Art. 23
                             Indennita'
  1. Il decreto di cui al comma 9 del presente articolo determina una
indennita' di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per
il  sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano,
il  presidente  della  comunita'  montana,  i presidenti dei consigli
circoscrizionali,  i  presidenti dei consigli comunali e provinciali,
nonche' i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste
delle loro articolazioni, delle province, delle citta' metropolitane,
delle  comunita'  montane,  delle unioni di comuni e dei consorzi fra
enti locali. Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti
che non abbiano richiesto l'aspettativa.
  2.  Fino  all'emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma  9, agli
assessori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore
a cinquantamila abitanti puo' essere attribuita l'indennita' prevista
per  i  comuni  della  classe  superiore  la  cui  popolazione  e' da
cinquantamila  a centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il
limite  del  sessanta  per  cento  per  l'indennita'  degli assessori
rispetto all'ammontare delle indennita' previste per il sindaco.
  3.  I  consiglieri  comunali, provinciali, circoscrizionali e delle
comunita'  montane  hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal
presente  capo,  un  gettone  di  presenza  per  la  partecipazione a
consigli   e   commissioni.  In  nessun  caso  l'ammontare  percepito
nell'ambito di un mese da un consigliere puo' superare l'importo pari
ad  un  terzo  dell'indennita'  massima  prevista  per  il rispettivo
sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 9.
  4.  Ai  soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto
di  cumulo  tra  pensione  e  redditi,  le indennita' di cui ai commi
precedenti  non  sono  assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi
natura.
  5.  Gli  statuti  e  i regolamenti degli enti possono prevedere che
all'interessato  competa,  a richiesta, la trasformazione del gettone
di  presenza in una indennita' di funzione, sempre che tale regime di
indennita'  comporti  per  l'ente  pari o minori oneri finanziari. Il
regime   di   indennita'   di  funzione  per  i  consiglieri  prevede
l'applicazione   di  detrazioni  dalle  indennita'  in  caso  di  non
giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.
  6.  Le  indennita'  di funzione previste dal presente capo non sono
tra  loro  cumulabili.  L'interessato  opta  per la percezione di una
delle  due  indennita'  ovvero  per la percezione del 50 per cento di
ciascuna.
  7.  Le  indennita'  di  funzione  sono  cumulabili con i gettoni di
presenza  quando  siano  dovuti  per  mandati  elettivi  presso  enti
diversi, ricoperti dalla stessa persona.
  8.  Agli  amministratori ai quali viene corrisposta l'indennita' di
funzione  prevista  dal presente capo non e' dovuto alcun gettone per
la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente,
ne'  di  commissioni  che di quell'organo costituiscono articolazioni
interne ed esterne.
  9.  La  misura minima delle indennita' di funzione e dei gettoni di
presenza  di  cui al presente articolo e' determinata, senza maggiori
oneri  a  carico del bilancio dello Stato, entro novanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, con decreto del
Ministro  dell'interno,  adottato,  di  concerto  con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentita
la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b) articolazione  delle  indennita'  in  rapporto  con  la dimensione
   demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali
   della   popolazione,   della  percentuale  delle  entrate  proprie
   dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonche' dell'ammontare
   del bilancio di parte corrente;
c) articolazione  dell'indennita'  di  funzione  dei  presidenti  dei
   consigli,  dei  vicesindaci  e dei vice presidenti delle province,
   degli  assessori  e  dei  consiglieri  che  hanno  optato per tale
   indennita',  in rapporto alla misura della stessa stabilita per il
   sindaco  e per il presidente della provincia. Al presidente e agli
   assessori  delle  unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e
   delle  montane  sono  attribuite  le  indennita' di funzione nella
   misura  prevista  per  un  comune  avente  popolazione  pari  alla
   popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o
   alla popolazione montana della comunita' montana;
d) definizione   di   speciali   indennita'   di   funzione  per  gli
   amministratori   delle  citta'  metropolitane  in  relazione  alle
   particolari funzioni ad esse assegnate;
e) determinazione   dell'indennita'  spettante  al  presidente  della
   provincia  e  al sindaco dei comuni con popolazione superiore a 10
   mila  abitanti,  comunque  non  inferiore al trattamento economico
   fondamentale  del  segretario  generale dei rispettivi enti; per i
   comuni  con  popolazione  inferiore  a  10  mila  abitanti,  nella
   determinazione  dell'indennita'  si  tiene  conto  del trattamento
   economico fondamentale del segretario comunale;
f) previsione  dell'integrazione  dell'indennita'  dei  sindaci e dei
   presidenti  di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una
   indennita' , mensile, spettante per ciascun anno di mandato.
  10. Il decreto ministeriale di cui al comma 9 e' rinnovato ogni tre
anni  ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennita' e
dei  gettoni  di presenza sulla base della media degli indici annuali
dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure
stabilite  per  l'anno  precedente,  la  variazione  verificatasi nel
biennio  nell'indice  dei  prezzi  al  consumo  rilevata dall'ISTAT e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  relativa al mese di luglio di
inizio  ed  al  mese  di  giugno di termine del biennio. Su richiesta
della  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali si puo' procedere
alla  revisione  del  decreto  ministeriale  di cui al comma 9 con la
medesima procedura ivi indicata.
  11. Le indennita' e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del
comma  9,  possono  essere  incrementati  o  diminuiti  con  delibera
rispettivamente  di  giunta e di consiglio. Nel caso di incremento la
spesa   complessiva   risultante   non   deve   superare   una  quota
predeterminata  dello stanziamento di bilancio per le spese correnti,
fissata,  in  rapporto  alla  dimensione  demografica degli enti, dal
decreto  di  cui  al  comma  9.  Sono  esclusi  dalla possibilita' di
incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.
 
          Nota all'art. 23:
            -  Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 17 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione".