Art. 21
        Modifica all'articolo 6 del testo unico approvato con
       decreto del Presidente della Repubblica n.570 del 1960

  1. All'articolo 6 del testo unico delle leggi per la composizione e
la  elezione  degli  organi delle Amministrazioni comunali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570, le
parole:  "chi  ricopre  la  carica  di  assessore  provinciale"  sono
soppresse.
 
          Nota all'art. 21:
            - Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del decreto
          del Presidente della Repubblica  16  maggio  1960,  n.  570
          (Testo  unico delle leggi per la composizione e la elezione

          degli organi delle amministrazioni comunali):
            "Art. 6. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 6). - Non puo'
          essere nominato sindaco:
             chi si trova  in  uno  dei  casi  di  ineleggibilita'  a
          consigliere comunale previsti dalla legge;
             chi  non ha reso conto di una precedente gestione ovvero
          risulti debitore dopo aver reso il conto;
             il ministro di un culto;
             chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o  affini
          fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del
          comune  il  posto  di  segretario  comunale,  di  esattore,
          collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o
          di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;
             chi fu condannato per  qualsiasi  reato  commesso  nella
          qualita' di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una
          pena  restrittiva  della liberta' personale superiore a sei
          mesi e chi fu condannato per qualsiasi altro  delitto  alla
          pena  della  reclusione  non inferiore ad un anno, salvo la
          riabilitazione a' termini di legge".