Art. 8
                 Decentramento comunale. Circondari

  1.  Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n.142, e
successive  modificazioni, e' sostituito dal seguente: "4. Gli organi
delle  circoscrizioni  rappresentano  le  esigenze  della popolazione
delle circoscrizioni nell'ambito dell'unita' del comune e sono eletti
nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento".
  2. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n.142, e'
ssostituito  dal  seguente "5. Nei comuni con popolazione superiore a
trecentomila  abitanti,  lo statuto puo' prevedere particolari e piu'
accentuate   forme  di  decentramento  di  funzioni  e  di  autonomia
organizzativa  e  funzionale,  determinando  altresi',  anche  con il
rinvio   alla   normativa   applicabile   ai   comuni  aventi  uguale
popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei
componenti   e   le   relative   modalita'   di  elezione,  nomina  o
designazione.  Il  consiglio  comunale puo' deliberare, a maggioranza
assoluta  dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione
territoriale   delle   circoscrizioni   esistenti  e  la  conseguente
istituzione  delle  nuove forme di autonomia ai sensi della normativa
statutaria".
  3.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990,
n.142, e' inserito il seguente: "1-bis. Nel rispetto della disciplina
regionale, in materia di circondario, lo statuto della provincia puo'
demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei
sindaci  del  circondario,  con funzioni consultive, propositive e di
coordinamento,  e  la  previsione  della  nomina di un presidente del
circondario   indicato  a  maggioranza  assoluta  dall'assemblea  dei
sindaci  e  componente  del  consiglio  comunale  di  uno  dei comuni
appartenenti   al   circondario.   Il   presidente   ha  funzioni  di
rappresentanza,   promozione   e  coordinamento.  Al  Presidente  del
circondario  si  applicano  le  disposizioni relative allo status del
presidente  del  consiglio  di  comune  con popolazione pari a quella
ricompresa nel circondario".
 
          Note all'art. 8:
            - Si riporta il testo vigente dell'art. 13  della  citata
          legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla presente
          legge:
            "Art. 13 (Circoscrizioni di decentramento comunale). - 1.
          I  comuni  con  popolazione  superiore  a  100.000 abitanti
          articolano   il   loro   territorio   per   istituire    le
          circoscrizioni   di   decentramento,   quali  organismi  di
          partecipazione, di consultazione e di gestione  di  servizi
          di base, nonche' di esercizio delegate dal comune.
            2.  L'organizzazione  e  le funzioni delle circoscrizioni
          sono disciplinate dallo  statuto  comunale  e  da  apposito
          regolamento.
            3.  I  comuni  con  popolazione tra i 30.000 ed i 100.000
          abitanti possono  articolare  il  territorio  comunale  per
          istituire  le circoscrizioni di decentramnto secondo quanto
          previsto dal comma 2.
            4.  Gli  organi  delle  circoscrizioni  rappresentano  le
          esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito
          dell'unita' del comune e sono eletti nelle forme  stabilite
          dallo statuto e dal regolamento.
            5.  Nei  comuni  con popolazione superiore a trecentomila
          abitanti, lo statuto  puo'  prevedere  particolari  e  piu'
          accentuate   forme   di  decentramento  di  funzioni  e  di
          autonomia   organizzativa   e   funzionale,    determinando
          altresi', anche con il rinvio alla normativa applicabile ai
          comuni  aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme
          di decentramento, lo status dei componenti  e  le  relative
          modalita'  di elezione, nomina o designazione. Il consiglio
          comunale  puo'  deliberare,  a  maggioranza  assoluta   dei
          consiglieri  assegnati,  la  revisione  della delimitazione
          territoriale   delle   circoscrizioni   esistenti   e    la
          conseguente  istituzione  delle nuove forme di autonomia ai
          sensi della normativa statutaria.
            6. E'  abrogata  la  legge  8  aprile  1976,  n.  278,  e
          successive modifiche e integrazioni".

            -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 16 della citata
          legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla presente
          legge:
            "Art. 16 (Circondari  e  revisione  delle  circoscrizioni
          provinciali).  - 1. La provincia, in relazione all'ampiezza
          e   peculiarita'   del   territorio,  alle  esigenze  della
          popolazione  ed  alla  funzionalita'  dei   servizi,   puo'
          disciplinare  nello  statuto  la  suddivisione  del proprio
          territorio in circondari e sulla base di  essi  organizzare
          gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.
            1-bis.   Nel  rispetto  della  disciplina  regionale,  in
          materia di circondario, lo  statuto  della  provincia  puo'
          demandare   ad   un   apposito   regolamento  l'istituzione
          dell'assemblea dei sindaci del  circondario,  con  funzioni
          consultive, propositive e di coordinamento, e la previsione
          della  nomina  di  un presidente del circondario indicato a
          maggioranza   assoluta   dall'assemblea   dei   sindaci   e
          componente   del  consiglio  comunale  di  uno  dei  comuni
          appartenenti al circondario. Il presidente ha  funzioni  di
          rappresentanza,  promozione  e coordinamento. Al presidente
          del circondario si applicano le disposizioni relative  allo
          status   del  presidente  del    consiglio  di  comune  con
          popolazione pari a quella ricompresa nel  circondario.
            2. Per la revisione delle  circoscrizioni  provinciali  e
          l'istituzione   di   nuove  province  i  comuni  esercitano
          l'iniziativa di  cui  all'art.    133  della  Costituzione,
          tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:
             a)  ciascun  territorio  provinciale  deve corrispondere
          alla zona entro la quale si svolge  la  maggior  parte  dei
          rapporti  sociali,  economici e culturali della popolazione
          residente;
             b) ciascun territorio provinciale deve avere  dimensione
          tale,  per  ampiezza,  entita'  demografica, nonche' per le
          attivita' produttive esistenti o possibili,  da  consentire
          una   programmazione  dello  sviluppo  che  possa  favorire
          l'equilibrio economico, sociale e culturale del  territorio
          provinciale e regionale;
             c)  l'intero territorio di ogni comune deve far parte di
          una sola provincia;
             d) l'iniziativa dei comuni, di cui  all'art.  133  della
          Costituzione,  deve conseguire l'adesione della maggioranza
          dei  comuni  dell'area  interessata,   che   rappresentino,
          comunque,  la  maggioranza  della  popolazione  complessiva
          dell'area  stessa,  con  delibera  assunta  a   maggioranza
          assoluta dei consiglieri assegnati;
             e)  di  norma,  la popolazione delle province risultanti
          dalle modificazioni territoriali non deve essere  inferiore
          a 200.000 abitanti;
             f)   l'istituzione   di   nuove  province  non  comporta
          necessariamente l'istituzione di uffici  provinciali  delle
          amministrazioni de|lo Stato e degli altri enti pubblici;
             g)  le  province  preesistenti  debbono  garantire  alle
          nuove, in proporzione al  territorio  ed  alla  popolazione
          trasferiti,  personale, beni, strumenti operativi e risorse
          finanziarie adeguati.
            3.  Ai  sensi  del  secondo  comma  dell'art.  117  della
          Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e
          coordinare  l'iniziativa  dei comuni di cui alla lettera d)
          del comma 2".