Art. 53 Documento di sicurezza 1. Il datore di lavoro deve, con congruo anticipo rispetto al momento di inizio delle prove, elaborare il documento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, contenente anche: a) l'individuazione delle situazioni di emergenza ed i relativi piani predisposti; b) la descrizione della situazione degli alloggiamenti e dei servizi igienico-assistenziali aggiuntivi alla dotazione della nave.
Nota all'art. 53. - Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle note all'art. 4.