Art. 29 Modifica alla legge 19 marzo 1990, n.55 1. All'articolo 15-bis, comma 6-quater, della legge 19 marzo 1990, n.55, le parole: "Le disposizioni di cui al comma 6-ter" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-septies".
Nota all'art. 29: - Si riporta il testo vigente del comma 6-quater dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), come modificato dal presente articolo: "6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-septies si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1".