Art. 11 Esercizio della scommessa 1. L'esercizio della scommessa denominata "Formula 101" e' riservato al Ministero delle finanze. 2. L'accettazione delle scommesse e' affidata, sulla base di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ai concessionari gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale. il Ministero delle finanze puo' attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente. 3. La concessione non puo' avere durata superiore a 6 anni ed e' rinnovabile. 4. La raccolta delle giocate e' effettuata dai concessionari, attraverso le rispettive ricevitorie. 5. Le iniziative pubblicitarie e promozionali della scommessa assunte dai singoli concessionari sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze. 6. Il coordinamento organizzativo della pianificazione dei calendari, dell'ottenimento dei dati e delle notizie ufficiali necessari all'effettuazione del gioco e alla sua promozione a mezzo stampa e televisione, anche nell'ambito delle immagini sulle quali la Federation Internationale de l'Automobile - F.I.A., vanta diritti, dell'acquisizione dei risultati ufficiali delle gare, anche ai fini delle scommesse di cui all'articolo 1 del presente regolamento, relative alle medesime gare automobilistiche di Formula Uno, e' riservato, tramite apposita convenzione, alla F.I.A. ovvero ad altro soggetto dalla stessa delegato allo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto. La determinazione dell'ammontare del montepremi e dell'importo delle vincite e, ove occorra, la procedura di cui all'articolo 13, comma 9, del presente regolamento, sono effettuate mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 7. Qualora la F.I.A. abbia delegato altro soggetto allo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto, gli accordi a tale fine stipulati tra i predetti soggetti sono sottoposti all'approvazione del Ministero delle finanze al fine di verificare che essi consentano effettivamente lo svolgimento di tutte le attivita' necessarie alla realizzazione della scommessa "Formula 101", secondo le modalita' stabilite al capo II del presente regolamento. Tale approvazione e' condizione necessaria per l'avvio della raccolta delle scommesse.