Art. 20
                  Termine per la rimozione di cause
              di ineleggibilita' o di incompatibilita'

  1. All'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n.154, dopo il quarto
comma e' inserito il seguente: "Nel caso in cui venga proposta azione
di  accertamento  in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni
previsto  dal  quarto  comma  decorre dalla data di notificazione del
ricorso".
 
          Nota all'art. 20:
            -  Si riporta il testo vigente dell'art. 7 della legge 23
          aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed
          incompatibilita' alle  cariche  di  consigliere  regionale,
          provinciale,  comunale  e  circoscrizionale e in materia di
          incompatibilita'  degli  addetti  al   Servizio   sanitario
          nazionale), come modificato dalla presente legge:
            "Art.  7.  -  Nessuno  puo' presentarsi come candidato in
          piu' di due regioni o in piu' di due province, o in piu' di
          due comuni o in  piu'  di  due  circoscrizioni,  quando  le
          elezioni  si  svolgano  nella  stessa  data.  I consiglieri
          regionali, provinciali, comunali  o  di  circoscrizione  in
          carica   non   possono  candidarsi,  rispettivamente,  alla
          medesima carica in altro consiglio regionale,  provinciale,
          comunale o di circoscrizione.
            Il    candidato   che   sia   eletto   contemporaneamente
          consigliere in due regioni, in due province, in due comuni,
          in due circoscrizioni, deve optare per  una  delle  cariche
          entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida.
          Nel  caso  di  mancata  opzione rimane eletto nel consiglio
          della  regione,  della  provincia,  del  comune   o   della
          circoscrizione  in  cui  ha  riportato il maggior numero di
          voti in percentuale rispetto al numero  dei  votati  ed  e'
          surrogato nell'altro consiglio. Ai fini della surrogazione,
          per  la  elezione  dei  consigli dei comuni con popolazione
          sino a 5.000 abitanti, si applica l'articolo 76  del  testo
          unico approvato con decreto del presidente della Repubblica
          16 maggio 1960, n. 570.
            Quando   successivamente   alla   elezione  si  verifichi
          qualcuna delle condizioni  previste  dalla  presente  legge

          come  causa  di  ineleggibilita'  ovvero  esista al momento
          della elezione  o  si  verifichi  successivamente  qualcuna
          delle   condizioni   di   incompatibilita'  previste  dalla
          presente legge il consiglio di cui l'interessato  fa  parte
          gliela contesta.
            Il  consigliere  ha  dieci  giorni di tempo per formulare
          osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilita'  o
          di incompatibilita'.
            Nel  caso in cui venga proposta azione di accertamento in
          sede giurisdizionale, il termine di dieci  giorni  previsto
          dal  quarto  comma  decorre dalla data di notificazione del
          ricorso.
            Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine
          di   cui   al   comma   precedente  il  consiglio  delibera
          definitivamente e, ove  ritenga  sussistente  la  causa  di
          ineleggibilita'    o   di   incompatibilita',   invita   il
          consigliere a rimuoverli o ad esprimere, se  del  caso,  la
          opzione per la carica che intende conservare.
            Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi
          dieci  giorni  il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la
          deliberazione adottata dal  consiglio  e'  ammesso  ricorso
          giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
            La  deliberazione  deve  essere,  nel  giorno successivo,
          depositata nella segreteria  del  consiglio  e  notificata,
          entro  i  cinque  giorni  successivi, a colui che sia stato
          dichiarato decaduto.
            Le deliberazioni  di  cui  al  precedente  articolo  sono
          adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore".