Art. 25 Rimborsi spese e indennita' di missione 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonche' la indennita' di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n.836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni. 2. L'articolo 35-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n.55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.131, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 35-ter - 1. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attivita' degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi". 3. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennita' di missione e' effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalita' della missione. 4. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche' per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. 5. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennita' di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.
Note all'art. 25: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali): "1. Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in localita' distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennita' di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede. Per le ore residuali spettano le indennita' orarie di cui all'articolo 3 della presente legge". - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 della citata legge 18 dicembre 1973, n. 836: Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennita' di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato arrotondamento per eccesso a lira intera. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora superiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera.".