Art. 29
               Modifica alla legge 19 marzo 1990, n.55

  1.  All'articolo 15-bis, comma 6-quater, della legge 19 marzo 1990,
n.55,  le  parole:  "Le  disposizioni  di  cui  al  comma 6-ter" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Le disposizioni di cui ai commi 6-bis,
6-ter e 6-septies".
 
          Nota all'art. 29:
            -  Si  riporta  il  testo  vigente  del  comma   6-quater
          dell'art.  15-bis  della legge 19 marzo 1990, n. 55, (Nuove
          disposizioni per la prevenzione della delinquenza  di  tipo
          mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di  manifestazione  di
          pericolosita'  sociale),  come  modificato   dal   presente
          articolo:
            "6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e
          6-septies   si   applicano,  a  far  tempo  dalla  data  di
          insediamento degli organi e fino alla scadenza del  mandato
          elettivo,    anche    alle   amministrazioni   comunali   e
          provinciali, i cui organi siano rinnovati  al  termine  del
          periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1".