Art. 20 Termine per la rimozione di cause di ineleggibilita' o di incompatibilita' 1. All'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n.154, dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso".
Nota all'art. 20: - Si riporta il testo vigente dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale), come modificato dalla presente legge: "Art. 7. - Nessuno puo' presentarsi come candidato in piu' di due regioni o in piu' di due province, o in piu' di due comuni o in piu' di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio regionale, provinciale, comunale o di circoscrizione. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due regioni, in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della regione, della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votati ed e' surrogato nell'altro consiglio. Ai fini della surrogazione, per la elezione dei consigli dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, si applica l'articolo 76 del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilita' ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilita' previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilita' o di incompatibilita'. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilita' o di incompatibilita', invita il consigliere a rimuoverli o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto. Le deliberazioni di cui al precedente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore".