Art. 45
                     Illuminazione di emergenza
  1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a)  l'impianto  di  illuminazione di emergenza per transito con esodo
sia indipendente dall'impianto di normale illuminazione della nave  e
sia  adeguato  a  garantire  l'esodo  in  sicurezza  dei  lavoratori,
assicurando l'individuazione delle vie di emergenza e delle uscite di
sicurezza;
b) l'alimentazione dell'impianto di emergenza sia effettuata  tramite
linee  dedicate ed indipendenti, tali da garantire la normale energia
di  distribuzione  dello  stabilimento  e,  in  caso  di   emergenza,
un'alternativa;
c)  le  lampade  dell'impianto  di  illuminazione  di emergenza siano
tenute sempre accese.