Art. 14
                              Contratti

  1. All'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) la   rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Determinazioni  a
   contrattare e relative procedure";
b) al comma 1, le parole: "da apposita deliberazione" sono sostituite
   dalle  seguenti:  "da apposita determinazione del responsabile del
   procedimento di spesa".
 
          Nota all'art. 14:
            - Si riporta il testo vigente dell'art. 56  della  citata
          legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla presente
          legge:
            "Art.   56.  (Determinazioni  a  contrattare  e  relative
          procedure).  - 1. La stipulazione dei contratti deve essere
          preceduta da apposita determinazione del  responsabile  del
          procedimento di spesa indicante:
             a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
             b)  l'oggetto  del contratto, la sua forma e le clausole
          ritenute essenziali;
             c) le modalita' di scelta del contraente  ammesse  dalle
          disposizioni   vigenti   in   materia  di  contratti  delle
          amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne  sono  alla
          base.
            2.  Gli  enti locali si attengono alle procedure previste
          dalla normativa della Comunita' economica europea  recepita
          o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano".