Art. 2
            Ampliamento dell'autonomia degli enti locali

  1. L'articolo 2 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal
seguente: "Art. 2 - (Autonomia dei comuni e delle province) -
  1. Le comunitalocali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
  2. Il comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunita',
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
  3.  La  provincia,  ente  locale  intermedio  tra comune e regione,
rappresenta  la propria comunita', ne cura gli interessi, ne promuove
e ne coordina lo sviluppo.
  4.  I  comuni  e le province hanno autonomia statutaria, normativa,
organizzativa  ed  amministrativa,  nonche'  autonomia  impositiva  e
finanziaria  nell'ambito  dei  propri  statuti  e regolamenti e delle
leggi di coordinamento della finanza pubblica.
  5.  I  comuni  e le province sono titolari di funzioni proprie e di
quelle  conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo
il  principio  di  sussidarieta'.  I comuni e le province svolgono le
loro  funzioni  anche  attraverso  le  attivita'  che  possono essere
adeguatamente  esercitate  dalla  autonoma iniziativa dei cittadini e
delle loro formazioni sociali".
  2.  All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al  comma  3,  le  parole:  "disciplina  la" sono sostituite dalle
   seguenti: "indica i principi della";
b) al  comma  4, la parola: "determina" e' sostituita dalla seguente:
   "indica";
c) al  comma  7,  le  parole:  "fissa  i criteri e le procedure" sono
   sostituite dalle seguenti: "indica i criteri e fissa le procedure"
   e  le  parole:  "per la formazione e attuazione degli atti e degli
   strumenti della programmazione" sono sostituite dalle seguenti:
   "per gli atti e gli strumenti della programmazione".
 
          Nota all'art. 2:
            -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 3 della citata
          legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla presente
          legge:
            "Art. 3 (Rapporti tra regioni ed enti locali).  -  1.  Ai
          sensi  dell'art.    117, primo e secondo comma, e dell'art.
          118, primo comma, della  Costituzione,  ferme  restando  le
          funzioni  che  attengano  ad esigenze di carattere unitario
          nei   rispettivi   territori,   le   regioni    organizzano
          l'esercizio  delle funzioni amministrative a livello locale
          attraverso i comuni e le province.
            2. Ai fini di cui al  comma  1,  le  leggi  regionali  si
          conformano  ai  princi'pi stabiliti dalla presente legge in
          ordine  alle  funzioni  del  comune  e   della   provincia,
          identificando  nelle  materie e nei casi previsti dall'art.
          117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali
          in rapporto alle caratteristiche della  popolazione  e  del
          territorio.
            3.   La   legge   regionale   indica  i  princi'pi  della
          cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con  la
          regione,  al fine di realizzare un efficiente sistema delle
          autonomie locali  al  servizio  dello  sviluppo  economico,
          sociale e civile.
            4.   La  regione  indica  gli  obiettivi  generali  della
          programmazione economico-sociale e territoriale e su questa
          base ripartisce le risorse destinate al  finanziamento  del
          programma di investimenti degli enti locali.
            5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli
          obiettivi  contenuti  nei  piani  e programmi dello Stato e
          delle  regioni  e  provvedono,  per   quanto   di   propria
          competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
            6.  La  legge  regionale  stabilisce  forme  e modi della
          partecipazione degli enti locali alla formazione dei  piani
          e  programmi  regionali  e  degli altri provvedimenti della
          regione.
            7. La  legge  regionale  indica  i  criteri  e  fissa  le
          procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione
          socio-economica  e  della  pianificazione  territoriale dei
          comuni e delle province rilevanti ai  fini  dell'attuazione
          dei programmi regionali.
            8.  La  legge regionale disciplina altresi', con norme di
          carattere generale, modi e  procedimenti  per  la  verifica
          della  compatibilita' fra gli strumenti di cui al comma 7 e
          i programmi regionali, ove esistenti".