Art. 28 Disposizioni finali e norme di abrogazione 1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane, esercizio associato delle funzioni comunali e di attuazione degli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n.142. 2. La disciplina di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n.816, come autenticamente interpretata dall'articolo 8-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, si applica a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1985, n.816. 3. L'articolo 8 e tutte le altre disposizioni della legge 27 dicembre 1985, n.816, incompatibili con la normativa introdotta dal presente capo, sono abrogati. 4. Sono abrogati il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n.148, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, l'articolo 279 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.383, e sono contestualmente abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge. 5. Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n.148, si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla presente legge. 6. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle amministrazioni locali in scadenza entro il 31 dicembre 1999. 7. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.
Note all'art. 28: - Si riporta il testo vigente degli articoli 14 e 15 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142: "Art. 14 (Funzioni). - 1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamita'; b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; c) valorizzazione dei beni culturali; d) viabilita' e trasporti; e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali; f) caccia e pesca nelle acque interne; g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. 2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti promuove e coordina attivita' nonche' realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. 3. La gestione di tali attivita' ed opere avviene attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici". "Art. 15 (Compiti di programmazione). - 1. La provincia: a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione; b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale; c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attivita' programmatoria dei comuni. 2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione; c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. 3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformita' agli indirizzi regionali della programmazione socio economica e territoriale. 4. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonche' norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento. 5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilita' di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento. 6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali". - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, (Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali): "Art. 2 (Collocamenti in aspettativa). - Agli effetti degli articoli successivi possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita, anche se questa non e' prevista dai rispettivi ordinamenti, solo i lavoratori dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende o enti, pubblici o privati, eletti alle cariche di cui alla presente legge. Il periodo trascorso in aspettativa e' considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonche' come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. Per i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali per i quali la presente legge prevede il raddoppio dell'indennita' mensile di carica, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro pubblico e su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale e' altresi' rimborsata la quota annuale di accantonamento per l'indennita' di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennita' di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto". - Il regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 reca: "Approvazione del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale". - Si riporta l'art. 279 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale): "Art. 279. - Gli amministratori dei comuni, delle province e dei consorzi, nonche' i consultori e i membri della giunta provinciale amministrativa devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilita' loro proprie verso i corpi cui appartengono e verso gli stabilimenti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta di interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilita' dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari. Le disposizioni, di cui ai commi precedenti, si applicano anche al segretario del comune, della provincia e del consorzio". Si riporta il testo degli artt. 125, 127 e 289 del citato regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. "Art. 125 (Testo unico, art. 120). - La convocazione dei consiglieri deve esser fatta dal sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato ventiquattro ore prima: ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione puo' essere differita al giorno seguente. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri gia' inscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del consiglio comunale, deve, sotto la responsabilita' del segretario, essere pubblicato nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza". "Art. 127 (Testo unico, art. 122).- I consigli comunali non possono deliberare se non interviene la meta' del numero dei consiglieri assegnati al Comune; pero', alla seconda convocazione, che avra' luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purche' intervengano almeno quattro membri. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri". "Art. 289. (Testo unico, art. 277). - I consiglieri, che non intervengono ad una intiera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. Il deputato provinciale, o l'assessore municipale, che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica. La decadenza e' pronunciata dai rispettivi consigli. Il prefetto la puo' promuovere".