Art. 28
             Disposizioni finali e norme di abrogazione

  1.  Sono  fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree
metropolitane,  esercizio  associato  delle  funzioni  comunali  e di
attuazione degli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n.142.
  2.  La  disciplina  di  cui  all'articolo 2 della legge 27 dicembre
1985, n.816, come autenticamente interpretata dall'articolo 8-ter del
decreto-legge  18  gennaio  1993, n.8, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  marzo  1993,  n.68, si applica a tutti i lavoratori
dipendenti   eletti  negli  organi  esecutivi  degli  enti  locali  a
decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della legge 27 dicembre
1985, n.816.
  3.  L'articolo  8  e  tutte  le  altre  disposizioni della legge 27
dicembre  1985,  n.816, incompatibili con la normativa introdotta dal
presente capo, sono abrogati.
  4. Sono abrogati il testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato  con  regio  decreto  4  febbraio  1915, n.148, fatto salvo
quanto  previsto al comma 5 del presente articolo, l'articolo 279 del
testo  unico  della legge comunale e provinciale, approvato con regio
decreto 3 marzo 1934, n.383, e sono contestualmente abrogate tutte le
norme incompatibili con la presente legge.
  5.  Le  disposizioni  degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico
della  legge  comunale  e  provinciale, approvato con regio decreto 4
febbraio  1915, n.148, si applicano fino all'adozione delle modifiche
statutarie e regolamentari previste dalla presente legge.
  6.  Le  disposizioni  del  presente  capo  non  si  applicano  alle
amministrazioni locali in scadenza entro il 31 dicembre 1999.
  7. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle
regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano  nei  limiti  e  nel  rispetto degli statuti e delle norme di
attuazione.
 
          Note all'art. 28:
            -  Si  riporta  il  testo  vigente degli articoli 14 e 15
          della citata legge 8 giugno 1990, n. 142:
            "Art. 14 (Funzioni). -  1.  Spettano  alla  provincia  le
          funzioni   amministrative   di  interesse  provinciale  che
          riguardino vaste zone intercomunali o  l'intero  territorio
          provinciale nei seguenti settori:
             a)   difesa   del   suolo,   tutela   e   valorizzazione
          dell'ambiente e prevenzione delle calamita';
             b) tutela e  valorizzazione  delle  risorse  idriche  ed
          energetiche;
             c) valorizzazione dei beni culturali;

             d) viabilita' e trasporti;
             e)  protezione  della  flora  e  della  fauna,  parchi e
          riserve naturali;
             f) caccia e pesca nelle acque interne;
             g)  organizzazione  dello  smaltimento  dei  rifiuti   a
          livello  provinciale,  rilevamento,  disciplina e controllo
          degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e
          sonore;
             h)  servizi  sanitari,  di igiene e profilassi pubblica,
          attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
             i)  compiti  connessi  alla  istruzione  secondaria   di
          secondo    grado    ed   artistica   ed   alla   formazione
          professionale, compresa l'edilizia  scolastica,  attribuiti
          dalla legislazione statale e regionale;
             l)    raccolta    ed   elaborazione   dati,   assistenza
          tecnico-amministrativa agli enti locali.
            2. La provincia, in collaborazione con i comuni  e  sulla
          base  di  programmi  da  essa  proposti promuove e coordina
          attivita' nonche' realizza  opere  di  rilevante  interesse
          provinciale   sia   nel   settore   economico,  produttivo,
          commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e
          sportivo.
            3.  La  gestione  di  tali  attivita'  ed  opere  avviene
          attraverso  le  forme  previste dalla presente legge per la
          gestione dei servizi pubblici".
            "Art. 15 (Compiti di programmazione). - 1. La provincia:
             a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni,
          ai fini della  programmazione  economica,  territoriale  ed
          ambientale della regione;
             b)  concorre alla determinazione del programma regionale
          di sviluppo e  degli  altri  programmi  e  piani  regionali
          secondo norme dettate dalla legge regionale;
             c)  formula  e adotta, con riferimento alle previsioni e
          agli obiettivi del programma regionale di sviluppo,  propri
          programmi   pluriennali   sia  di  carattere  generale  che
          settoriale  e  promuove  il  coordinamento   dell'attivita'
          programmatoria dei comuni.
            2.  La  provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano
          territoriale  di  coordinamento  che,  ferme  restando   le
          competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e
          dei  programmi  regionali,  determina indirizzi generali di

          assetto del territorio e, in particolare, indica:
             a) le diverse destinazioni del territorio  in  relazione
          alla prevalente vocazione delle sue parti;
             b)   la   localizzazione   di   massima  delle  maggiori
          infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
             c) le linee di intervento per  la  sistemazione  idrica,
          idrogeologica  ed  idraulico-forestale  ed in genere per il
          consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
             d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi  o
          riserve naturali.
            3.  I  programmi  pluriennali  e il piano territoriale di
          coordinamento  sono  trasmessi  alla  regione  ai  fini  di
          accertarne  la  conformita'  agli indirizzi regionali della
          programmazione socio economica e territoriale.
            4. La legge regionale detta le procedure di  approvazione
          nonche'  norme  che  assicurino il concorso dei comuni alla
          formazione  dei   programmi   pluriennali   e   dei   piani
          territoriali di coordinamento.
            5.  Ai  fini  del coordinamento e dell'approvazione degli
          strumenti di pianificazione  territoriale  predisposti  dai
          comuni,   la   provincia   esercita  le  funzioni  ad  essa
          attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di
          accertare  la  compatibilita'  di  detti  strumenti  con le
          previsioni del piano territoriale di coordinamento.
            6.   Gli   enti   e   le    amministrazioni    pubbliche,
          nell'esercizio  delle  rispettive competenze, si conformano
          ai piani territoriali di  coordinamento  delle  province  e
          tengono conto dei loro programmi pluriennali".
            - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 27 dicembre
          1985,  n.  816,  (Aspettative,  permessi e indennita' degli
          amministratori locali):
            "Art. 2 (Collocamenti in  aspettativa).  -  Agli  effetti
          degli  articoli  successivi  possono  essere  collocati,  a
          domanda, in aspettativa non retribuita, anche se questa non
          e' prevista dai rispettivi ordinamenti, solo  i  lavoratori
          dipendenti  pubblici  o  dipendenti  da  imprese, aziende o
          enti, pubblici o privati, eletti alle cariche di  cui  alla
          presente legge.
            Il  periodo  trascorso  in  aspettativa  e' considerato a
          tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonche'
          come legittimo impedimento per il compimento del periodo di
          prova.
            Per i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi
          degli enti locali per i quali la presente legge prevede  il
          raddoppio  dell'indennita'  mensile  di  carica,  gli oneri
          previdenziali, assistenziali ed assicurativi  sono  versati
          ai  rispettivi  istituti dal datore di lavoro pubblico e su
          richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso  il  quale
          il  lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo
          stesso ente provvede al  versamento,  presso  i  competenti
          istituti  previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri
          in sostituzione del datore di lavoro privato, al  quale  e'

          altresi'  rimborsata la quota annuale di accantonamento per
          l'indennita'  di  fine  rapporto,  entro  i  limiti  di  un
          dodicesimo   dell'indennita'   di  carica  annua  da  parte
          dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto".
            -  Il  regio  decreto  4  febbraio  1915,  n.  148  reca:
          "Approvazione  del nuovo testo unico della legge comunale e
          provinciale".
            - Si riporta l'art. 279 del regio decreto 3  marzo  1934,
          n.  383, (Approvazione del testo unico della legge comunale
          e provinciale):
            "Art.  279.  -  Gli  amministratori  dei  comuni,   delle
          province  e  dei  consorzi, nonche' i consultori e i membri
          della giunta provinciale  amministrativa  devono  astenersi
          dal  prendere  parte  alle deliberazioni riguardanti liti o
          contabilita' loro proprie verso i corpi cui appartengono  e
          verso gli stabilimenti dai medesimi amministrati o soggetti
          alla  loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si
          tratta  di  interesse  proprio,  o  d'interesse,   liti   o
          contabilita'  dei  loro  parenti  o  affini  sino al quarto
          grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
            Il divieto  di  cui  sopra  importa  anche  l'obbligo  di
          allontanarsi   dalla   sala   delle   adunanze  durante  la
          trattazione di detti affari.
            Le disposizioni, di cui ai commi precedenti, si applicano
          anche  al  segretario  del  comune,  della  provincia e del
          consorzio".
            Si riporta il testo degli artt. 125, 127 e 289 del citato
          regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.
            "Art. 125 (Testo unico, art. 120). - La convocazione  dei
          consiglieri   deve  esser  fatta  dal  sindaco  con  avvisi
          scritti, da consegnarsi a domicilio.
            La consegna deve risultare  da  dichiarazione  del  messo
          comunale.
            L'avviso  per  le  sessioni ordinarie, con l'elenco degli
          oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri
          almeno cinque giorni prima, e per le altre sessioni  almeno
          tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
            Tuttavia,  nei  casi  d'urgenza,  basta  che l'avviso col
          relativo elenco sia consegnato ventiquattro ore  prima:  ma
          in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri
          presenti   lo  richieda,  ogni  deliberazione  puo'  essere
          differita al giorno seguente.
            Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da
          trattarsi in aggiunta ad altri  gia'  inscritti  all'ordine
          del giorno di una determinata seduta.
            L'elenco  degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione
          ordinaria o straordinaria  del  consiglio  comunale,  deve,
          sotto  la responsabilita' del segretario, essere pubblicato
          nell'albo pretorio almeno il  giorno  precedente  a  quello
          stabilito per la prima adunanza".
            "Art.  127  (Testo unico, art. 122).- I consigli comunali
          non possono deliberare  se  non  interviene  la  meta'  del
          numero  dei  consiglieri  assegnati  al Comune; pero', alla
          seconda convocazione, che avra' luogo in altro  giorno,  le
          deliberazioni   sono  valide  purche'  intervengano  almeno
          quattro membri.
            Nel caso che siano  introdotte  proposte,  le  quali  non
          erano  comprese  nell'ordine  di prima convocazione, queste
          non  possono  essere  poste   in   deliberazione   se   non
          ventiquattro   ore  dopo  averne  dato  avviso  a  tutti  i
          consiglieri".
            "Art. 289. (Testo unico, art. 277). - I consiglieri,  che
          non  intervengono  ad una intiera sessione ordinaria, senza
          giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
            Il deputato provinciale, o  l'assessore  municipale,  che
          non  interviene  a  tre  sedute  consecutive del rispettivo
          consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
            La decadenza e' pronunciata dai rispettivi consigli.
            Il prefetto la puo' promuovere".