Art. 11
                      Esercizio della scommessa

  1.   L'esercizio   della  scommessa  denominata  "Formula  101"  e'
riservato al Ministero delle finanze.
  2.  L'accettazione  delle  scommesse  e'  affidata,  sulla  base di
apposita  convenzione  da  concludersi  nel  rispetto della normativa
nazionale e comunitaria, ai concessionari gestori di giochi pubblici,
concorsi  pronostici  e  lotto  che  operano  sull'intero  territorio
nazionale,  avvalendosi  di  una  rete di ricevitorie collegate ad un
sistema  di  automazione  in  tempo reale. il Ministero delle finanze
puo'  attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi
dell'articolo  12  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241, ulteriori
concessioni  a  soggetti  diversi  da  quelli  menzionati nel periodo
precedente.
  3.  La  concessione  non puo' avere durata superiore a 6 anni ed e'
rinnovabile.
  4.  La  raccolta  delle  giocate  e'  effettuata dai concessionari,
attraverso le rispettive ricevitorie.
  5.  Le  iniziative  pubblicitarie  e  promozionali  della scommessa
assunte  dai  singoli  concessionari  sono sottoposte alla preventiva
autorizzazione del Ministero delle finanze.
  6.   Il   coordinamento   organizzativo  della  pianificazione  dei
calendari,  dell'ottenimento  dei  dati  e  delle  notizie  ufficiali
necessari  all'effettuazione  del gioco e alla sua promozione a mezzo
stampa e televisione, anche nell'ambito delle immagini sulle quali la
Federation  Internationale  de  l'Automobile - F.I.A., vanta diritti,
dell'acquisizione  dei  risultati ufficiali delle gare, anche ai fini
delle  scommesse  di  cui  all'articolo  1  del presente regolamento,
relative  alle  medesime  gare  automobilistiche  di  Formula Uno, e'
riservato,  tramite apposita convenzione, alla F.I.A. ovvero ad altro
soggetto  dalla  stessa  delegato  allo  svolgimento  delle attivita'
previste  dal  presente decreto. La determinazione dell'ammontare del
montepremi  e dell'importo delle vincite e, ove occorra, la procedura
di  cui  all'articolo  13,  comma  9,  del presente regolamento, sono
effettuate  mediante  l'integrazione  del  sistema  attivato  per  la
gestione   del  lotto,  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  1,  del
decreto-legge   30   novembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
  7. Qualora la F.I.A. abbia delegato altro soggetto allo svolgimento
delle  attivita'  previste  dal  presente decreto, gli accordi a tale
fine    stipulati   tra   i   predetti   soggetti   sono   sottoposti
all'approvazione  del  Ministero  delle finanze al fine di verificare
che  essi  consentano  effettivamente  lo  svolgimento  di  tutte  le
attivita'  necessarie  alla  realizzazione  della  scommessa "Formula
101",  secondo  le  modalita'  stabilite  al  capo  II  del  presente
regolamento.  Tale  approvazione e' condizione necessaria per l'avvio
della raccolta delle scommesse.