Art. 27
         Consigli di amministrazione delle aziende speciali

  1.  Fino  all'approvazione  della  riforma  in  materia  di servizi
pubblici  locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle
aziende  speciali  anche  consortili  si  applicano  le  disposizioni
contenute  nell'articolo 19, comma 1, nell'articolo 22, nell'articolo
24, commi 3 e 4, nell'articolo 25, comma 2, e nell'articolo 26.