Art. 26
          Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi
                e disposizioni fiscali e assicurative

  1.  L'amministrazione  locale  prevede  a  proprio  carico, dandone
comunicazione  tempestiva  ai  datori  di lavoro, il versamento degli
oneri  assistenziali,  previdenziali  ed  assicurativi  ai rispettivi
istituti  per  i  sindaci,  per  i  presidenti  di  provincia,  per i
presidenti  di  comunita'  montane, di unioni di comuni e di consorzi
fra  enti  locali,  per gli assessori provinciali e per gli assessori
dei  comuni  con  popolazione  superiore  a  10.000  abitanti, che si
trovino  nelle condizioni previste dall'articolo 22, per i presidenti
dei  consigli  dei  comuni  con popolazione superiore a cinquantamila
abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti
dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato
nei  loro  confronti  un  effettivo decentramento di funzioni e per i
presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della
riforma in materia di servizi pubblici locali.
  2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e
che  rivestano  le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale
provvede,  allo  stesso  titolo previsto dal comma 1, al pagamento di
una cifra fortettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto
dei  Ministri  dell'interno,  del lavoro e della previdenza sociale e
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica sono
stabiliti  i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in
coerenza   con  quanto  previsto  per  i  lavoratori  dipendenti,  da
conferire  alla  forma  pensionistica presso la quale il soggetto era
iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
  3.  L'amministrazione  locale  provvede,  altresi', a rimborsare al
datore  di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennita'
di  fine  rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennita' di
carica  annua  da  parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte
dell'amministratore.
  4.  Alle  indennita'  di  funzione  e  ai  gettoni  di  presenza si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 26, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n.724.
  5. I comuni, le province, le comunita' montane, le unioni di comuni
e   i   consorzi   fra   enti  locali  possono  assicurare  i  propri
amministratori  contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro
mandato.
  6.  Al  fine  di  conferire certezza alla posizione previdenziale e
assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1
e'  consentita  l'eventuale  ripetizione  degli  oneri  assicurativi,
assistenziali  e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro
versamento, se precedente la data di entrata in vigore della presente
legge, ed entro tre anni se successiva.
  7.  Dopo  il  comma  7  dell'articolo  3 del decreto legislativo 16
settembre  1996,  n.564,  come  sostituito  dall'articolo 3, comma 1,
lettera c), numero 4), del decreto legislativo 29 giugno 1998, n.278,
e' inserito il seguente: "7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si
applicano  anche agli amministratori degli enti locali territoriali e
ai  componenti dei consigli regionali; gli enti locali territoriali e
le regioni possono provvedere a loro carico".
  8. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma
7  agli  amministratori locali e ai componenti dei consigli regionali
e' fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Sono comunque da considerare valide le basi contributive sulle
quali   l'INPS   abbia,  anche  solo  temporaneamente,  accettato  il
versamento di contributi.
 
          Note all'art. 26:
            -  Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 26 della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica):
            "1.  Sono  soppressi   i   regimi   fiscali   particolari
          concernenti:
             a)  le  indennita' percepite dai membri del Parlamento e
          del Governo nazionale, del Parlamento europeo, della  Corte
          costituzionale,  dei  consigli  e  delle  giunte regionali,
          nonche' dai titolari di cariche elettive negli enti  locali
          e dagli amministratori locali;
             b)   gli   assegni  vitalizi  spettanti  ai  membri  del
          Parlamento nazionale, del Parlamento europeo,  della  Corte
          costituzionale  e dei consigli regionali per la quota parte
          che non derivi da fonti riferibili a trattenute  effettuate
          al percettore e gia' assoggettate a ritenute fiscali".
            - Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto
          legislativo  16  settembre  1996, n. 564, (Attuazione della
          delega conferita dall'art.   1, comma  39,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa
          e  di  copertura  assicurativa  per  periodi non coperti da
          contribuzione), come sostituito dall'articolo 3,  comma  1,
          lettera  c),  numero  4  del  decreto legislativo 29 giugno
          1998,  n.  278,  (Disposizioni  correttive  del  D.Lgs.  16
          settembre  1996, n. 564, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181,
          e del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 157, del D.Lgs.  30  aprile
          1997,  n.  180  e  del  D.Lgs.  30  aprile 1997, n. 184, in
          materia  pensionistica),  come  modificato  dalla  presente
          legge:
            "Art.  3  (Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300). -
          1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in  atto,  i
          provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita
          dei  lavoratori  chiamati  a  ricoprire  funzioni pubbliche
          elettive  o  cariche  sindacali  sono  efficaci,  ai   fini
          dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi
          dell'art.  31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 se assunti
          con atto scritto e per i lavoratori  chiamati  a  ricoprire
          cariche  sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova
          previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non
          inferiore a sei mesi.
            2. Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art.
          31 della citata legge n. 300 del 1970 sono quelle  previste
          dalle  norme  statutarie  e  formalmente  attribuite per lo
          svolgimento di funzioni rappresentative  e  dirigenziali  a
          livello   nazionale,   regionale   e   provinciale   o   di
          comprensorio, anche in qualita'  di  componenti  di  organi
          collegiali dell'organizzazione sindacale.
            3.  La domanda di accredito figurativo presso la gestione
          previdenziale interessata essere presentata per  ogni  anno
          solare  o  per  frazione  di  esso  entro  il  30 settembre
          dell'anno successivo a quello nel  corso  del  quale  abbia
          avuto  inizio  o  si  sia protratta l'aspettativa a pena di
          decadenza. (Per  l'accredito  dei  periodi  di  aspettativa
          precedenti   l'anno  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, la domanda  deve  essere  presentata,  a  pena  di
          decadenza,  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore del decreto stesso).
            4. Le  retribuzioni  figurative  accreditabili  ai  sensi
          dell'art.   8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n.
          155 sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro
          della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla
          effettiva   prestazione   dell'attivita'    lavorativa    o
          condizionati  ad  una determinata produttivita' o risultato
          di lavoro ne' incrementi o avanzamenti che non siano legati
          alla sola maturazione dell'anzianita' di servizio.
            5. A decorrere dal mese successivo alla data  di  entrata
          in   vigore  del  presente  decreto  puo'  essere  versata,
          facoltativamente,     una     contribuzione      aggiuntiva
          sull'eventuale  differenza  tra le somme corrisposte per lo
          svolgimento   dell'attivita'   sindacale   ai    lavoratori
          collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata
          legge  n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per
          il calcolo del contributo figurativo  di  cui  all'art.  8,
          ottavo  comma,  della  citata  legge  n. 155 del 1981.   La
          facolta'  puo'  essere  esercitata   dalla   organizzazione
          sindacale,  previa  richiesta  di autorizzazione al fondo o
          regime pensionistico di  appartenenza  del  lavoratore.  Il
          contributo  aggiuntivo  va  versato entro lo stesso termine
          previsto per la domanda di accredito figurativo di  cui  al
          comma 3 ed e' pari all'aliquota di finanziamento del regime
          pensionistico  a  cui  il  lavoratore  e'  iscritto  ed  e'
          riferito  alla  differenza   tra   le   somme   corrisposte
          dall'organizzazione  sindacale e la retribuzione figurativa
          accreditata.
            6. La facolta' di cui al comma 5, per integrare, ai  fini
          pensionistici,  la  retribuzione  base  in  godimento, puo'
          essere esercitata negli stessi  termini  e  con  le  stesse
          modalita'  ivi  previste per gli emolumenti e le indennita'
          corrisposti  dall'organizzazione  sindacale  ai  lavoratori
          collocati   in   distacco   sindacale   con   diritto  alla
          retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.
            7.  Nel  caso  in  cui  l'aspettativa  fruita  presso  il
          sindacato  non  risulti  conforme a quanto previsto ai fini
          dell'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'art.  31
          della  citata  legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni
          sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali  e
          assistenziali   provvedano   ad   effettuare   le  relative
          regolarizzazioni  contributive  entro  il  termine  del  31
          dicembre  1998,  i  contributi  saranno  gravati  dei  soli
          interessi calcolati al tasso  legale.  Il  relativo  debito
          puo'  essere regolarizzato in trenta rate bimestrali con le
          stesse modalita' di determinazione previste per il  condono
          previdenziale di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge
          28  marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 maggio 1997, n. 140, con  versamento  della  prima
          rata entro il predetto termine del 31 dicembre 1998.
            7-bis.  Le  disposizioni  di  cui al comma 7 si applicano
          anche agli amministratori degli enti locali territoriali  e
          ai  componenti  dei  consigli  regionali;  gli  enti locali
          territoriali e le regioni possono provvedere a loro carico.
            8. Gli oneri corrispondenti alla contribuzione figurativa
          di cui all'art. 31 della  citata  legge  n.  300  del  1970
          gravanti  sui  fondi  pensionistici amministrati dall'INPS,
          determinati nella misura pari all'aliquota di  computo  del
          33  per cento del valore retributivo stabilito dal presente
          decreto,   sono   addebitati   alla   rispettiva   gestione
          previdenziale.
            9.    I    lavoratori   iscritti   ai   fondi   esclusivi
          dell'assicurazione generale obbligatoria hanno diritto alla
          contribuzione figurativa per i periodi  non  retribuiti  di
          aspettativa  per  cariche  sindacali  o  funzioni pubbliche
          elettive di cui all'art. 31 della citata legge n.  300  del
          1970.
            10.  L'onere  di  cui  al comma 9 e' posto a carico della
          relativa gestione previdenziale".