ART. 31.
     (Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali).
  1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, con decreto
legislativo,  un  testo  unico nel quale sono riunite e coordinate le
disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni
e  delle  province  e  loro forme associative. Il decreto e' emanato,
entro  il  termine  di  un anno dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  previa deliberazione del consiglio dei ministri, su
proposta   del   Ministro   dell'interno.   Si   applica,  in  quanto
compatibile,  il  comma  4  dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999,
n.50.
  2.  Il  testo  unico  contiene  le disposizioni sull'ordinamento in
senso   proprio   e   sulla   struttura  istituzionale,  sul  sistema
elettorale,  ivi  comprese  l'ineleggibilita'  e  l'incompatibilita',
sullo stato giuridico degli amministratori, sul sistema finanziario e
contabile,     sui     controlli,    nonche'    norme    fondamentali
sull'organizzazione  degli  uffici  e  del  personale, ivi compresi i
segretari comunali.
  3.   Nella   redazione   del  testo  unico  si  avra'  riguardo  in
particolare, oltre alla presente legge, alle seguenti:
  a) testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.383;
  b) legge 10 febbraio 1953, n.62;
  c) legge 3 dicembre 1971, n.1102;
  d) legge 23 marzo 1981, n.93;
  e) legge 23 aprile 198 1, n.154;
  f) legge 27 dicembre 1985, n.816;
  g) legge 8 giugno 1990, n.142;
  h) legge 25 marzo 1993, n.81;
  i) legge 31 gennaio 1994, n.97;
  l) decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77;
  m)  legge  15  marzo  1997, n.59, e relativi decreti legislativi di
attuazione;
  n) legge 15 maggio 1997, n.127.
 
          Note all'art. 31:
            - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della legge
          8 marzo 1999, n. 50,  (Delegificazione  e  testi  unici  di
          norme  concernenti  procedimenti  amministrativi - Legge di
          semplificazione 1998):
            "4. Lo schema di ciascun testo unico  e'  deliberato  dal
          Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio
          di   Stato   deve   esprimere  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta. Lo schema e' trasmesso, con  apposita  relazione
          cui  e'  allegato  il  parere  del Consiglio di Stato, alle
          competenti commissioni parlamentari che esprimono il parere
          entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun  testo
          unico  e'  emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei
          pareri delle  commissioni  parlamentari,  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  e  del  Ministro  per la funzione
          pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio  dei
          Ministri".
            -  Il  testo  unico  approvato  con regio decreto 3 marzo
          1934, n. 383, reca: "Approvazione  del  testo  unico  della
          legge comunale e provinciale".
            - La legge 10 febbraio 1953, n. 62, reca: "Costituzione e
          funzionamento degli organi regionali".
            -  La  legge 3 dicembre 1971, n. 1102, reca: "Nuove norme
          per lo sviluppo della montagna".
            - La legge 23 marzo  1981,  n.  93,  reca:  "Disposizioni
          integrative della legge 3 dicembre 1102 recante nuove norme
          per lo sviluppo della montagna".
            - La legge 23 aprile 1981, n. 154, reca: "Nuove norme per
          lo sviluppo della montagna".
            -  La legge 27 dicembre 1985, n. 816, reca: "Aspettative,
          permessi e indennita' degli amministratori locali".
            - La legge 8 giugno  1990,  n.  142,  reca:  "Ordinamento
          delle autonomie locali".
            -  La legge 25 marzo 1993, n. 81, reca: "Elezione diretta
          del sindaco, del presidente della provincia, del  consiglio
          comunale e del consiglio provinciale".
            -   La  legge  31  gennaio  1994,  n.  97,  reca:  "Nuove
          disposizioni per le zone montane".
            - Il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.  77,  reca:
          "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali".
            - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo
          per  il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
          enti locali, per la riforma della pubblica  amministrazione
          e per la semplificazione amministrativa".
            -  La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti
          per lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
          procedimenti di decisione e di controllo".