Art. 30
                Anagrafe degli amministratori locali

  1.  Avvenuta  la  proclamazione degli eletti, la Direzione centrale
per  i servizi elettorali del Ministero dell'interno raccoglie i dati
relativi  agli  eletti  a  cariche  locali e regionali nella apposita
anagrafe  degli  amminitratori  locali  nonche'  i dati relativi alla
tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.
  2.  L'anagrafe e' costituita dalle notizie relative agli eletti nei
comuni,  province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o
gruppo  di  appartenenza  o di collegamento, il titolo di studio e la
professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province
e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.
  3.  Per  gli  amministratori  comunali  e  provinciali non elettivi
l'anagrafe e' costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente
forniti dagli amministratori stessi.
  4.  Al  fine di assicurare la massima trasparenza e' riconosciuto a
chiunque  il  diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su
supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.