Art. 5 Interventi per lo sviluppo delle isole minori 1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono piu' comuni, puo' essere istituita, dai comuni interessati, la Comunita' isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunita' montane.