Art. 5
            Interventi per lo sviluppo delle isole minori

  1.  In  ciascuna  isola  o  arcipelago di isole, ad eccezione della
Sicilia  e  della  Sardegna,  ove  esistono  piu' comuni, puo' essere
istituita,   dai   comuni   interessati,   la   Comunita'  isolana  o
dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunita' montane.