Art. 19
          Condizione giuridica degli amministratori locali

  1.  Gli  amministratori  di  cui  all'articolo  18, comma 2, devono
astenersi  dal  prendere  parte alla discussione ed alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino
al   quarto   grado.  L'obbligo  di  astensione  non  si  applica  ai
provvedimenti  normativi  o  di  carattere  generale,  quali  i piani
urbanistici,  se  non  nei  casi  in  cui  sussista  una correlazione
immediata  e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi  dell'amministratore  o  di parenti o affini fino al quarto
grado.  I  componenti  la  giunta  comunale  competenti in materia di
urbanistica,  di  edilizia  e  di  lavori  pubblici  devono astenersi
dall'esercitare   attivita'  professionale  in  materia  di  edilizia
privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
  2.  Nel  caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e
diretta  di  cui al comma 1 sia stata dimostrata con sentenza passata
in  giudicato,  le  parti  di  strumento urbanistico che costituivano
oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova
variante  urbanistica  parziale. Durante l'accertamento di tale stato
di   correlazione   immediata   e  diretta  tra  il  contenuto  della
deliberazione  e specifici interessi dell'amministratore o di parenti
o  affini  e'  sospesa  la  validita' delle relative disposizioni del
piano urbanistico.
  3.  Il  comportamento  degli  amministratori,  nell'esercizio delle
proprie  funzioni,  deve  essere  improntato  all'imparzialita'  e al
principio   di   buona  amministrazione,  nel  pieno  rispetto  della
distinzione  tra  le  funzioni,  competenze  e  responsabilita' degli
amministratori  di cui all'articolo 18, comma 2, e quelle proprie dei
dirigenti delle rispettive amministrazioni.
  4.  Gli  amministratori  lavoratori dipendenti, pubblici e privati,
non  possono  essere  soggetti,  se  non  per  consenso  espresso,  a
trasferimenti  durante  l'esercizio  del  mandato.  La  richiesta dei
predetti  lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il
mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con
criteri di priorita'. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento
del  servizio  militare  di  leva  o  di  sue  forme  sostitutive  e'
riconosciuta  agli  amministratori locali la priorita' per la sede di
espletamento  del  mandato amministrativo o per le sedi a questa piu'
vicine.  Il  servizio  sostitutivo  di leva non puo' essere espletato
nell'ente  nel  quale  il  soggetto  e'  amministratore  o in un ente
dipendente o controllato dalla medesima amministrazione.