Art. 7
                          Comunita' montane

  1.  L'articolo  28  della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito
dal seguente. "Art. 28 (Comunita' montane) -
  1. Le comunita' montane sono unioni montane, enti locali costituiti
fra  comuni  montani  e  parzialmente  montani,  anche appartenenti a
province  diverse,  per  la  valorizzazione  delle  zone  montane per
l'esercizio   di   funzioni  proprie,  di  funzioni  delegate  e  per
l'esercizio associato delle funzioni comunali.
  2.  La  comunita'  montana ha un organo rappresentativo e un organo
esecutivo  composti  da  sindaci,  assessori o consiglieri dei comuni
partecipanti.  Il  presidente  puo'  cumulare la carica con quella di
sindaco  di  uno  dei  comuni  della  comunita'. I rappresentanti dei
comuni  della  comunita'  montana sono eletti dai consigli dei comuni
partecipanti con il sistema del voto limitato.
  3.  La  regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di
cui  all'articolo  3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.112,  gli  ambiti  o  le  zone  omogenee  per la costituzione delle
comunita'  montane,  in  modo  da  consentire  gli  interventi per la
valorizzazione  della montagna e l'esercizio associato delle funzioni
comunali.   La  costituzione  della  comunita'  montana  avviene  con
provvedimento del presidente della giunta regionale.
  4. La legge regionale disciplina le comunita' montane stabilendo:
a) le modalita' di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i   criteri   di   ripartizione   tra  le  comunita'  montane  dei
   finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5. La legge regionale puo' escludere dalla comunita' montana i comuni
parzialmente   montani   nei   quali  la  popolazione  residente  nel
territorio  montano  sia  inferiore al 15 per cento della popolazione
complessiva,  restando  sempre  esclusi i capoluoghi di provincia e i
comuni  con  popolazione  complessiva  superiore  a  40.000 abitanti.
L'esclusione  non priva i rispettivi territori montani dei benefici e
degli  interventi  speciali  per  la  montagna  stabiliti dall'Unione
europea  e  dalle  leggi statali e regionali. La legge regionale puo'
prevedere,  altresi,  per un piu' efficace esercizio delle funzioni e
dei  servizi  svolti  in  forma  associata,  l'inclusione  dei comuni
confinanti,  con  popolazione  non  superiore  a 20.000 abitanti, che
siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della
comunita'.
6.  Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio
coincide  con  quello  di  una  comunita'  montana  sono assegnate le
funzioni  e  le  risorse  attribuite  alla  stessa  in  base  a norme
comunitarie,  nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche
nel  caso  in  cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non
montani.  Con  la  legge  regionale  istitutiva  del  nuovo comune si
provvede allo scioglimento della comunita' montana.
7.  Le  disposizioni di cui al comma 6 possono essere applicate dalle
regioni,  d'intesa  con  i  comuni  interessati,  anche all'unione di
comuni  il  cui  territorio  coincide  con  quello  di  una comunita'
montana.
8.  Ai  fini della graduazione e differenziazione degli interventi di
competenza  delle  regioni e delle comunita' montane, le regioni, con
propria   legge,   possono   provvedere  ad  individuare  nell'ambito
territoriale  delle  singole  comunita' montane fasce altimetriche di
territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della
vegetazione, delle difficolta' nell'utilizzazione agricola del suolo,
della  fragilita'  ecologica,  dei  rischi ambientali e della realta'
socio- economica.
9.  Ove  in  luogo  di  una  preesistente  comunita'  montana vengano
costituite  piu'  comunita'  montane,  ai  nuovi  enti  spettano  nel
complesso  i  trasferimenti  erariali attribuiti all'ente originario,
ripartiti  in  attuazione  dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del
decreto   legislativo   30   dicembre   1992,   n.504,  e  successive
modificazioni".
  2.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore della presente
legge  le  regioni  dispongono,  ove occorra o su proposta dei comuni
interessati,   il  riordino  territoriale  delle  comunita'  montane,
verificando  l'adeguatezza  della  dimensione delle comunita' montane
esistenti,  anche rispetto all'attuazione dell'articolo 3 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112, nonche' l'adeguamento degli statuti
alle nuove norme sulla composizione degli organi.
  3.  Sono abrogati l'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n.1102,
e  il  comma  8 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n.142. In
sede  di  prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  i  comuni  adeguano, ove occorra, le
proprie  rappresentanze  nelle comunita' montane ai sensi del comma 2
dell'articolo  28  della  legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo. In caso di mancato adeguamento nei
termini  indicati,  l'organo  rappresentativo e quello esecutivo sono
validamente  costituiti  dai  soli  rappresentanti  dei comuni aventi
titolo ai sensi del medesimo comma 2.
 
          Note all'art. 7:
            -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  36  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504  (Riordino  della
          finanza  degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421):
            "Art. 36 (Definizione dei contributi  ordinari  spettanti
          ai  singoli  enti  locali). - 1. A ciascuna amministrazione
          provinciale, a  ciascun  comune  ed  a  ciascuna  comunita'
          montana  spettano contributi ordinari annuali, destinati al
          finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell'art.
          54 della legge n. 142 del 1990, calcolati come segue:
             a) amministrazioni provinciali. Il contributo  ordinario
          e' dato, dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e
          del  contributo  finanziato con i proventi dell'addizionale
          energetica di cui al comma 1 dell'art. 35,  attribuiti  per
          l'anno  1993,  dalla quale viene detratta annualmente e per
          sedici anni consecutivi, una quota del cinque per cento del
          complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito
          nel 1993,  ed  alla  quale  viene  aggiunto  il  contributo
          ripartito  con  parametri  obiettivi  di  cui  all'art. 37,
          utilizzando  le  quote  detratte annualmente. La detrazione

          non deve comunque ledere la parte  di  contributi  ordinari
          destinata  al  finanziamento dei servizi indispensabili per
          le materie di competenza  statale,  delegate  o  attribuite
          all'amministrazione  provinciale, il cui importo massimo e'
          fissato nella misura del 5  per  cento  del  complesso  dei
          contributi  ordinario  e  perequativo  attribuito nel 1993.
          L'importo relativo e'  comunicato,  attraverso  il  sistema
          informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il
          mese di settembre per il triennio successivo;
             b)  comuni.  Il contributo ordinario e' dato dalla somma
          dei  contributi  ordinari,  perequativi  e  del  contributo
          finanziato  con  i  proventi dell'addizionale energetica di
          cui al comma 2 dell'art. 35, attribuiti per l'anno 1993  al
          netto del gettito dell'ICI per il 1993 con l'aliquota del 4
          per  mille, diminuito della perdita del gettito dell'INVIM.
          Dalla somma cosi' calcolata viene  detratta  annualmente  e
          per  sedici anni consecutivi una quota del cinque per cento
          del  complesso  dei  contributi  ordinario  e   perequativo
          attribuito nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il
          contributo   ripartito   con  parametri  obiettivi  di  cui
          all'art. 37 utilizzando le quote detratte  annualmente.  La
          detrazione non deve comunque ledere la parte dei contributi
          ordinari    destinati    al   finanziamento   dei   servizi
          indispensabili  per  le  materie  di  competenza   statale,
          delegate  o attribuite al comune, il cui importo massimo e'
          fissato nella misura del 5  per  cento  del  complesso  dei
          contributi  ordinario e perequativo attribuito per il 1993.
          L'importo relativo e'  comunicato,  attraverso  il  sistema
          informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il
          mese di settembre per il triennio successivo;
             c)  comunita'  montane.  Il contributo ordinario e' dato
          dalla somma dei contributi ordinari e di quello  finanziato
          con il provento dell'addizionale energetica di cui al comma
          1  dell'art.  35  attribuiti  nell'anno  1993.   Ad essa si
          aggiunge l'incremento annuale delle risorse di cui al comma
          4 dell'art. 35 da assegnare prioritariamente, con i criteri
          previsti dall'art. 29, comma  3,  lettera  a),  alle  nuove
          comunita' montane istituite dalle regioni. La somma residua
          e'  ripartita  fra  tutte  le  comunita' montane sulla base
          della  popolazione  montana.      L'importo   relativo   e'
          comunicato,  attraverso  il  sistema informativo telematico
          del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre, per
          il triennio successivo".
            - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni  e  compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59):
            "Art. 3 (Conferimenti alle regioni e agli enti  locali  e
          strumenti  di  raccordo).  -  Ciascuna  regione,  ai  sensi
          dell'art. 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          entro  sei  mesi  dall'emanazione  del   presente   decreto
          legislativo,   determina,   in   conformita'   al   proprio
          ordinamento,  le  funzioni  amministrative  che  richiedono
          l'unitario  esercizio  a  livello  regionale,   provvedendo
          contestualmente  a  conferire  tutte  le  altre  agli  enti
          locali, in conformita' ai princi'pi stabiliti dall'art.  4,
          comma  3,  della  stessa  legge  n.  59 del 1997, nonche' a
          quanto previsto dall'art. 3 della legge 8 giugno  1990,  n.
          142.
            2.   La   generalita'   dei   compiti  e  delle  funzioni
          amministrative e' attribuita ai  comuni,  alle  province  e
          alle  comunita'  montane,  in  base  ai  princi'pi  di  cui
          all'art. 4, comma 3, della legge  15  marzo  1997,  n.  59,
          secondo  le  loro  dimensioni  territoriali, associative ed
          organizzative,  con  esclusione  delle  sole  funzioni  che
          richiedono  l'unitario  esercizio  a  livello regionale. Le
          regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1  del
          presente  articolo, attuano il trasferimento delle funzioni
          nei confronti della generalita'  dei  comuni.  Al  fine  di
          favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di
          minore   dimensione  demografica,  le  regioni  individuano
          livelli ottimali di esercizio delle  stesse,  concordandoli
          nelle  sedi  concertative  di  cui  al comma 5 del presente
          articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i  comuni
          esercitano  le  funzioni  in  forma associata, individuando
          autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie,  entro
          il termine temporale indicato dalla legislazione regionale.
          Decorso  inutilmente  il  termine  di cui sopra, la regione
          esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite  dalla
          legge  stessa. La legge regionale prevede altresi' appositi
          strumenti  di  incentivazione  per   favorire   l'esercizio
          associato delle  funzioni.
            3.  La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli
          enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative  e
          strumentali   in   misura  tale  da  garantire  la  congrua
          copertura  degli  oneri  derivanti   dall'esercizio   delle
          funzioni   e   dei   compiti   trasferiti,   nel   rispetto
          dell'autonomia organizzativa  e  regolamentare  degli  enti
          locali.
            4.  Qualora  la  regione  non  provveda  entro il termine
          indicato,  il   Governo   adotta   con   apposito   decreto
          legislativo  le  misure  di  cui all'art. 4, comma 5, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.
            5.  Le  regioni,  nell'ambito  della  propria   autonomia
          legislativa,  prevedono strumenti e procedure di raccordo e
          concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di
          cooperazione  strutturali  e   funzionali,   al   fine   di
          consentire  la  collaborazione  e  l'azione  coordinata fra
          regioni  ed  enti  locali  nell'ambito   delle   rispettive
          competenze.
            6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
          cui  all'art.    7  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
          comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.
            7.  Ai  fini  dell'applicazione  del   presente   decreto
          legislativo  e  ai  sensi  dell'art.  1 e dell'art. 3 della
          legge 15 marzo 1997, n.  59, tutte le funzioni e i  compiti
          non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni
          del   presente  decreto  legislativo  sono  conferiti  alle
          regioni e agli enti locali".