiesto  il
          parere   in   ordine  alla  sola  regolarita'  tecnica  del
          responsabile del servizio interessato e,  qualora  comporti
          impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile
          di  ragioneria  in  ordine  alla  regolarita'  contabile. I
          pareri sono inseriti nella deliberazione.
            2.  Nel  caso  in  cui  l'ente   non   abbia   funzionari
          responsabili   dei  servizi,  il  parere  e'  espresso  dal
          segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
            3. I soggetti  di  cui  al  comma  1  rispondono  in  via
          amministrativa e contabile dei pareri espressi".
            -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 55 della citata
          legge 8 agosto 1990, n. 142, come modificato dalla presente
          legge:
            "Art. 55. (Bilancio e programmazione finanziaria). -   1.
          L'ordinamento  finanziario e contabile degli enti locali e'
          riservato alla legge dello Stato.
            2. I comuni e le province deliberano entro il 31 dicembre
          il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando
          i  principi  di  unita',   annualita',   universalita'   ed
          integrita',    veridicita',    pareggio    finanziario    e
          pubblicita'. Il termine puo' essere differito  con  decreto
          del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con il Ministro del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sentita  la  Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, in
          presenza di motivate esigenze.
            3. Il bilancio e' corredato di una relazione previsionale
          e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari
          a quello della regione di appartenenza.
            4. Il bilancio e i suoi allegati devono  comunque  essere
          redatti  in  modo  da consentirne la lettura per programmi,
          servizi ed interventi.
            5. I  provvedimenti  dei  responsabili  dei  servizi  che
          comportano  impegni di spesa sono trasmessi al responsabile
          del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione
          del visto di regolarita' contabile attestante la  copertura
          finanziaria (9/e).
            6.   I  risultati  di  gestione  sono  rilevati  mediante
          contabilita'  economica   e   dimostrati   nel   rendiconto
          comprendente   il   conto  del  bilancio  e  il  conto  del
          patrimonio.
            7.  Al  conto  consuntivo  e'  allegata   una   relazione
          illustrativa  della  giunta  che  esprime le valutazioni di
          efficacia dell'azione condotta  sulla  base  dei  risultati
          conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
            8.  Il conto consuntivo e' deliberato dal consiglio entro
          il 30 giugno dell'anno successivo".