Art. 4
                 Azione popolare, diritti di accesso
                   e di informazione dei cittadini

  1.  All'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il  comma  1 e' sostituito dal seguente: "1. Ciascun elettore puo'
   far  valere  in  giudizio  le  azioni  e  i ricorsi che spettano a
   comune";
b) al  comma 2, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ",
   salvo  che  il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai
   ricorsi promossi dall'elettore".
  2.  L'articolo  23  della legge 7 agosto 1990, n.241, e' sostituito
dal seguente: "Art. 23 - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo
22  si  esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle
aziende  autonome  e  speciali,  degli enti pubblici e dei gestori di
pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita'
di  garanzia  e  di  vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24".
  3.  Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13
della  legge  8  luglio  1986,  n.349,  possono  proporre  le  azioni
risarcitorie  di  competenza  del  giudice  ordinario che spettino al
comune  e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale
risarcimento  e'  liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese
processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.
 
          Note all'art. 4:
            - Si riporta il testo vigente dell'art.  7  de1la  citata
          legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla presente
          legge:
            "Art.   7   (Azione  popolare,  diritti  d'accesso  e  di
          informazione dei cittadini). - 1. Ciascun elettore puo' far
          valere in giudizio le azioni e i ricorsi  che  spettano  al
          comune.
            2.  Il  giudice ordina l'integrazione del contraddittorio
          nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le  spese
          sono  a  carico  di  chi ha promosso l'azione o il ricorso,
          salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni
          e ai ricorsi promossi dall'elettore.
            3.  Tutti  gli  atti  dell'amministrazione   comunale   e
          provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati
          per  espressa  indicazione  di  legge  o per effetto di una
          temporanea e  motivata  dichiarazione  del  sindaco  o  del
          presidente  della  provincia  che  ne  vieti  l'esibizione,
          conformemente a quanto previsto dal regolamento, in  quanto
          la  loro  diffusione  possa  pregiudicare  il  diritto alla
          riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
            4.  Il  regolamento  assicura  ai  cittadini,  singoli  e
          associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e
          disciplina  il  rilascio  di copie di atti previo pagamento
          dei soli costi;  individua,  con  norme  di  organizzazione
          degli   uffici   e   dei   servizi,   i   responsabili  dei
          procedimenti; detta le norme necessarie per  assicurare  ai
          cittadini  l'informazione  sullo  stato  degli atti e delle
          procedure e sull'ordine di esame  di  domande,  progetti  e
          provvedimenti  che  comunque  li  riguardino;  assicura  il
          diritto  dei  cittadini  di  accedere,  in  generale,  alle
          informazioni di cui e' in possesso l'amministrazione.
            5.  Al  fine  di  rendere effettiva la partecipazione dei
          cittadini  all'attivita'  dell'amministrazione,  gli   enti
          locali  assicurano  l'accesso  alle strutture ed ai servizi
          agli enti,  alle  organizzazioni  di  volontariato  e  alle
          associazioni".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 13 della legge 8 luglio
          1986, n.  349 (Istituzione del  Ministero  dell'ambiente  e
          norme in materia di danno ambientale):
            "Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale a
          carattere  nazionale  e  quelle  presenti  in almeno cinque
          regioni  sono  individuate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente  sulla  base delle finalita' programmatiche e
          dell'ordinamento   interno   democratico   previsti   dallo
          statuto,  nonche' della continuita' dell'azione e della sua
          rilevanza esterna, previo parere  del  Consiglio  nazionale
          per  l'ambiente  da  esprimere  entro  novanta giorni dalla
          richiesta.
            2. Il Ministro, al solo fine di ottenere,  per  la  prima
          composizione  del  Consiglio  nazionale  per l'ambiente, le
          terne di cui al precedente art. 12, comma  1,  lettera  c),
          effettua,  entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
          presente legge, una prima individuazione delle associazioni
          a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
          regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1,  e
          ne informa il Parlamento".