Art. 15.
         (Interventi nel settore della pubblica istruzione).
  1. Gli interventi previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23
ottobre  1996,  n.542,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n.649, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della
legge  2  ottobre  1997,  n.340, devono essere completati entro il 31
dicembre 2004 sulla base di un programma, articolato in piani annuali
attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti.
  2. I soggetti o gli enti di cui ai comma 1 rispondono a norma delle
vigenti   disposizioni   nel  caso  di  mancata  effettuazione  degli
interventi di loro competenza previsti nei singoli piani.
  3.  Ai  fini  di  cui al presente articolo le regioni possono anche
autorizzare   l'utilizzazione   delle   eventuali  economie  comunque
rivenienti  dai  finanziamenti disposti ai sensi delle leggi indicate
nel  comma  7  dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n.340. Gli
adempimenti  di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione
29  settembre 1998, n.382, di competenza degli organi individuati con
il  decreto  del  Ministro  della pubblica istruzione 21 giugno 1996,
n.292,  emanato  ai  sensi  dell'articolo  30,  comma  1, del decreto
legislativo  19  marzo 1996, n.242, devono essere completati entro il
31 dicembre 2000.
 
          Note all'art. 15:
            -  Si  riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
          23 ottobre 1996,  n.  542,  convertito  con  modificazioni,
          dalla  legge  23  dicembre  1996,  n. 649, (Differimento di
          termini previsti da disposizioni legislative in materia  di
          interventi  in  campo  economico e sociale) come modificato
          dall'art. 1 comma 5, della legge 2 ottobre  1997,  n.  340,
          (Norme   in  materia  di  organizzazione  scolastica  e  di
          edilizia scolastica):
            "Art.  1-bis.(Interventi  nel  settore   della   pubblica
          istruzione).   - 1. Per quanto concerne gli edifici adibiti
          ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati  ad
          effettuare   i   lavori  finalizzati  all'osservanza  delle
          disposizioni di cui al  decreto  legislativo  19  settembre
          1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, al
          decreto   del   Ministro   dell'interno   26  agosto  1992,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre
          1992, nonche' di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990,  n.
          46, entro il termine del 31 dicembre 1999.
            2. All'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto
          1991,  n.  277,  dopo  le parole: "le sale operatorie degli
          ospedali," sono inserite le seguenti:  "degli  istituti  di
          istruzione e di educazione".
            3.  I  decreti  del Ministro della pubblica istruzione da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  4,  del   decreto
          legislativo  15  agosto  1991,  n. 227, come modificato dal
          comma 2 del presente articolo e dell'articolo 1,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono  emanati
          entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto-legge.
            4.  Per l'osservanza degli obblighi derivanti dal decreto
          legislativo  15  agosto  1991,   n.   277,   e   successive
          modificazioni,  si  applica,  relativamente  agli edifici e
          locali assegnati  in  uso  ad  istituti  di  istruzione  ed
          educazione di ogni ordine e grado ed agli uffici scolastici
          periferici,  provveditorati  agli  studi  e  sovraintedenze
          scolastiche, il disposto dell'art. 4, comma 12, del decreto
          legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni".
            -  Si  riporta  il  testo  del comma 7, dell'art. 1 della
          legge  2  ottobre  1997,  n.  340  (Norme  in  materia   di
          organizzazione scolastica e di edilizia scolastica):
            "7.  Al  fine  di  consentire  un piu' esaustivo utilizzo
          delle risorse gia' assegnate a sostegno delle iniziative in
          materia di edilizia scolastica, le regioni territorialmente
          competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
          della  presente  legge,  possono  autorizzare  una  diversa
          destinazione dei finanziamenti,  ancorche'  gia'  concessi,
          disposti  ai  sensi dell'art. 11 del decreto-legge 1 luglio
          1986, n.  318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
          agosto 1986, n.   488, ovvero dell'art. 1  della  legge  23
          dicembre   1991,  n.  430,  nonche'  riassegnare,  all'ente
          originariamente  mutuatario,   singolarmente,   l'eventuale
          residuo   riveniente   da   un   mutuo   gia'  concesso.  I
          finanziamenti cosi' attribuiti o riassegnati sono  revocati
          e  posti  in economia qualora l'ente locale interessato non
          abbia ottenuto, nei successivi dodici mesi, la  concessione
          del  relativo  mutuo.  Le medesime regioni possono altresi'
          disporre, con provvedimento motivato, che un finanziamento,
          gia' concesso per la realizzazione di un'opera di  edilizia
          scolastica  con  mutuo  a  carico  dello Stato ai sensi del
          citato decreto-legge  n.  318  del  1986,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge n. 488 del 1986, della legge 23
          dicembre 1991, n. 430, nonche' dell'art.  4 della legge  11
          gennaio 1996, n. 23, venga destinato al compimento parziale
          dell'opera stessa, purche' funzionalmente idonea".
            -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 30 del
          decreto legislativo 19 marzo 1996,  n.  242  (Modifiche  ed
          integrazioni  al  decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
          626,   recante   attuazione   di   direttive    comunitarie
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei lavoratori sul luogo di lavoro):
            "1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  gli organi di direzione politica o,
          comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui
          all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993,  n.  29, procedono all'individuazione dei soggetti di
          cui all'art. 2, comma 1, lettera b), secondo  periodo,  del
          presente   decreto,   tenendo   conto   dell'ubicazione   e
          dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene  svolta
          l'attivita'".