Art. 6
           Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni

  1. All'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il   comma   2   e'   sostituito  dal  seguente:  "2.  Le  regioni
   predispongono,  concordandolo  con  i  comuni  nelle apposite sedi
   concertative,  un  programma di individuazione degli ambiti per la
   gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato
   anche  attraverso  le  unioni,  che  puo'  prevedere  altresi'  la
   modifica   di   circoscrizioni   comunali   e  i  criteri  per  la
   corresponsione   di   contributi   e  incentivi  alla  progressiva
   unificazione.  Il  programma  e' aggiornato ogni tre anni, tenendo
   anche conto delle unioni costituite ai sensi dell'articolo 26";
b) al  comma  4,  le  parole:  "di comuni con popolazione inferiore a
   5.000  abitanti  anche  con  comuni di popolazione superiore" sono
   sostituite  dalle  seguenti:  "dei  comuni"  e  le  parole:  "agli
   eventuali" sono sostituite dalla seguente: "ai";
c) il comma 5 e' abrogato.
  2.  L'articolo  12  della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito
dal seguente: " Art. 12 - (Municipi) -
  1. Lo statuto comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi nei
territori delle comunita' di cui all'articolo 11, comma 3.
  2.  Lo  statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le
funzioni  dei  municipi,  potendo  prevedere  anche  organi  eletti a
suffragio  universale  diretto.  Si applicano agli amministratori dei
municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari
popolazione".
  3. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo
la parola: "programmi" sono inserite le seguenti: "da essa proposti".
  4.  All'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma
3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le convenzioni di cui al presente
articolo  possono  prevedere  anche la costituzione di uffici comuni,
che  operano  con  personale  distaccato  dagli enti partecipanti, ai
quali  affidare  l'esercizio  delle funzioni pubbliche in luogo degli
enti  partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte
degli  enti  partecipanti  all'accordo  a  favore di uno di essi, che
opera in luogo e per conto degli enti deleganti".
  5.  L'articolo  26  della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito
dal seguente: "Art. 26 (Unioni di comuni) -
  1.  Le  unioni  di comuni sono enti locali costituiti da due o piu'
comuni  di  norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente
una pluralita' di funzioni di loro competenza.
  2.  L'atto  costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai
consigli  dei  comuni  partecipanti con le procedure e la maggioranza
richieste  per  le  modifiche  statutarie.  Lo  statuto individua gli
organi  dell'unione  e  le  modalita'  per  la  loro  costituzione  e
individua altresi' le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti
risorse.
  3.  Lo  statuto  deve  comunque prevedere il presidente dell'unione
scelto  tra  i  sindaci  dei  comuni interessati e deve prevedere che
altri  organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli
dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
  4.  L'unione  ha  potesta'  regolamentare  per  la disciplina della
propria  organizzazione,  per  lo  svolgimento delle funzioni ad essa
affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
  5.  Alle  unioni  di  comuni si applicano, in quanto compatibili, i
principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono
gli  introiti  derivanti  dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi
sui servizi ad esse affidati".
  6. Dopo l'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' inserito
il seguente: "Art. 26-bis (Esercizio associato delle funzioni) -
  1.   Al   fine   di   favorire   il  processo  di  riorganizzazione
sovracomunale  dei  servizi,  delle  funzioni  e  delle strutture, le
regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del
programma  territoriale  di cui all'articolo 11, comma 2, le forme di
incentivazione  dell'esercizio  associato delle funzioni da parte dei
comuni,  con  l'eventuale  previsione  nel  proprio  bilancio  di  un
apposito  fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dagli articoli
11,   24   e  26,  le  regioni  si  attengono  ai  seguenti  principi
fondamentali:
a) nella disciplina delle incentivazioni:
1) favoriscono  il  massimo  grado  di  integrazione  tra  i  comuni,
   graduando  la  corresponsione dei benefici in relazione al livello
   di   unificazione,  rilevato  mediante  specifici  indicatori  con
   riferimento  alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni
   e  dei  servizi  associati o trasferiti in modo tale da erogare il
   massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
2) prevedono  in  ogni  caso  una  maggiorazione dei contributi nelle
   ipotesi  di  fusione  e  di  unione,  rispetto alle altre forme di
   gestione sovracomunale;
b) promuovono   le   unioni  di  comuni,  senza  alcun  vincolo  alla
   successiva  fusione,  prevedendo  comunque  ulteriori  benefici da
   corrispondere   alle   unioni  che  autonomamente  deliberino,  su
   conforme  proposta dei consigli comunali interessati, di procedere
   alla fusione".
  7.  L'adozione  delle  leggi  regionali  di cui all'articolo 26-bis
della legge 8 giugno 1990, n.142, introdotto dal comma 6 del presente
articolo, avviene entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo,
entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28  agosto 1997, n.281, provvede a dettare la relativa disciplina nel
rispetto  dei  principi  enunciati  nel  citato articolo 26-bis della
legge 8 giugno 1990, n.142. Tale disciplina si applica fino alla data
di entrata in vigore della legge regionale.
  8.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge  il  Ministro  dell'interno, sentita la Conferenza unificata di
cui  all'articolo  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
adotta,  con  proprio decreto, i criteri per l'utilizzo delle risorse
di  cui  all'articolo  31,  comma  12,  della legge 23 dicembre 1998,
n.448.
 
          Note all'art. 6:
            -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 11 della citata
          legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla presente
          legge:
            "Art. 11 (Modifiche territoriali, fusione ed  istituzione
          di  comuni).    - 1. A norma degli articoli 117 e 133 della
          Costituzione,   le   regioni    possono    modificare    le
          circoscrizioni   territoriali   dei   comuni   sentite   le
          popolazioni interessate, nelle forme previste  dalla  legge
          regionale.    Salvo  i casi di fusione tra piu' comuni, non
          possono  essere  istituiti  nuovi  comuni  con  popolazione
          inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti,
          come  conseguenza,  che  altri  comuni  scendano sotto tale
          limite.
            2. Le regioni predispongono, concordandolo con  i  comuni
          nelle   apposite   sedi   concertative,   un  programma  di
          individuazione  degli  ambiti  per  la  gestione  associata
          sovracomunale  di  funzioni  e  servizi,  realizzato  anche
          attraverso  le  unioni,  che  puo'  prevedere  altresi'  la
          modifica  di  circoscrizioni  comunali  e  i criteri per la
          corresponsione di contributi e incentivi  alla  progressiva
          unificazione.  Il  programma  e'  aggiornato ogni tre anni,
          tenendo  anche  conto  delle  unioni  costituite  ai  sensi
          dell'art. 26.
            3.  La  legge  regionale  che  istituisce  nuovi  comuni,
          mediante fusione di due o piu' comuni contigui, prevede che
          alle comunita'  di  origine  o  ad  alcune  di  esse  siano
          assicurate   adeguate   forme   di   partecipazione   e  di
          decentramento dei servizi.
            4. Al fine di favorire la fusione  dei  comuni  oltre  ai
          contributi  della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni
          successivi  alla  fusione   stessa,   appositi   contributi
          straordinari  commisurati  ad  una  quota dei trasferimenti
          spettanti ai singoli comuni che si fondono.
            5. (Abrogato)".
            - Si riporta il testo dell'art. 14 della citata  legge  8
          giugno 1990, n. 142, come modificato dalla presente legge:
            "Art.  14  (Funzioni).  -  1.  Spettano alla provincia le
          funzioni  amministrative  di  interesse   provinciale   che
          riguardino  vaste  zone intercomunali o l'intero territorio
          provinciale nei seguenti settori:
             a)   difesa   del   suolo,   tutela   e   valorizzazione
          dell'ambiente e prevenzione delle calamita';
             b)  tutela  e  valorizzazione  delle  risorse idriche ed
          energetiche;
             c) valorizzazione dei beni culturali;
             d) viabilita' e trasporti;
             e) protezione  della  flora  e  della  fauna,  parchi  e
          riserve naturali;
             f) caccia e pesca nelle acque interne;
             g)   organizzazione  dello  smaltimento  dei  rifiuti  a
          livello provinciale, rilevamento,  disciplina  e  controllo
          degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e
          sonore;
             h)  servizi  sanitari,  di igiene e profilassi pubblica,
          attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
             i)  compiti  connessi  alla  istruzione  secondaria   di
          secondo    grado    ed   artistica   ed   alla   formazione
          professionale, compresa l'edilizia  scolastica,  attribuiti
          dalla legislazione statale e regionale;
             l)    raccolta    ed   elaborazione   dati,   assistenza
          tecnico-amministrativa agli enti locali.
            2. La provincia, in collaborazione con i comuni  e  sulla
          base  di  programmi  da  essa proposti, promuove e coordina
          attivita' nonche' realizza  opere  di  rilevante  interesse
          provinciale   sia   nel   settore   economico,  produttivo,
          commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e
          sportivo.
            3.  La  gestione  di  tali  attivita'  ed  opere  avviene
          attraverso  le  forme  previste dalla presente legge per la
          gestione dei servizi pubblici".
            - Si riporta il testo dell'art. 24 della citata  legge  8
          giugno 1990, n. 142, come modificato dalla presente legge:
            "Art.  24 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in modo
          coordinato funzioni e servizi determinati, i  comuni  e  le
          province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
            2.  Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le
          forme  di  consultazione  degli  enti  contraenti,  i  loro
          rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
            3.  Per  la gestione a tempo determinato di uno specifico
          servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato  e  la
          regione,  nelle  materie  di  propria  competenza,  possono
          prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni  e
          le province, previa statuizione di un disciplinare tipo.
            3-bis. Le convenzioni di cui al presente articolo possono
          prevedere  anche  la  costituzione  di  uffici  comuni, che
          operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai
          quali affidare  l'esercizio  delle  funzioni  pubbliche  in
          luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega
          di  funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a
          favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
          enti deleganti".
            - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281  (Definizione  e  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali):
            "Art.  8  (Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
            2. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge  8 giugno 1990, n.  142. Alle riunioni possono essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti
           pubblici.
            3.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie locali e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
            4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le  sedute  sono
          presiedute  dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
          sua delega, dal Ministro per gli  affari  regionali  o,  se
          tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
            -  Si  riporta  il  testo del comma 12 dell'art. 31 della
          legge  23  dicembre  1998,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 1999):
            "12.  A valere sulle risorse aggiuntive createsi ai sensi
          dell'art.  49, comma 6, della legge 27  dicembre  1997,  n.
          449,  sono  destinati al finanziamento delle unioni e delle
          fusioni tra comuni 10 miliardi di  lire  per  il  1999,  20
          miliardi  di  lire per il 2000 e 30 miliardi di lire per il
          2001. Per le medesime  finalita'  sono  altresi'  destinate
          risorse  pari  a  3  miliardi  di lire per ciascun anno del
          triennio 1999-2001".