Art. 32 Occupazione d'urgenza di immobili 1. L'amministrazione comunale puo' disporre, in presenza dei presupposti di cui alla legge 3 gennaio 1978, n.1, e successive modificazioni, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n.142. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza puo' avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n.1, e successive modificazioni.
Nota all'art. 32: - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali): "Art. 3 (Stato di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea). Le operazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate all'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente legge, nonche' quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate, nell'ambito della rispettiva competenza, dai soggetti indicati dall'art. 106 del de reto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili, lo stato di consistenza del fondo prescritto dagli articoli 71, primo comma, e 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso. Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante. Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, e' notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine e' affisso per almeno venti giorni, all'albo del comune o dei comuni in cui sono siti gli immobili".