Art. 25
               Rimborsi spese e indennita' di missione

  1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino
fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa
autorizzazione  del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti
degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso
di  consiglieri,  sono  dovuti  il  rimborso  delle  spese di viaggio
effettivamente  sostenute  nonche'  la  indennita'  di  missione alle
condizioni  previste dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3,
primo  e  secondo  comma,  della legge 18 dicembre 1973, n.836, e per
l'ammontare  stabilito  al  numero  2)  della tabella A allegata alla
medesima legge, e successive modificazioni.
  2.  L'articolo  35-ter  del  decreto-legge  28 febbraio 1983, n.55,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.131, e
successive  modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 35-ter -
1.  Le  norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative
alla  posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici
e  privati  chiamati  a  funzioni elettive, si applicano anche per la
partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni
internazionali,  nazionali  e regionali tra enti locali. Le spese che
gli  enti  locali  ritengono  di sostenere, per la partecipazione dei
componenti  dei  propri  organi  alle riunioni e alle attivita' degli
organi  nazionali  e  regionali  delle  associazioni, fanno carico ai
bilanci degli enti stessi".
  3.  La  liquidazione  del rimborso delle spese o dell'indennita' di
missione   e'  effettuata  dal  dirigente  competente,  su  richiesta
dell'interessato,  corredata  della  documentazione  delle  spese  di
viaggio  e  soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione
sulla durata e sulle finalita' della missione.
  4. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune
ove  ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese
di  viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna
delle  sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche'
per  la  presenza  necessaria  presso  la  sede  degli  uffici per lo
svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
  5.  I  consigli e le assemblee possono sostituire all'indennita' di
missione   il   rimborso   delle   spese   effettivamente  sostenute,
disciplinando  con  regolamento  i  casi  in  cui  si applica l'uno o
l'altro trattamento.
 
          Note all'art. 25:
            - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge
          18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di missione
          e di trasferimento dei dipendenti statali):
             "1.  Ai  dipendenti  civili dello Stato, compresi quelli
          delle amministrazioni con  ordinamento  autonomo,  ed  agli
          appartenenti  alle  forze  armate  ed  ai corpi organizzati
          militarmente comandati  in  missione  isolata  fuori  della
          ordinaria sede di servizio, in localita' distanti almeno 30
          chilometri, spettano le indennita' di trasferta di cui alle
          unite  tabelle  A,  B,  C,  D,  E ed F per ogni 24 ore (ivi
          compreso il tempo occorrente per  il  viaggio)  di  assenza
          dalla  sede.  Per  le  ore residuali spettano le indennita'
          orarie di cui all'articolo 3 della presente legge".
            -  Si  riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 della
          citata legge 18 dicembre 1973, n. 836:
            Per  le  missioni  di  durata  inferiore  alle   24   ore
          l'indennita'   di   trasferta   spetta  in  ragione  di  un
          ventiquattresimo della diaria intera ogni ora di  missione.
          Sulle  misure  orarie  risultanti va operato arrotondamento
          per eccesso a lira intera.
            Ai  fini  dell'applicazione  del  precedente  comma,   le
          frazioni  di  ora superiori a 30 minuti sono trascurate. Le
          altre sono arrotondate ad ora intera.".