Art. 16 Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n 142, in materia di aree e citta' metropolitane 1. Il Capo VI della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente: "Capo VI - AREE METROPOLITANE - Art. 17 (Aree metropolitane) - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali. 2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana. 3. Restano ferme le citta' metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale. Art. 18 (Citta' metropolitane) - 1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguita' territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attivita' economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in citta' metropolitane ad ordinamento differenziato. 2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia convocano l'assemblea degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della citta' metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni. 3. La proposta di istituzione della citta' metropolitana e' sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella meta' piu' uno dei comuni partecipanti, essa e' presentata dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge. 4. All'elezione degli organi della citta' metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi della legge 7 giugno 1991, n.182, e successive modificazioni. 5. La citta' metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identita' delle originarie collettivita' locali. 6. Quando la citta' metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 16, considerando l'area della citta' come territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti nel presente comma. 7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale. Art. 19 - (Esercizio coordinato di funzioni) - 1. Fino all'istituzione della citta' metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, puo' definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie: a) pianificazione territoriale; b) reti infrastrutturali e servizi a rete; c) piani di traffico intercomunali; d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico; e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica, f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque; g) smaltimento dei rifiuti; h) grande distribuzione commerciale; i) attivita' culturali; l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3. Art. 20 (Revisione delle circoscrizioni territoriali) - 1. Istituita la citta' metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, puo' procedere alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana".
Note all'art. 16: - La legge 7 giugno 1991, n. 182, reca: "Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali".