Art. 23 Indennita' 1. Il decreto di cui al comma 9 del presente articolo determina una indennita' di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunita' montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonche' i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. 2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 9, agli assessori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti puo' essere attribuita l'indennita' prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione e' da cinquantamila a centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il limite del sessanta per cento per l'indennita' degli assessori rispetto all'ammontare delle indennita' previste per il sindaco. 3. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunita' montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un terzo dell'indennita' massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 9. 4. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennita' di cui ai commi precedenti non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura. 5. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennita' di funzione, sempre che tale regime di indennita' comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennita' di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennita' in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali. 6. Le indennita' di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennita' ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna. 7. Le indennita' di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona. 8. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennita' di funzione prevista dal presente capo non e' dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne. 9. La misura minima delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo e' determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, adottato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri: a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori; b) articolazione delle indennita' in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio di parte corrente; c) articolazione dell'indennita' di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennita', in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle montane sono attribuite le indennita' di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunita' montana; d) definizione di speciali indennita' di funzione per gli amministratori delle citta' metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate; e) determinazione dell'indennita' spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, nella determinazione dell'indennita' si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale; f) previsione dell'integrazione dell'indennita' dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennita' , mensile, spettante per ciascun anno di mandato. 10. Il decreto ministeriale di cui al comma 9 e' rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennita' e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Su richiesta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali si puo' procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 9 con la medesima procedura ivi indicata. 11. Le indennita' e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 9, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 9. Sono esclusi dalla possibilita' di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.
Nota all'art. 23: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione".