Art. 33
                        Norma interpretativa

  1.  La  disposizione  del  comma 33 dell'articolo 17 della legge 15
maggio  1997,  n.127,  va interpretata nel senso che sono esclusi dal
controllo  preventivo di legittimita' i regolamenti di competenza del
consiglio  attinenti  all'autonomia  organizzativa  e contabile dello
stesso  consiglio.  Sono  fatti salvi gli effetti dei regolamenti del
consiglio    in    materia   organizzativa   e   contabile   adottati
successivamente  alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio
1997,  n.127,  e  non  sottoposti  al  controllo,  nonche' degli atti
emanati in applicazione di detti regolamenti.
 
          Nota all'art. 33:
            -  Si  riporta  il  testo del comma 33 dell'art. 17 della
          legge 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo):
            "33. Il controllo preventivo di legittimita'  sugli  atti
          degli  enti locali, ivi compresi gli atti delle istituzioni
          pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB),  si  esercita
          esclusivamente  sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di
          competenza  del   consiglio,   esclusi   quelli   attinenti
          all'autonomia   organizzativa   e  contabile,  sui  bilanci
          annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto
          della gestione, secondo le disposizioni dei commi da  34  a
          45".