Art. 24
                         Permessi e licenze

  1.  I  lavoratori  dipendenti,  pubblici  e privati, componenti dei
consigli   comunali,   provinciali,  metropolitani,  delle  comunita'
montane   e   delle   unioni   di   comuni,   nonche'   dei  consigli
circoscrizionali  dei  comuni  con  popolazione  superiore  a 500.000
abitanti,  hanno  diritto  di  assentarsi  dal  servizio per l'intera
giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui
i  consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno
diritto  di  non  riprendere  il  lavoro prima delle ore 8 del giorno
successivo;  nel  caso  in  cui  i lavori dei consigli si protraggano
oltre  la  mezzanotte,  hanno  diritto di assentarsi dal servizio per
l'intera giornata successiva.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 si applicano altresi' nei
confronti  dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono
il   servizio  sostitutivo  previsto  dalla  legge.  Ai  sindaci,  ai
presidenti  di  provincia,  ai presidenti delle comunita' montane che
svolgono  servizio  militare  di  leva  o  che  sono richiamati o che
svolgono  il  servizio  sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza
illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.
  3.  I  lavoratori  dipendenti  facenti parte delle giunte comunali,
provinciali,  metropolitane,  delle  comunita' montane, nonche' degli
organi  esecutivi  dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle
unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte
delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite
nonche'  delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri
delle   conferenze   dei   capigruppo   e  degli  organismi  di  pari
opportunita',  previsti  dagli  statuti e dai regolamenti consiliari,
hanno  diritto  di  assentarsi  dal  servizio  per  partecipare  alle
riunioni  degli  organi  di  cui  fanno  parte  per la loro effettiva
durata.  Il  diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende
il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto
di  lavoro.  Le  disposizioni  di  cui al presente comma si applicano
altresi'  nei  confronti  dei  militari  di leva o di coloro che sono
richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.
  4.  I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province,
delle  citta'  metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunita'
montane  e  dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli
comunali,  provinciali  e  circoscrizionali, nonche' i presidenti dei
gruppi  consiliari  delle  province  e  dei  comuni  con  popolazione
superiore  a  quindicimila abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi
di  cui  ai  precedenti  commi, di assentarsi dai rispettivi posti di
lavoro  per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore
per  i  sindaci,  presidenti  delle  province, sindaci metropolitani,
presidenti   delle   comunita'   montane,   presidenti  dei  consigli
provinciali  e  dei  comuni  con  popolazione  superiore a trentamila
abitanti.
  5.  Le  assenze  dal  servizio  di  cui  ai  commi  precedenti sono
retribuite  al  lavoratore  dal  datore  di  lavoro.  Gli oneri per i
permessi  retribuiti  sono  a  carico  dell'ente  presso  il  quale i
lavoratori  dipendenti  esercitano  le  funzioni  pubbliche di cui ai
commi  precedenti.  L'ente,  su  richiesta  documentata del datore di
lavoro,  e'  tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per
retribuzioni  ed  assicurazioni,  per  le ore o giornate di effettiva
assenza  del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro
trenta  giorni  dalla  richiesta.  Le somme rimborsate sono esenti da
imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della
legge 11 marzo 1988, n.67.
  6.  I  lavoratori  dipendenti  di  cui  al  presente articolo hanno
diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24
ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento
del mandato.
 
          Nota all'art. 24:
            - Si riporta il comma 35 dell'art. 8 della legge 11 marzo
          1988, n. 67 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria
          1988):
            "35. Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta
          sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a
          fronte dei quali e' versato solo il rimborso  del  relativo
          costo".