Art. 3
                       Partecipazione popolare

  1. L'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal
seguente: "Art. 6 - (Partecipazione popolare) -
  1.  I  comuni  valorizzano le libere forme associative e promuovono
organismi  di  partecipazione  popolare  all'amministrazione  locale,
anche  su  base  di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme
associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.
  2.  Nel  procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su
situazioni  giuridiche  soggettive  devono  essere  previste forme di
partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo
statuto,  nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n.241.
  3.  Nello  statuto  devono  essere  previste forme di consultazione
della  popolazione  nonche'  procedure  per  l'ammissione di istanze,
petizioni  e  proposte  di  cittadini  singoli  o associati dirette a
promuovere  interventi per la migliore tutela di interessi collettivi
e  devono  essere  altresi'  determinate  le  garanzie  per  il  loro
tempestivo  esame.  Possono essere altresi' previsti referendum anche
su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
  4.  Le  consultazioni  e  i  referendum di cui al presente articolo
devono  riguardare  materie  di  esclusiva  competenza  locale  e non
possono   avere   luogo  in  coincidenza  con  operazioni  elettorali
provinciali, comunali e circoscrizionali".