ART. 35.
                     (Disposizione finanziaria).
  1.  All'onere  finanziario derivante dall'attuazione della presente
legge  provvedono  gli  enti  interessati,  senza  alcun onere per il
bilancio dello Stato.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 3 agosto 1999

                               CIAMPI

                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Russo      Jervolino,      Ministro
                                  dell'interno
                                  Piazza,  Ministro  per  la funzione
                                  pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto