Art. 9.
(Sede  degli  uffici delle amministrazioni dello Stato e rapporti tra
pubbliche amministrazioni).
  1.  Quando  ragioni  di economicita' e di efficienza lo richiedono,
gli  uffici  periferici  delle  amministrazioni  dello  Stato possono
essere  situati  nel  capoluogo  di provincia o in altro comune della
provincia.