Art. 15 Validita' delle giocate 1. Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, le relative apposite matrici siano state depositate negli archivi dei centri di elaborazione dei concessionari ove sono custodite con le misure di sicurezza previste dai rispettivi disciplinari di concessione. 2. Inoltre i concessionari predispongono, su disco ottico, un archivio contenente per ciascun Gran Premio gli estremi di tutti gli scontrini giocati e il numero di colonne sviluppate da ciascuno di essi. Tale archivio deve essere conservato, sotto la responsabilita' del singolo concessionario, con misure di sicurezza approvate dal Ministero delle finanze. Nelle eventualita' previste dai commi 9 e 10 dell'articolo 13, detto archivio e' recapitato, a cura e sotto la responsabilita' del concessionario, alla F.I.A.