Art. 33 Norma interpretativa 1. La disposizione del comma 33 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, va interpretata nel senso che sono esclusi dal controllo preventivo di legittimita' i regolamenti di competenza del consiglio attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti del consiglio in materia organizzativa e contabile adottati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n.127, e non sottoposti al controllo, nonche' degli atti emanati in applicazione di detti regolamenti.
Nota all'art. 33: - Si riporta il testo del comma 33 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): "33. Il controllo preventivo di legittimita' sugli atti degli enti locali, ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45".