Art. 15
                       Validita' delle giocate

  1.  Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute
nelle  forme  e  condizioni  prescritte, le relative apposite matrici
siano  state  depositate negli archivi dei centri di elaborazione dei
concessionari  ove sono custodite con le misure di sicurezza previste
dai rispettivi disciplinari di concessione.
  2.  Inoltre  i  concessionari  predispongono,  su  disco ottico, un
archivio  contenente per ciascun Gran Premio gli estremi di tutti gli
scontrini  giocati  e  il numero di colonne sviluppate da ciascuno di
essi.  Tale archivio deve essere conservato, sotto la responsabilita'
del  singolo  concessionario,  con  misure di sicurezza approvate dal
Ministero delle finanze. Nelle eventualita' previste dai commi 9 e 10
dell'articolo  13,  detto  archivio  e' recapitato, a cura e sotto la
responsabilita' del concessionario, alla F.I.A.