Art. 17
                          Norme transitorie

  1.   Previa   deliberazione   favorevole   dei   consigli  comunali
interessati,  sono  fatti  salvi  gli  atti e i procedimenti posti in
essere,  ai  fini  della  delimitazione di aree metropolitane e della
istituzione  di  citta'  metropolitane,  dalle  regioni  e dagli enti
locali  sulla  base  delle norme vigenti fino alla data di entrata in
vigore della presente legge.
  2.   Le   procedure   concernenti   il   riordino   territoriale  e
l'attribuzione  di  funzioni  gia'  iniziate  alla data di entrata in
vigore della presente legge sono ultimate osservando la disciplina di
cui alla legge medesima.
  3.  La  legge  istitutiva  della  citta' metropolitana stabilisce i
termini  per  il  conferimento, da parte della regione, dei compiti e
delle  funzioni  amministrative  in base ai principi dell'articolo 4,
comma  3,  della  legge  15  marzo  1997,  n.59,  e  le modalita' per
l'esercizio  dell'intervento  sostitutivo  da  parte  del  Governo in
analogia  a  quanto  previsto  dall'articolo  3, comma 4, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112.
 
          Nota all'art. 17:
            - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 4 della legge
          15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
          di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,  per  la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa):
            "3. I conferimenti di funzioni di cui  ai  commi  1  e  2
          avvengono    nell'osservanza    dei    seguenti    principi
          fondamentali:
             a) il principio di  sussidiarieta',  con  l'attribuzione
          della    generalita'   dei   compiti   e   delle   funzioni
          amministrative ai comuni, alle province  e  alle  comunita'
          montane,  secondo  le  rispettive  dimensioni territoriali,
          associative e organizzative, con  l'esclusione  delle  sole
          funzioni   incompatibili   con   le   dimensioni  medesime,
          attribuendo le responsabilita' pubbliche anche al  fine  di
          favorire   l'assolvimento  di  funzioni  e  di  compiti  di
          rilevanza sociale da parte delle famiglie,  associazioni  e
          comunita', alla autorita' territorialmente e funzionalmente
          piu' vicina ai cittadini interessati;
             b) il principio di completezza, con la attribuzione alla
          regione  dei  compiti  e  delle funzioni amministrative non
          assegnati ai sensi della lettera a), e  delle  funzioni  di
          programmazione;
             c)  il  principio di efficienza e di economicita', anche
          con la soppressione delle funzioni e dei  compiti  divenuti
          superflui;
             d)  il  principio  di cooperazione tra Stato, regioni ed
          enti  locali  anche  al  fine  di   garantire   un'adeguata
          partecipazione   alle   iniziative   adottate   nell'ambito
          dell'unione europea;
             e)   i   principi   di   responsabilita'   ed   unicita'
          dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un
          unico soggetto  delle  funzioni  e  dei  compiti  connessi,
          strumentali  e complementari, e quello di identificabilita'
          in capo  ad  un  unico  soggetto  anche  associativo  della
          responsabilita'    di    ciascun   servizio   o   attivita'
          amministrativa;
             f)  il  principio  di  omogeneita',  tenendo  conto   in
          particolare    delle    funzioni    gia'   esercitate   con
          l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei  allo  stesso
          livello di governo;
             g)   il   principio   di   adeguatezza,   in   relazione
          all'idoneita' organizzativa dell'amministrazione  ricevente
          a  garantire,  anche  in  forma  associata  con altri enti,
          l'esercizio delle funzioni;
             h) il  principio  di  differenziazione  nell'allocazione
          delle    funzioni    in    considerazione   delle   diverse
          caratteristiche,    anche    associative,     demografiche,
          territoriali e strutturali degli enti riceventi;
             i)   il   principio   della   copertura   finanziaria  e
          patrimoniale  dei  costi  per  l'esercizio  delle  funzioni
          amministrative;
             l) il principio di autonomia organizzativa regolamentare
          e di responsabilita' degli enti locali nell'esercizio delle
          funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti".
            - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 3 del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
          enti locali, in attuazione del capo I della legge 15  marzo
          1997, n. 59):
            "4.  Qualora  la  regione  non  provveda entro il termine
          indicato,  il   Governo   adotta   con   apposito   decreto
          legislativo  le  misure  di  cui all'art. 4, comma 5, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59".