Art. 32
                  Occupazione d'urgenza di immobili

  1.  L'amministrazione  comunale  puo'  disporre,  in  presenza  dei
presupposti  di  cui  alla  legge  3  gennaio 1978, n.1, e successive
modificazioni,  l'occupazione  d'urgenza degli immobili necessari per
la  realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse,
compresi  gli  interventi  di edilizia residenziale pubblica e quelli
necessari  per servizi pubblici locali di cui al Capo VII della legge
8  giugno  1990, n.142. Per le opere ed i lavori di cui al precedente
periodo  la  redazione  dello  stato  di  consistenza  puo'  avvenire
contestualmente  al  verbale  di  immissione  nel  possesso  ai sensi
dell'articolo  3  della  legge  3  gennaio  1978,  n.1,  e successive
modificazioni.
 
          Nota all'art. 32:
            -  Si  riporta il testo dell'art. 3 della legge 3 gennaio
          1978,  n.    1  (Accelerazione  delle  procedure   per   la
          esecuzione  di  opere pubbliche e di impianti e costruzioni
          industriali):
            "Art. 3 (Stato di consistenza  ai  fini  dell'occupazione
          temporanea).    Le  operazioni  di cui agli articoli 7 e 16
          della  legge  25  giugno   1865,   n.   2359,   preordinate
          all'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente
          legge, nonche' quelle connesse alla formazione di strumenti
          urbanistici  esecutivi, sono autorizzate, nell'ambito della
          rispettiva competenza, dai soggetti indicati dall'art.  106
          del de reto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616.
            Per  le  opere  dichiarate  urgenti  ed indifferibili, lo
          stato di consistenza del fondo  prescritto  dagli  articoli

          71,  primo comma, e 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,
          va compilato, dopo che  sia  stata  disposta  l'occupazione
          temporanea o d'urgenza, a cura dell'ente espropriante o dei
          suoi concessionari che vi provvedono in concomitanza con la
          redazione del verbale di immissione nel possesso.
            Detto  verbale deve essere redatto in contraddittorio con
          il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di  due
          testimoni  che non siano dipendenti dell'espropriante o del
          concessionario;  al   contraddittorio   sono   ammessi   il
          fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.
            Il  relativo  avviso, contenente l'indicazione del luogo,
          del giorno e dell'ora, e' notificato  almeno  venti  giorni
          prima  al  proprietario  del  fondo  secondo  le risultanze
          catastali, ed entro lo stesso termine e' affisso per almeno
          venti giorni, all'albo del comune o dei comuni in cui  sono
          siti gli immobili".