Art. 16
             Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n 142,
              in materia di aree e citta' metropolitane

  1.  Il  Capo VI della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal
seguente:   "Capo   VI   -   AREE   METROPOLITANE  -  Art.  17  (Aree
metropolitane) -
  1.  Sono  considerate  aree  metropolitane  le  zone comprendenti i
comuni  di  Torino,  Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Bari,  Napoli  e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi
rapporti  di  stretta  integrazione  territoriale  e  in  ordine alle
attivita'  economiche,  ai  servizi  essenziali  alla  vita  sociale,
nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
  2.  Su  conforme  proposta degli enti locali interessati la regione
procede  entro  centottanta  giorni  alla  delimitazione territoriale
dell'area  metropolitana.  Qualora  la  regione non provveda entro il
termine  indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, invita
la  regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale
procede alla delimitazione dell'area metropolitana.
  3.  Restano  ferme  le citta' metropolitane e le aree metropolitane
definite dalle regioni a statuto speciale.
  Art. 18 (Citta' metropolitane) -
  1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, il comune
capoluogo   e   gli   altri  comuni  ad  esso  uniti  da  contiguita'
territoriale   e  da  rapporti  di  stretta  integrazione  in  ordine
all'attivita'   economica,   ai   servizi  essenziali,  ai  caratteri
ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in
citta' metropolitane ad ordinamento differenziato.
  2.  A  tale  fine,  su iniziativa degli enti locali interessati, il
sindaco   del  comune  capoluogo  e  il  presidente  della  provincia
convocano  l'assemblea degli enti locali interessati. L'assemblea, su
conforme  deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di
statuto  della  citta'  metropolitana,  che ne indichi il territorio,
l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.
  3.  La  proposta  di  istituzione  della  citta'  metropolitana  e'
sottoposta  a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro
centottanta  giorni  dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il
voto  favorevole  della  maggioranza  degli  aventi  diritto  al voto
espressa  nella  meta'  piu'  uno  dei  comuni  partecipanti, essa e'
presentata  dalla  regione  entro  i successivi novanta giorni ad una
delle due Camere per l'approvazione con legge.
  4.  All'elezione degli organi della citta' metropolitana si procede
nel  primo  turno  utile ai sensi della legge 7 giugno 1991, n.182, e
successive modificazioni.
  5.  La  citta'  metropolitana,  comunque  denominata, acquisisce le
funzioni  della  provincia;  attua  il  decentramento  previsto dallo
statuto,  salvaguardando  l'identita'  delle originarie collettivita'
locali.
  6. Quando la citta' metropolitana non coincide con il territorio di
una   provincia,   si   procede   alla   nuova   delimitazione  delle
circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche
in deroga alle previsioni di cui all'articolo 16, considerando l'area
della  citta'  come  territorio  di una nuova provincia. Le regioni a
statuto  speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi
contenuti nel presente comma.
  7.  Le  disposizioni  del comma 6 possono essere applicate anche in
materia  di  riordino,  ad  opera  dello  Stato, delle circoscrizioni
provinciali  nelle  regioni  a  statuto  speciale  nelle  quali siano
istituite   le   aree   metropolitane   previste  dalla  legislazione
regionale.
  Art. 19 - (Esercizio coordinato di funzioni) -
  1. Fino all'istituzione della citta' metropolitana, la regione,
previa  intesa  con gli enti locali interessati, puo' definire ambiti
sovracomunali  per  l'esercizio  coordinato delle funzioni degli enti
locali,   attraverso  forme  associative  e  di  cooperazione,  nelle
seguenti materie:
  a) pianificazione territoriale;
  b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
  c) piani di traffico intercomunali;
  d)    tutela   e   valorizzazione   dell'ambiente   e   rilevamento
   dell'inquinamento atmosferico;
  e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica,
  f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
  g) smaltimento dei rifiuti;
  h) grande distribuzione commerciale;
  i) attivita' culturali;
  l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3.
  Art. 20 (Revisione delle circoscrizioni territoriali) -
  1. Istituita la citta' metropolitana, la regione, previa intesa con
gli  enti  locali  interessati,  puo'  procedere alla revisione delle
circoscrizioni    territoriali    dei   comuni   compresi   nell'area
metropolitana".
 
          Note all'art. 16:
            - La legge 7 giugno 1991, n. 182,  reca:  "Norme  per  lo
          svolgimento   delle   elezioni  dei  consigli  provinciali,
          comunali e circoscrizionali".